Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lamezia Terme, sentenza 07/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Lamezia Terme
Numero : 6
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai Magistrati: dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco Giudice dott. Salvatore Regasto Giudice relatore/estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1268/2023 R.G., posta in deliberazione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c., all'udienza del 18.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), e promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), Parte_1 C.F._1 via Oberdan n. 86, presso lo studio dell'avv. Maria Di Terlizzi, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Controparte_1 C.F._2
Terme (CZ), via C. Treves n. 17, presso lo studio dell'avv. Renzo Andricciola, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;

RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato telematicamente in data 14.11.2023 e ritualmente notificato, Parte_1 premesso che aveva contratto matrimonio in data 3.9.2002 in Casablanca (Marocco) con CP_1
, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n.
[...]
15, Parte 2, Serie C, Uff. 2, anno 2019;
che dal matrimonio erano nati due figli, (il 24.5.2006) PE
e (il 13.3.2012);
che la famiglia aveva fissato la sua residenza anagrafica in ER PE
(CZ), in un immobile di proprietà di terzi condotto in locazione dai coniugi;
che la ricorrente era disoccupata, svolgendo saltuariamente attività di pulizie domestiche e/o come badante percependo il reddito di cittadinanza di euro 980,00 mensili;
che il resistente svolgeva invece la professione di macellaio, essendo titolare dell'impresa individuale “Macelleria Islamica di Miftah Abdelaziz” con sede in ER (CZ), via Caracciolo n. 51, oltre a essere proprietario di un immobile sito in
Marocco, nonché di un garage, di un terreno in parte coltivato ad uliveto con un fabbricato in fase di costruzione, di due autovetture e di un autocarro;
che, nell'estate del 2023, il resistente aveva abbandonato il domicilio coniugale essendosi trasferito in Marocco senza fare più ritorno in Italia;
tutto quanto sopra premesso, la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza: 1) dichiarare la separazione dei coniugi Parte_1
1
e (matrimonio contratto in data 3.9.2002 in Casablanca, Marocco, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme al n. 15. Parte 2, Serie
C, Uff. 2, anno 2019);
2) dichiarare la separazione addebitabile al sig. per tutti i Controparte_1 motivi esposti in narrativa;
3) affidare i figli minori in modo esclusivo alla sig. La prole Parte_1 avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in via delle Palme n. 50, ER, con collocamento presso il domicilio materno;
4) assegnare la casa familiare sita in via delle Palme 50,
ER alla sig. con ogni arredo e pertinenza;
5) regolare i tempi di frequentazione tra Parte_1 genitore non collocatario e figli come da piano genitoriale che si allega;
6) disporre che il sig.
provveda al mantenimento dei figli minori e in via indiretta, Controparte_1 PE PE mediante versamento alla sig. dell'importo di euro 700,00 mensili (per 12 mensilità), da Parte_1 versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
7) disporre che il sig. Controparte_1 provveda al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
8) porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore di dell'importo Controparte_1 Parte_1 di euro 300,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla data della domanda;
9) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
10) condannare la parte resistente alle spese del processo”.
Resisteva in giudizio con apposita comparsa eccependo, in via preliminare, che Controparte_1 era già pendente il procedimento di divorzio in Marocco e chiedendo, quindi, al Tribunale
l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
nel merito aderiva alla domanda avversaria di separazione contestando la ricostruzione fattuale di controparte. Il resistente deduceva, in particolare, che la convivenza era divenuta intollerabile a causa del comportamento vessatorio e dispotico della moglie e di avere cessato l'attività lavorativa svolta in Italia. Chiedeva, pertanto, di
“- dichiarare la separazione dei coniugi per fatto addebitabile alla moglie;
- affidare congiuntamente
i figli ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, stabilendo il diritto di visita del genitore non collocatario;
- respingere la domanda di mantenimento compulsata dalla moglie per addebitabilità della separazione e per risultare la Ricorrente dotata di adeguati redditi propri;
- porre a carico del resistente un contributo al mantenimento in favore di ciascun figlio, nei limiti di euro 100,00 mensili cadauno, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente;
nulla in ordine alla assegnazione della casa familiare su cui nessuna delle parti vanta diritti di proprietà esclusiva”. All'udienza di comparizione personale delle parti di cui all'art. 437 bis.22 c.p.c., esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente delegato, con ordinanza resa in data 18.4.2024, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: ” 1) autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ed autorizzandoli, inoltre a fissare altrove la propria residenza, anche all'estero;
2) affida congiuntamente i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna in uso la casa coniugale alla madre collocataria;
4) dispone che il padre – nei limiti della sua permanenza in Italia – possa far visita ai figli minori e tenerli con sé, ogni volta che lo vorrà previo preavviso ed accordo con la madre, oltre che – periodicamente, sempre nei limiti della permanenza in Italia - secondo le seguenti modalità: a) un pomeriggio a settimana a scelta, prendendoli – se necessario - anche da scuola, o, comunque, non prima delle ore
14,00 e riaccompagnandoli a casa dopo cena;
avrà, inoltre, il diritto di tenerli con sé – a settimane
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alterne – nei fine settimana, - anche dopo scuola – sino alla domenica compresa, riaccompagnandoli la sera dopo cena;
il padre potrà trascorrere con i figli, in modo continuativo, le festività natalizie e pasquali e quelle di fine anno – nel primo caso, dal 24 al 26 dicembre e dal 30 gennaio al 1 dicembre, nel secondo, dal venerdì santo alla domenica di pasqua, dalle ore 12,00 della mattina sino alle ore 20,00 della sera – ad anni alterni;
potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di giorni quindici durante la stagione estiva, in un mese che le parti concorderanno tra di loro e sempre con congruo preavviso, non oltre il 15 giugno di ogni anno;
resta salva e subordinata ad accordi tra i coniugi la presenza di ulteriori periodi di visita, in concomitanza con festività diverse da quelle nazionali o cattoliche;
5) pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere in favore della moglie
e degli stessi minori, la somma complessiva pari ad euro 450,00 mensili, in ragione di euro 150,00 per ciascuna delle (tre) parti interessate, da versare in favore del coniuge destinatario entro e non oltre i primi dieci giorni del mese, con bonifico bancario o postale o con IBAN o a mani o in altra forma, da rivalutare periodicamente alla luce degli indici ISTAT di inflazione monetaria, oltre spese straordinarie nella misura paritaria del 50%, da concordare previamente tra le parti”.
Indi il Presidente delegato designava altro Giudice per la prosecuzione del giudizio e per la decisione sulle relative richieste istruttorie.
La causa era istruita mediante le produzioni documentali delle parti, mentre il Giudice delegato, con provvedimento del 25.7.2024, respingeva tutte le istanze istruttorie formulate dalle parti e ammoniva il resistente a non perseverare nelle condotte inadempitive dell'obbligo di mantenimento posto a suo carico relativamente ai due figli minori delle parti;
inoltre, ritenuta matura la causa per essere decisa, fissava davanti a sé l'udienza del 2.12.2024 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c..
Dopo un breve rinvio dovuto alla mancata comparizione delle parti, all'udienza del 18.12.2024, la parte ricorrente discuteva la lite e il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione al Collegio riservandosi di relazionare al Tribunale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ai fini della determinazione della giurisdizione, occorre fare riferimento al regolamento CE n.
1259/2010, applicabile ratione temporis al caso di specie. Va, innanzi tutto, precisato che tale regolamento ha una valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), nel senso che è applicabile anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. Corte di Giustizia UE, sez. III, 29.11.2007 C 68/07 Sundelind vs ove Per_3
è precisato che il Reg. CE n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità dei criteri di competenza previsti dallo stesso
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