Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 11735
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico del Lavoro, Dr. P M, all'udienza del 20/11/2024 ha pronunciato seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 21322 R.G. degli Affari Civili Contenziosi, dell'anno
2024 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. R B, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato e depositato in data 03.06.2024, l'istante in epigrafe ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo, in via principale e previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano
l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato), di accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e quindi di condannare il e del merito ad assegnare alla parte ricorrente la c.d. “Carta Controparte_1 elettronica” e ad accreditare sulla detta carta l'importo nominale di € 2.000,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito.
Tanto domandato, la ricorrente ha premesso che per l'anno scolastico 2023/2024 ha insegnato in qualità di docente presso l'I.C. “Rosetta Rossi”;
che per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023 ha prestato attività di docenza sulla base di diversi contratti a tempo determinato, specificando che nei suddetti anni scolastici non aveva mai beneficiato della “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente i ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” del valore nominale di €500,00.
Nonostante la rituale vocatio in ius, l'Amministrazione convenuta restava contumace.
1
Il Giudice, all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti depositati nel fascicolo telematico, superflua ogni ulteriore indagine istruttoria, accoglie integralmente il ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto.