Trib. Bergamo, sentenza 19/04/2024, n. 970

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 19/04/2024, n. 970
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 970
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del
Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1333/2022 del Ruolo Generale promossa con atto
di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
23 gennaio 2024
d a
GU JA UC, rappresentato e difeso dall'Avv.to Csaba
Davide Jakò e dall'Avv.to Matteo Maria Tafuro del Foro di Milano,
procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale alla lite
allegata all'atto introduttivo del giudizio
ATTORE opponente
c o n t r o
CONDOMINIO PIGNOLO 112 di Bergamo, in persona
dell'amministratore soc. Socam s.r.l., rappresentato e difeso
dall'Avv.to Marta Savona e dall'Avv.to Gabriele Goldaniga del Foro
di Bergamo, procuratori anche domiciliatari, giusta procura speciale
alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
CONVENUTO opposto
In punto: condominio.
CONCLUSIONI
Dell'attore
Come in foglio inviato per via telematica.


- 2 -
Del convenuto
Come in foglio inviato per via telematica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso del Condominio
Pignolo 112 di Bergamo, ingiungeva a OR ON UC il
pagamento della somma di € 20.491,62=, oltre a interessi e spese. Il
credito si riferiva alla quota di spese dovute per la manutenzione
straordinaria tetto alto e facciate. Il decreto, come per legge, veniva
munito di clausola di provvisoria esecuzione.
Con atto di citazione ritualmente notificato OR ON UC
interponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento per i
seguenti motivi: 1) il credito di Euro 13.000 vantato dal OR nei
confronti del Condominio;
2) il credito di Euro 3.305,84 vantato dal
OR nei confronti del Condominio. Chiedeva, pertanto, la revoca
del decreto ingiuntivo opposto e il risarcimento del danno da lite
temeraria.
Costituendosi in giudizio il Condominio Pignolo 112 di
Bergamo contestava in toto gli assunti avversari. Chiedeva, pertanto,
la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Respinta l'istanza finalizzata ad ottenere la sospensione della
provvisoria esecuzione, ed esperita con insuccesso la procedura di
mediazione obbligatoria, la causa veniva, quindi, istruita mediante
assunzione di prova orale, per interpello e per testi.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza
del 23 gennaio 2024 passava in decisione.
- 3 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata
dall'opponente, è fondata.
Tale eccezione muove dal fatto che l'amministratore del
Condominio ha sì partecipato alla procedura di mediazione, ma senza
l'autorizzazione dell'assemblea
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