Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 29

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 29
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 29
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 372/2024

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
CAUSA n. r.g. 372/2024
Tra
NI HI (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata a Bisceglie, via Moro n.
30, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DI LOLLO CAPURSO;

RICORRENTE
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MAR IA TER ES A FIGLIOMENI;

RESISTENTI
Oggi/12/2024 il Giudice, dott. Andrea Marangoni, dà atto che:
Per NI HI l'Avv. DI LOLLO CAPURSO ANTONIO ha depositato le note di trattazione scritta.
Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO nessuno ha depositato le note di trattazione scritta.
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
Andrea Marangoni REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Andrea Marangoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2024 promossa da:
NI HI (C.F.: [...]), nata a [...] il [...] e residente in [...], elettivamente domiciliata a Bisceglie, via Moro n.
30, rappresentata e difesa dall'Avv. ANTONIO DI LOLLO CAPURSO;

RICORRENTE contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO e UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100, rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa MAR IA TER ES A FIGLIOMENI;

RESISTENTI
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di aver prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), corrisposta dal MI esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, eccependo che la mancata erogazione dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del
Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno 1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori a termine, ha chiesto di: “A) Accertare che la ricorrente ha lavorato come insegnante nella Istituzione scolastica con contratti a tempo determinato nei tempi e presso le scuole in narrativa;
B) riconoscere in favore dell'istante il beneficio della Carta Elettronica istituita dalla L. n.107/2015 dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico richiamato in premessa e, per l'effetto, C) condannare il M.I.M. in persona del Ministro pro tempore e l'U.S.R. Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore: 1) ove al momento della pronunzia giudiziale, il ricorrente sia ancora interno al sistema delle docenze scolastiche, all'adempimento in forma specifica in favore dell'istante, del relativo bonus economico previsto dalla c.d. Carta Elettronica, secondo il sistema proprio di essa oltre interessi e rivalutazione ex art. 22 comma 36 della Legge 724/94;
2) ove al momento della pronunzia giudiziale, il ricorrente sia fuoriuscito dal sistema delle docenze scolastiche, al risarcimento del danno in misura equitativa, con il pagamento, per equivalente, del valore complessivo corrispondente ad € 500,00;
D) condannare il M.I.M. in persona del legale rappresentante pro tempore ed l'U.S.R. in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali ed accessori in favore del sottoscritto avvocato, il quale si dichiara antistatario.”.

Si è costituito il Ministero dell'Istruzione e del Merito, chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza della pretesa attorea.
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Com'è pacifico e documentato, la ricorrente ha svolto, nel corso degli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, le supplenze indicate in ricorso.
È parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, la ricorrente non ha ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge
n. 107/2015
.
Ciò posto, parte ricorrente chiede innanzitutto la condanna del Ministero all'attribuzione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica”, assumendo la violazione della Direttiva
1999/70/CE che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e
a termine.
La domanda è fondata.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale,
di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi