Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2024, n. 2148

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 18/12/2024, n. 2148
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 2148
Data del deposito : 18 dicembre 2024

Testo completo

RG n. 839 del 2024

TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott. Laura Laureti, nella causa tra:
AS NN, ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Magnani;

E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (MIM), in persona del legale rappresentante p.t., resistente, contumace;

E
FALLIMENTO MA.CA,, in persona del legale rappresentante p.t., resistente, contumace;

E
INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., resistente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria A. Tuminelli;

all'udienza del 18 dicembre 2024 ha pronunciato la seguente
sentenza

Accerta l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato tra AS AN e MA.CA. SRL, dal 01.01.2018 al 30.06.2018 e dal 1.9.2018 al 30.9.2018, svoltosi presso l'appalto pulizie dell'Istituto comprensivo statale di Piedimonte San Germano (FR) e per l'effetto dichiara la nullità dei contratti per prestazioni occasionali utilizzati per dissimulare l'esistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro predetto;


Accerta il diritto di AS AN di partecipare, nella provincia di Frosinone, alla procedura selettiva di internalizzazione degli ex LSU nell'Area del

personale ATA (Collaboratori scolastici), avviata con decreto dipartimentale del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 1391 del 11.08.2023 ai sensi dell'articolo 58, comma 5-septies, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, avente ad oggetto il reclutamento a tempo indeterminato, alle dirette dipendenze del Ministero dell'Istruzione, del personale impiegato stabilmente da almeno 5 anni (purché comprensivi degli anni 2018 e 2019) alle dipendenze di imprese private titolari di contratti di appalto per lo svolgimento dei suddetti servizi presso le scuole della provincia di Frosinone;


Accerta altresì il diritto di AS AN di partecipare anche alla successiva fase di reclutamento mediante inserimento nella graduatoria nazionale di cui al comma 5-septies dell'articolo 58 del D.L. n. 69/2013 cit., finalizzata allla assunzione a tempo indeterminato degli aspiranti ivi inseriti su scuole di altra provincia, pubblicata con decreto D.G. Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 2390 del 17.11.2023;


Respinge per il resto il ricorso;


Compensa le spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AS AN ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito
(MIM) e ha esposto di essere ex lavoratrice socialmente utile (LSU) impiegata per anni in servizi di pulizia ed ausiliarato nelle scuole statali e comunali del territorio di Frosinone ai sensi dell'art. 23 L. n. 67/1988. Precisamente ha lavorato da dicembre 2006 a febbraio 2020 presso l'Istituto comprensivo di Piedimonte San Germano con mansioni di addetta alle pulizie sulla base di contratti a tempo determinato, analiticamente descritti in ricorso, in regime di part-time orizzontale alle formali dipendenze delle società cui sono stati appaltati i servizi di pulizia nelle scuole, ossia della Soc. Coop. Team Service, della Team Service Centro
s.c.a.r.l., della Team Service s.r.l., della Team Service Soc. Cons., dal 7.12.2006 al 31.1.2014. Dal 29.4.2014 ha lavorato alle formali dipendenze di Servizi
Generali s.r.l. e poi dal 24.1.2018 di Ma.Ca. s.r.l.
Per il periodo dal 1.1.2018 al 23.1.2018 il rapporto di lavoro con la Servizi
Generali è stato formalizzato mediante la sottoscrizione di un fittizio contratto per prestazioni occasionali, poi dal 24.1.2018 al 30.6.2018 la signora AS ha stipulato un contratto di lavoro subordinato part-time con Ma.Ca. e dal 1.9.2018
al 30.9.2018 un secondo contratto di lavoro per prestazioni occasionali con
Ma.Ca. Dal 1.10.2018 al 31.12.2018 e dal 1.1.2019 al 28.2.2019 ha lavorato, sempre alle dipendenze della Ma.Ca., sulla base di contratti a tempo determinato con part-time orizzontale.
La ricorrente ha precisato di essere stata inquadrata al livello 2 del CCNL Servizi di Pulizia Multiservizi con qualifica di operaia pulitrice nei periodi di lavoro formalmente subordinato.
Ha dedotto che la stagione dell'appalto di pulizia nelle scuole statali è terminata a febbraio 2020 ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98 del 2013, che ha pianificato e parzialmente attuato la internalizzazione del personale ausiliario e/o di pulizia ivi impiegato nel profilo di Collaboratori Scolastici, Area
A, personale scolastico ATA.
La AS, in possesso dei requisiti di legge (più di 5 anni di lavoro subordinato, comprensivi degli anni 2018 e 2019), in data 6.9.2023 ha presentato domanda on line di partecipazione alla terza ed ultima selezione per la internalizzazione degli ex LSU nelle scuole della Provincia di Frosinone, avviata con DDG del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 1391 dell.11.8.2023, specificando i titoli culturali e i sevizi utilmente svolti (doc. 14 ricorso).
Ha osservato che il Ministero dell'Istruzione, USR Lazio, con DDG prot. 1957 del 9.10.2023 ha disposto la sua esclusione dalla procedura selettiva per
l'internalizzazione degli ex LSU come collaboratori scolastici ex art. 4 comma 1 del Bando (DDG Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 1391/2023 cit.) poiché nel suo caso difettava il requisito della anzianità di servizio minima (5 anni) per la partecipazione alla procedura in esame (doc. 15 ricorso). Ha evidenziato di aver appreso informalmente dall'USR Lazio-AT Frosinone che mancava la contribuzione per il primo semestre 2018 e dunque la prova dell'effettivo servizio presso la scuola statale nel predetto periodo.
La ricorrente ha ribadito di aver effettivamente lavorato alle dipendenze della
Ma.Ca. s.r.l. presso l'istituto scolastico di Piedimonte San Germano con prestazione subordinata e mansioni di operaia pulitrice anche nel primo semestre
2018 e di essere stata vittima incolpevole della omessa contribuzione da parte di
Ma.Ca. Ha prodotto a supporto la dichiarazione del Dirigente Scolastico dell'istituto cit. che attesta il servizio svolto nel 2018 (doc. 10 ricorso).
La signora AS ha osservato che all'esito delle selezioni provinciali, i candidati giudicati idonei sono stati collocati in graduatorie provinciali di merito formulate sulla base del punteggio complessivo conseguito ed approvate dall'USR competente. Per la provincia di Frosinone è stata pubblicata apposita graduatoria in data 25.10.2023 (prot. 1984 del 13.10.2023), nella quale la ricorrente non è stata inserita (cfr. doc. 16 ricorso). Ad oggi, ancora non risultano disposte assegnazioni alle scuole di Frosinone degli ex LSU inseriti nella suddetta graduatoria del 25.10.2023 per indisponibilità di posti. Tuttavia, agli aspiranti inseriti nelle graduatorie provinciali e non ancora immessi in ruolo, è stata concessa la possibilità di inserimento nella distinta graduatoria nazionale di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del D.L. n. 69/13, finalizzata al conferimento dei posti su provincia diversa rispetto a quella per la quale era stata presentata domanda, residuati all'esito delle precedenti procedure selettive (cfr. doc. 17, 18 e 19 ricorso). Tali aspiranti hanno potuto presentare domanda dal 31 ottobre al 10 novembre 2023 e, una volta inseriti nella graduatoria nazionale pubblicata in data
17.11.2023, sono stati convocati il 28.11.2023 per l'immissione in ruolo nella provincia di Roma (cfr. doc. 19 ricorso).
La sig. AS ha lamentato che, se non fosse stata ingiustamente esclusa dalla graduatoria provinciale di Frosinone del 25.10.2023, avrebbe certamente partecipato a questa ulteriore fase su base nazionale per accedere ad un posto di
Collaboratrice scolastica a tempo indeterminato presso una scuola di Roma.
La ricorrente ha quindi chiesto al Giudice di:
-accertare l'esistenza e la natura subordinata del servizio svolto alle dipendenze della MA.CA. Srl, presso l'appalto pulizie dell'Istituto comprensivo Piedimonte
San Germano, nel primo semestre 2018 ed a settembre 2018 e il suo diritto di partecipare alla terza fase della procedura di internalizzazione degli ex LSU di cui al cit. art. 58, comma 5- septies del D.L. 21 giugno 2013, n. 69;

-di accertare il suo diritto di essere assunta a tempo indeterminato alle dirette dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in una delle sedi scolastiche nella provincia di Roma risultate ancora disponibili all'esito della fase di reclutamento mediante scorrimento della cit. graduatoria nazionale di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 69/13, con decorrenza dal 1.9.2021 o in subordina dal 1.9.2023, nel profilo di ATA Collaboratrice Scolastica;

-condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno patrimoniale
e non patrimoniale subito a causa della ingiusta esclusione dalla procedura selettiva de qua, in misura pari o comunque commisurata a tutte le mensilità stipendiali che ella avrebbe percepito laddove reclutata a tempo indeterminato
nella provincia di Roma mediante scorrimento della cit. graduatoria nazionale di cui all'articolo 58, comma 5-septies, del D.L. 69/13, considerato che il trattamento stipendiale iniziale annuo previsto per i Collaboratori scolastici è oggi pari ad euro
16.427,76 (valori per 12 mensilità), ossia euro 1.368,98 mensili;

-condannare il Fallimento Ma.Ca. alla regolarizzazione contributiva della ricorrente per il primo semestre 2018 e settembre 2018.
Il MIM e il Fallimento Ma.Ca. s.r.l., regolarmente citati, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
Si è costituito l'Inps che, in relazione all'accertamento del rapporto di lavoro privatistico con la fallita società MA.CA s.r.l., per il primo semestre 2018 e settembre 2018, ha eccepito il difetto di competenza
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