Trib. Pisa, sentenza 12/11/2024, n. 1316
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Testo completo
R.G.N. 1699/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.N. 1699/2020, promossa da:
CI AL (C.F. [...]), in proprio e nella qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori NA e SA CI, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Monti e dall'Avv. Elena Consoloni;
- attore contro
IN NU (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Verusca
Giannetti;
- convenuto
Oggetto: risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
Per l'attore: come da memoria ex art 183, co. 6, n. 1 c.p.c.;
per il convenuto: come da comparsa di costituzione.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. AL CI ha agito al fine di “accertare
e dichiarare la responsabilità del SI. SA UE nella causazione dell' evento dannoso e, per
l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subito dal SI. CI in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie NA CI e SA CI, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e art. 82 comma 1 GDPR, per un ammontare di €20.000,00= quanto al primo ed €15.000,00= per ciascuna bambina, e così per complessivi € 50.000,00= ovvero nelle somme diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto:
I. di essere il padre delle minori NA (12/12/2010) e SA (28/3/2015), nate dal matrimonio contratto con la SI.ra AT UD SE, per il quale era pendente il procedimento di cessazione degli effetti civili iscritto al R.G.N. 1463/2019;
II. con ordinanza del 19/12/2019, le minori venivano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la quale viveva con il proprio compagno, odierno convenuto;
III. in più di un'occasione, l'attore riscontrava, sul profilo “Facebook” del SI. SA, la pubblicazione di fotografie delle proprie figlie, riprese in contesti privati, e senza che fosse stato richiesto il suo consenso;
IV. pertanto, in data 21/3/2019, inviava una formale diffida al convenuto, chiedendo la rimozione di tutte le fotografie ritraenti le minori, e le immagini venivano rimosse;
V. in seguito, l'attore veniva a conoscenza, attraverso soggetti terzi – che, peraltro, erano ignari della separazione in corso tra il SI. CI e la SI.ra SE –, che erano state nuovamente pubblicate sul profilo “Facebook” del convenuto altre immagini delle minori, nonché un video composto da una successione di fotografie in cui le bambine erano ritratte insieme alla madre
e al SI. SA in contesti di vita privata, il tutto accompagnato dal sottofondo musicale di una canzone il cui testo recitava: “ma la verità, uguali a metà, sono solo un bambino che chiamerai papà”;
VI. in data 13/1/2020, veniva inviata un'ulteriore diffida al SI. SA affinché rimuovesse da ogni social network foto, video e contenuti simili che ritraessero le minori, senza, però, che vi fosse alcun riscontro da parte del convenuto.
2. Si è costituito in giudizio il SI. UE SA, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché la condanna del SI. CI al risarcimento del danno per lite temeraria.
In particolare, il convenuto ha eccepito: preliminarmente, di non aver compiuto atti lesivi del rapporto del SI. CI con le proprie figlie né di aver mai inteso surrogarsi nel ruolo di padre;
nel merito, di non aver mai pubblicato sul proprio profilo “Facebook” foto o video delle minori, specie in contesti che avrebbero potuto generare equivoci sulla paternità dell'attore, precisando, inoltre, che il proprio profilo social aveva natura “privata”, riservato a un ristretto gruppo di conoscenti selezionati;
l'infondatezza della domanda risarcitoria anche in punto di quantum.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. il convenuto ha riconosciuto che “i suddetti video e foto sono stati effettivamente pubblicati sul sito FB del sig. UE SA sino al 17.1.2020, giorno del ricevimento della diffida e giorno in cui il SA ha rimosso integralmente il contenuto del profilo
FB”.
3. La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'escussione di testi;
all'udienza del 27/6/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
**********
4. Il SI. CI ha agito in giudizio lamentando la diffusione, tramite “Facebook”, di fotografie e video ritraenti le proprie figlie minori, NA e SA, nate dal matrimonio contratto con la SI.ra SE
– attuale compagna dell'odierno convenuto –, sotto un duplice profilo: da un lato, la violazione del diritto all'immagine ed alla riservatezza delle minori, non avendo il padre prestato il consenso a tali pubblicazioni;
dall'altro, la violazione del suo diritto alla paternità inteso quale diritto di vedere le proprie figlie rappresentate e riconosciute esternamente come tali.
5. È pacifico ed incontestato che il SI. SA abbia diffuso, tramite il proprio profilo “Facebook”, post e video raffiguranti le minori NA e SA, come da sua stessa ammissione e come emerso dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio.
Invero, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., il convenuto ha riconosciuto di aver pubblicato le foto e il video indicati dall'attore nel proprio atto introduttivo, eccependo, tuttavia, che le circostanze ed il contesto familiare in cui le foto erano state scattate e diffuse fossero tali da escludere un tentativo di sostituirsi alla figura paterna. Inoltre, in sede di comparsa conclusionale, il convenuto ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere, a seguito della ricezione della diffida dell'attore nel gennaio 2020, le foto e il video in questione, ammettendone così la pubblicazione.
Parimenti, i testi escussi in sede istruttoria – la SI.ra EL CI, la SI.ra CA NE, la
SI.ra LO ZZ e la SI.ra AT OR, rispettivamente sorella, madre, amica e vicina di casa dell'attore – hanno confermato di aver visto sul profilo “Facebook” del SI. SA le foto ed il video oggetto della presente causa, dichiarazioni che sono state ulteriormente confermate dalla testimonianza della SI.ra AT UD SE, ex moglie dell'attore e attuale compagna del convenuto (cfr. verbale di udienza del 20/4/2022).
6. Ai fini del decidere, risulta, dunque, necessario stabilire se le foto ed il video pubblicati dal SI.
SA integrino una lesione all'immagine e alla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Tavella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G.N. 1699/2020, promossa da:
CI AL (C.F. [...]), in proprio e nella qualità di padre esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori NA e SA CI, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Monti e dall'Avv. Elena Consoloni;
- attore contro
IN NU (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Verusca
Giannetti;
- convenuto
Oggetto: risarcimento del danno responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni
Per l'attore: come da memoria ex art 183, co. 6, n. 1 c.p.c.;
per il convenuto: come da comparsa di costituzione.
Motivi della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. AL CI ha agito al fine di “accertare
e dichiarare la responsabilità del SI. SA UE nella causazione dell' evento dannoso e, per
l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subito dal SI. CI in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sulle figlie NA CI e SA CI, ai sensi dell'art. 2059 c.c. e art. 82 comma 1 GDPR, per un ammontare di €20.000,00= quanto al primo ed €15.000,00= per ciascuna bambina, e così per complessivi € 50.000,00= ovvero nelle somme diverse maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha dedotto:
I. di essere il padre delle minori NA (12/12/2010) e SA (28/3/2015), nate dal matrimonio contratto con la SI.ra AT UD SE, per il quale era pendente il procedimento di cessazione degli effetti civili iscritto al R.G.N. 1463/2019;
II. con ordinanza del 19/12/2019, le minori venivano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la quale viveva con il proprio compagno, odierno convenuto;
III. in più di un'occasione, l'attore riscontrava, sul profilo “Facebook” del SI. SA, la pubblicazione di fotografie delle proprie figlie, riprese in contesti privati, e senza che fosse stato richiesto il suo consenso;
IV. pertanto, in data 21/3/2019, inviava una formale diffida al convenuto, chiedendo la rimozione di tutte le fotografie ritraenti le minori, e le immagini venivano rimosse;
V. in seguito, l'attore veniva a conoscenza, attraverso soggetti terzi – che, peraltro, erano ignari della separazione in corso tra il SI. CI e la SI.ra SE –, che erano state nuovamente pubblicate sul profilo “Facebook” del convenuto altre immagini delle minori, nonché un video composto da una successione di fotografie in cui le bambine erano ritratte insieme alla madre
e al SI. SA in contesti di vita privata, il tutto accompagnato dal sottofondo musicale di una canzone il cui testo recitava: “ma la verità, uguali a metà, sono solo un bambino che chiamerai papà”;
VI. in data 13/1/2020, veniva inviata un'ulteriore diffida al SI. SA affinché rimuovesse da ogni social network foto, video e contenuti simili che ritraessero le minori, senza, però, che vi fosse alcun riscontro da parte del convenuto.
2. Si è costituito in giudizio il SI. UE SA, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché la condanna del SI. CI al risarcimento del danno per lite temeraria.
In particolare, il convenuto ha eccepito: preliminarmente, di non aver compiuto atti lesivi del rapporto del SI. CI con le proprie figlie né di aver mai inteso surrogarsi nel ruolo di padre;
nel merito, di non aver mai pubblicato sul proprio profilo “Facebook” foto o video delle minori, specie in contesti che avrebbero potuto generare equivoci sulla paternità dell'attore, precisando, inoltre, che il proprio profilo social aveva natura “privata”, riservato a un ristretto gruppo di conoscenti selezionati;
l'infondatezza della domanda risarcitoria anche in punto di quantum.
Con memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c. il convenuto ha riconosciuto che “i suddetti video e foto sono stati effettivamente pubblicati sul sito FB del sig. UE SA sino al 17.1.2020, giorno del ricevimento della diffida e giorno in cui il SA ha rimosso integralmente il contenuto del profilo
FB”.
3. La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'escussione di testi;
all'udienza del 27/6/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
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4. Il SI. CI ha agito in giudizio lamentando la diffusione, tramite “Facebook”, di fotografie e video ritraenti le proprie figlie minori, NA e SA, nate dal matrimonio contratto con la SI.ra SE
– attuale compagna dell'odierno convenuto –, sotto un duplice profilo: da un lato, la violazione del diritto all'immagine ed alla riservatezza delle minori, non avendo il padre prestato il consenso a tali pubblicazioni;
dall'altro, la violazione del suo diritto alla paternità inteso quale diritto di vedere le proprie figlie rappresentate e riconosciute esternamente come tali.
5. È pacifico ed incontestato che il SI. SA abbia diffuso, tramite il proprio profilo “Facebook”, post e video raffiguranti le minori NA e SA, come da sua stessa ammissione e come emerso dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio.
Invero, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 3 c.p.c., il convenuto ha riconosciuto di aver pubblicato le foto e il video indicati dall'attore nel proprio atto introduttivo, eccependo, tuttavia, che le circostanze ed il contesto familiare in cui le foto erano state scattate e diffuse fossero tali da escludere un tentativo di sostituirsi alla figura paterna. Inoltre, in sede di comparsa conclusionale, il convenuto ha dichiarato di aver provveduto a rimuovere, a seguito della ricezione della diffida dell'attore nel gennaio 2020, le foto e il video in questione, ammettendone così la pubblicazione.
Parimenti, i testi escussi in sede istruttoria – la SI.ra EL CI, la SI.ra CA NE, la
SI.ra LO ZZ e la SI.ra AT OR, rispettivamente sorella, madre, amica e vicina di casa dell'attore – hanno confermato di aver visto sul profilo “Facebook” del SI. SA le foto ed il video oggetto della presente causa, dichiarazioni che sono state ulteriormente confermate dalla testimonianza della SI.ra AT UD SE, ex moglie dell'attore e attuale compagna del convenuto (cfr. verbale di udienza del 20/4/2022).
6. Ai fini del decidere, risulta, dunque, necessario stabilire se le foto ed il video pubblicati dal SI.
SA integrino una lesione all'immagine e alla
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