Trib. Nola, sentenza 26/11/2024, n. 3247

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nola, sentenza 26/11/2024, n. 3247
Giurisdizione : Trib. Nola
Numero : 3247
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOLA
Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6748/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] (C.F. ) e residente in Parte_1 C.F._1
Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Abate Felice Toscano n. 235 e domiciliata in Sant'Anastasia (NA), alla Via Gaetano Scirea n. 14, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Francesco
Lomasto che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Maria Casillo, che lo rappresenta e difende come in atti;

RESISTENTE
con l'intervento della
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA;

INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate all'udienza svoltasi in modalità cartolare in data
18 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2024, ha chiesto pronunciarsi con addebito la Parte_1 separazione dal coniuge, avendo contratto matrimonio con in data 22 luglio 2004 CP_1
Per_ in Pomigliano d'Arco, dal quale sono nate le figlie (in data 3 settembre 2005) e (in Per_1 data 5 gennaio 2017), evidenziando la sopravvenuta insostenibilità della convivenza. Domandava, Per_ altresì, l'affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre, nonché il Per_ mantenimento per le figlie maggiorenne ma non autosufficiente, ed minorenne, e Per_1 per se stessa.
si costituiva e depositava in atti intervenuto accordo con la ricorrente, chiedendo CP_1 che l'intestato Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste dall'intervenuto accordo.
All'udienza del 19 giugno 2024 il Giudice, rilevando che non risultava depositato in atti il certificato di matrimonio, né lo stato di famiglia e i documenti delle parti e del minore, rinviava ai sensi dell'art.
127ter c.p.c.
al 23 settembre 2024. La suddetta udienza veniva rinviata d'ufficio al 18 novembre
2024, per il trasferimento del Giudice ad altro ufficio.
All'udienza del 18 novembre 2024, il Giudice, preso atto del deposito di conclusioni congiunte nel termine di cui all'art. 127ter c.p.c., riservava la causa al Collegio previa trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante comunicazione degli atti ai sensi dell'art. 71 c.p.c. Infatti, l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non presuppone la partecipazione di un rappresentante del suddetto ufficio alle udienze
o che lo stesso renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al Collegio, dovendosi garantire che l'ufficio risulti informato del processo onde poter
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