Trib. Siracusa, sentenza 20/09/2024, n. 817

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Siracusa, sentenza 20/09/2024, n. 817
Giurisdizione : Trib. Siracusa
Numero : 817
Data del deposito : 20 settembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. L G, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857/2018 R.G. promossa da nato a OLPE (GERMANIA) il 02/03/1989, Parte_1
c.f. elettivamente domiciliato in VIALE C.F._1
TERACATI n. 110, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. SARA BUCELLO (c.f. ), che lo rappresenta e difende per C.F._2 procura a margine del ricorso introduttivo, provvisoriamente ammesso a patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera n. 497/2018 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa ricorrente

contro
Controparte_1
, P.I. , in persona del Curatore dott.
[...] P.IVA_1 CP_2
;
elettivamente domiciliato in VIALE SANTA PANAGIA n. 90,
[...]
SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRO BOCCADIFUOCO (c.f. ), che lo rappr. e dif. per C.F._3 procura in atti
resistente
__________________________________

FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai
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difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>;
precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>;
norma in vigore dal 1 gennaio 2023, applicabile anche alla materia lavoristica, previdenziale e assistenziale, essendo collocata nel Libro I, Titolo VI, Capo I, Sezione II del codice di procedura civile, ergo nel libro delle Disposizioni Generali.
Con il ricorso introduttivo, depositato il 26.02.2018, e proposto nei confronti di (in Controparte_3 sigla ha esposto: CP_4 Parte_1
• di essere stato dipendente della società resistente dal 10.12.2008 al 24.11.2013, con mansioni di addetto carico e scarico di 6° Livello CCNL Commercio;

• di aver svolto il seguente orario di lavoro: dalle 8 alle 14 e dalle 16 alle 21 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato o la domenica lavorava o la mattina dalle 8 alle 14 o il pomeriggio dalle 16 alle 21;

• di non aver mai ricevuto la tredicesima e quattordicesima del 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, la quattordicesima del 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013, nonché il pagamento di straordinario, ferie, festività, r.o.l., TFR e indennità per mancato preavviso;

• di aver svolto altre mansioni per le quali era stato assunto, ovvero mansioni riconducibili ad un livello di inquadramento superiore (aiuto-commesso di 5° livello) a fronte invece del 6° livello in cui era stato inquadrato, sostenendo di essersi occupato quotidianamente del reparto ortofrutta e del reparto macelleria;

• di avere avuti violati tutti i principi costituzionali di cui agli artt. 2-3-4-32-35-36 (non aver percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità di lavoro ricevuto e, comunque, insufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa) 41-42 Cost.
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Il ricorrente ha chiesto, quindi, per tali causali la condanna della al pagamento della complessiva somma di € 51.903,61 (o CP_5 di quella maggiore o minore emergente nel corso del giudizio), oltre accessori.
Si è costituita in giudizio Controparte_3
, contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il
[...] rigetto.
Veniva espletata istruttoria orale e documentale.
Con ordinanza del 6.10.2022, preso atto del fallimento CP_4
(evento interruttivo) e della rituale dichiarazione in atti (ai sensi del 1° c. art. 300 c.p.c), il processo veniva dichiarato interrotto.
Il ricorrente ha, quindi, riattivato il giudizio nei Parte_1 confronti della Curatela del Fall. , la quale, costituendosi, ha CP_4 eccepito l'improcedibilità del giudizio, per essere l'accertamento richiesto di competenza esclusiva e funzionale del tribunale fallimentare, contestando, poi, anche nel merito le pretese di parte ricorrente.
Con riferimento alla cennata eccezione, va osservato che << Le domande di accertamento o costitutive di diritti del lavoratore, anche se seguite da richieste di condanna al risarcimento dei danni o al pagamento di crediti (retributivi o contributivi), rientrano nella competenza del giudice del lavoro il quale, però, dovrà limitare la propria pronuncia all'accertamento o alla costituzione del diritto (senza pronunciare condanne) e ciò in quanto la vis actractiva attribuita, ex art 24 legge fallimentare, alla competenza del tribunale fallimentare riguarda tutte le azioni 'derivanti dal fallimento' >>: Cass. , sez. lav., 06/10/2017, n. 23418;

e che << In caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a amministrazione straordinaria deve distinguersi tra domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive e domande dirette alla condanna al pagamento di somme di denaro. Per le prime va, infatti, affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde nella procedura considerata (così come in quella di liquidazione coatta amministrativa) non opera - a differenza di quanto si verifica in caso di fallimento - la "vis attractiva" del foro fallimentare e si applica, invece, la regola della temporanea improcedibilità o improseguibilità della domanda davanti al giudice ordinario per la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo dinanzi ai competenti organi della procedura, ferma restando l'assoggettabilità del
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provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare >>: Cass. , sez. lav., 23/07/2004, n. 13877.
Questo Giudice dovrà, quindi, limitare la propria pronuncia
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