Trib. Milano, sentenza 05/06/2024, n. 5775
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Testo completo
N. R.G. 39930/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39930/2023 promossa da:
MO OL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA TOMMOLILLO, elettivamente domiciliata in MILANO, Viale Lazio n.21 presso lo studio del difensore
INTIMANTE contro
GA RL (C.F. 01735800920), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO MASCI, elettivamente domiciliata in MILANO, Corso di Porta Vittoria n.28 presso lo studio del difensore
INTIMATA
contro
BE RD (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. OL ALTENI, elettivamente domiciliato in MILANO, Corso di Porta Vittoria n.28 presso lo studio del difensore
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: locazione – sfratto per finita locazione
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE da memoria integrativa:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, previa convalida dello sfratto e conferma dell'ordinanza di rilascio immobile ed ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario,
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso foresteria dell'immobile sito in Via
Belfiore n. 11, in Milano, sottoscritto il 29/06/1993 per tutti i motivi espressi in atti;
- confermare l'ordinanza di rilascio immobile pronunciata in data 10/11/2023 nei confronti della
SA.GA Srl;
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e diritto;
pagina 1 di 8 - condannare la SA.GA SR ed il Dott. Edoardo EN alla refusione delle spese sostenute dal locatore per l'esperimento della mediazione obbligatoria nonché alle spese e competenze del procedimento per la convalida di sfratto per finita locazione e del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA…”
CONCLUSIONI della PARTE INTIMATA da memoria integrativa:
“In via preliminare: revocare e/o sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio per i motivi sopra dedotti,
1) Nel merito: accertata la simulazione del contratto inter-partes e la reale natura di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra il locatore e il conduttore Edoardo EN, riconoscere l'applicabilità della disciplina giuridica del contratto di locazione di immobile al rapporto in contestazione, anche in applicazione in subordine dell'art. 80 L. 392/78, e per l'effetto respingere ogni domanda promossa
contro
Sa.Ga. s.r.l. per i motivi esposti nel presente atto;
2) In ogni caso respingere la domanda di convalida di sfratto per la scadenza del 29 giugno 2023 riconoscendo la corretta la scadenza contrattuale al 29 giugno 2025 per i motivi esposti;
3) Con vittoria delle spese e compensi di causa, sia per la fase di procedimento sommario che per quella di merito ordinaria che per quella di mediazione, oltre 15 % spese generali e accessori di legge. In via istruttoria…”
CONCLUSIONI della PARTE INTERVENUTA da memoria integrativa:
“ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta, per tutti i motivi di cui in atti, previe tutte le declaratorie del caso in via preliminare sospendere e/o revocare l'ordinanza di rilascio emessa da questo Tribunale in data 10.11.2023 per i motivi di cui in atti;
nel merito:
- accertare e dichiarare la simulazione relativa del contratto sottoscritto il 29.06.1993 di cui è causa e per l'effetto dichiarare che il contratto è stato stipulato con il conduttore dott. Edoardo EN per esigenze abitative dello stesso e della propria famiglia, anche in ossequio dell'art. 80 L.392/78, per i motivi di cui in narrativa;
- respingere ogni richiesta avanzata dalla sig.ra AO AG poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atto. in via istruttoria: … In ogni caso con vittoria di spese del presente procedimento, ivi compresa la fase di convalida, e della mediazione…”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da un'intimazione di sfratto per finita locazione, relativamente all'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Milano, Via Belfiore n.11, identificata al foglio 382 part. 128 sub.
44, concessa in locazione in forza di contratto ad uso foresteria del 29.06.1993, per la durata di 6 anni rinnovabili (doc. 2 intimante).
Con raccomandata a/r del 07.01.2020 (doc. 2 fasc. intimante), la locatrice MO OL comunicava a GA RL formale disdetta del contratto di locazione ad uso foresteria per la scadenza del 29.06.2023, in virtù dell'art. 18 del contratto, come confermato dalla successiva raccomandata a/r del 16.01.2022 (doc. 3 fasc. intimante), e deducendo in ogni caso la durata massima del contratto di locazione in anni 30.
La parte intimante notificava dunque all'intimata atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida.
GA RL si opponeva alla convalida, eccependo la simulazione del contratto ad uso foresteria, avendo lo stesso natura di contratto ad uso abitativo tra il locatore e BE RD e contestando in subordine la regolarità della disdetta (mai pervenuta ed in ogni caso non inviata presso il domicilio eletto), con conseguente scadenza contrattuale al 29.06.2025, scadenza peraltro individuabile anche in caso di “conversione” del contratto, con conseguente applicabilità della Legge n.431/1998;
eccepiva, inoltre, l'inapplicabilità dell'art.1573 c.c..
Anche BE RD si costituiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39930/2023 promossa da:
MO OL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRA TOMMOLILLO, elettivamente domiciliata in MILANO, Viale Lazio n.21 presso lo studio del difensore
INTIMANTE contro
GA RL (C.F. 01735800920), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO MASCI, elettivamente domiciliata in MILANO, Corso di Porta Vittoria n.28 presso lo studio del difensore
INTIMATA
contro
BE RD (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. OL ALTENI, elettivamente domiciliato in MILANO, Corso di Porta Vittoria n.28 presso lo studio del difensore
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: locazione – sfratto per finita locazione
CONCLUSIONI della PARTE INTIMANTE da memoria integrativa:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis, previa convalida dello sfratto e conferma dell'ordinanza di rilascio immobile ed ogni altro provvedimento ritenuto utile e necessario,
- dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso foresteria dell'immobile sito in Via
Belfiore n. 11, in Milano, sottoscritto il 29/06/1993 per tutti i motivi espressi in atti;
- confermare l'ordinanza di rilascio immobile pronunciata in data 10/11/2023 nei confronti della
SA.GA Srl;
- rigettare tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e diritto;
pagina 1 di 8 - condannare la SA.GA SR ed il Dott. Edoardo EN alla refusione delle spese sostenute dal locatore per l'esperimento della mediazione obbligatoria nonché alle spese e competenze del procedimento per la convalida di sfratto per finita locazione e del presente giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA…”
CONCLUSIONI della PARTE INTIMATA da memoria integrativa:
“In via preliminare: revocare e/o sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di rilascio per i motivi sopra dedotti,
1) Nel merito: accertata la simulazione del contratto inter-partes e la reale natura di contratto di locazione ad uso abitativo stipulato tra il locatore e il conduttore Edoardo EN, riconoscere l'applicabilità della disciplina giuridica del contratto di locazione di immobile al rapporto in contestazione, anche in applicazione in subordine dell'art. 80 L. 392/78, e per l'effetto respingere ogni domanda promossa
contro
Sa.Ga. s.r.l. per i motivi esposti nel presente atto;
2) In ogni caso respingere la domanda di convalida di sfratto per la scadenza del 29 giugno 2023 riconoscendo la corretta la scadenza contrattuale al 29 giugno 2025 per i motivi esposti;
3) Con vittoria delle spese e compensi di causa, sia per la fase di procedimento sommario che per quella di merito ordinaria che per quella di mediazione, oltre 15 % spese generali e accessori di legge. In via istruttoria…”
CONCLUSIONI della PARTE INTERVENUTA da memoria integrativa:
“ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione respinta, per tutti i motivi di cui in atti, previe tutte le declaratorie del caso in via preliminare sospendere e/o revocare l'ordinanza di rilascio emessa da questo Tribunale in data 10.11.2023 per i motivi di cui in atti;
nel merito:
- accertare e dichiarare la simulazione relativa del contratto sottoscritto il 29.06.1993 di cui è causa e per l'effetto dichiarare che il contratto è stato stipulato con il conduttore dott. Edoardo EN per esigenze abitative dello stesso e della propria famiglia, anche in ossequio dell'art. 80 L.392/78, per i motivi di cui in narrativa;
- respingere ogni richiesta avanzata dalla sig.ra AO AG poiché infondata in fatto e in diritto, per i motivi di cui in atto. in via istruttoria: … In ogni caso con vittoria di spese del presente procedimento, ivi compresa la fase di convalida, e della mediazione…”
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
La presente causa trae origine da un'intimazione di sfratto per finita locazione, relativamente all'unità immobiliare ad uso abitazione sita in Milano, Via Belfiore n.11, identificata al foglio 382 part. 128 sub.
44, concessa in locazione in forza di contratto ad uso foresteria del 29.06.1993, per la durata di 6 anni rinnovabili (doc. 2 intimante).
Con raccomandata a/r del 07.01.2020 (doc. 2 fasc. intimante), la locatrice MO OL comunicava a GA RL formale disdetta del contratto di locazione ad uso foresteria per la scadenza del 29.06.2023, in virtù dell'art. 18 del contratto, come confermato dalla successiva raccomandata a/r del 16.01.2022 (doc. 3 fasc. intimante), e deducendo in ogni caso la durata massima del contratto di locazione in anni 30.
La parte intimante notificava dunque all'intimata atto di intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida.
GA RL si opponeva alla convalida, eccependo la simulazione del contratto ad uso foresteria, avendo lo stesso natura di contratto ad uso abitativo tra il locatore e BE RD e contestando in subordine la regolarità della disdetta (mai pervenuta ed in ogni caso non inviata presso il domicilio eletto), con conseguente scadenza contrattuale al 29.06.2025, scadenza peraltro individuabile anche in caso di “conversione” del contratto, con conseguente applicabilità della Legge n.431/1998;
eccepiva, inoltre, l'inapplicabilità dell'art.1573 c.c..
Anche BE RD si costituiva
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