Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 11735

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 11735
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 11735
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. P M, all'udienza del 20/11/2024 ha pronunciato seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21322 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno
2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. R B, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato e depositato in data 03.06.2024, l'istante in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, in via principale e previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), di accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e quindi di condannare il e del merito ad assegnare alla parte ricorrente la c.d. “Carta Controparte_1 elettronica” e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito.
Tanto domandato, la ricorrente ha premesso che per l'anno scolastico 2023/2024 ha insegnato in qualità di docente presso l'I.C. “Rosetta Rossi”;
che per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 ha prestato attività di docenza sulla base di diversi contratti a tempo determinato, specificando che nei suddetti anni scolastici non aveva mai beneficiato della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente i ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di €500,00.
Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Amministrazione convenuta restava contumace.
1


Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti depositati nel fascicolo telematico, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, accoglie integralmente il ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto.
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