Trib. Bergamo, sentenza 10/01/2025, n. 51

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 10/01/2025, n. 51
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 51
Data del deposito : 10 gennaio 2025

Testo completo

N. V.G. 6933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 12/11/2024, da:
(C.F. ), nato a [...]_1 C.F._1
(BG) il 29/10/1962, con il proc. dom. avv. BARANCA Monica, giusta procura in atti, e
, (C.F. , nata a [...]_2 Pt_3 C.F._2 il 12/12/1966, con il proc. dom. avv. RICCO Maria Grazia, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 15/10/2001 a Villa d'Almè (BG), in regime separazione dei beni, dalla cui unione è nata la figlia (n. in Alzano BA (BG), Persona_1 il 12/02/2007), allo stato ancora minorenne.
1


Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
11/12/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 05/12/2024).
All'udienza di rinvio fissata per il giorno 08/01/2025, per l'acquisizione del parere del Pubblico Ministero, i difensori delle parti insistevano per l'accoglimento delle domande di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 07/01/2025 e 23/12/2024).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti né con l'interesse superiore della prole né con norme di legge imperative.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale della figlia minore.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.

p.q.m.

il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
alle condizioni enunciate in ricorso, che si
[...] Parte_2
trascrivono di seguito:
2
1) I signori , e , vivranno separati, Parte_1 Pt_1 Parte_2 Pt_3 con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;

2) disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Spirano (BG), via Papa
Giovanni XXIII, n. 17, di esclusiva proprietà del signor , Parte_1
unitamente ai beni mobili e agli arredi che la corredano al signor
[...]
medesimo, che ivi vivrà unitamente alla figlia minore La Parte_1 Per_1
signora provvederà a
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