Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/08/2024, n. 1201
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2418/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Istruttore dott. Giuseppe CAMPAGNA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2418 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza del 06.02.2024 svoltasi mediante trattazione scritta, vertente
TRA
IA CC (cod. fisc.: [...]), e RO RE (cod. fisc.:
[...]), rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Carmelo RO e Patrizia La Maestra, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in Villa San Giovanni (RC) alla via Meligrana n.4 presso lo studio del primo
-attori-
E
Gruppo AF s.r.l. (P.I.: 01768280495) con sede in Calenzano (FI), alla via Don Minzoni
n.31, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonio e Andrea Vaiani del foro di
Prato, giusta procura in atti, presso lo studio dei quali in Prato alla via Valentini n.23/A ha eletto domicilio
-convenuta-
NONCHE'
pagina 1 di 14
Torino, in Corso Massimo D'Azeglio n.33/e, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Marco
Pesenti del Foro di Milano, Edoardo Natale del Foro di Torino e Elettra Cortese del foro di Reggio Calabria, giusta procura in atti, elettivamente in Reggio Calabria alla via
Tommaso Campanella n.46 presso lo studio Cortese
-convenuta-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 06 febbraio 2024, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei propri scritti difensivi, nei verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 02.08.2021, IA CC e RO
RE convenivano in giudizio le società Gruppo AF s.r.l. e Santander Consumer
Bank S.p.A. perché, una volta qualificato il rapporto negoziale intercorso le parti quale contratto di prestito finalizzato ed accertato l'inadempimento della Gruppo AF s.r.l. con
l'intervenuta risoluzione del contratto, la Santander Consumer Bank, in forza dell'art.9 delle condizioni generali di finanziamento, fosse condannata al rimborso in loro favore delle rate già corrisposte, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e la Gruppo AF s.r.l. fosse condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa, e con vittoria di spese e competenze di causa.
Esponevano gli attori di avere sottoscritto nel luglio 2019 un contratto con la Gruppo AF
s.r.l. avente ad oggetto la richiesta di uno studio di fattibilità di un progetto per risparmio energetico che prevedeva l'installazione nel proprio immobile di Villa San Giovanni
(RC) in via Lupina, di un impianto fotovoltaico, condizionatori e pompe di calore, il cui
pagina 2 di 14
costo era di complessivi € 30.650,00;
assumevano che, nonostante l'apprezzabile tempo trascorso, i lavori di esecuzione dell'impianto fotovoltaico non avevano avuto conclusione, anche se, all'uopo diffidate le due società convenute, la Gruppo AF s.r.l. sosteneva invece di aver adempiuto integralmente il contratto sottoscritto tra le parti come da dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte sottoscritta, mentre la
Santander Consumer Bank allegava copia della dichiarazione sottoscritta dal IA di aver ricevuto il bene oggetto del servizio, ed il conseguente nulla osta ai rapporti tra
Santander e Gruppo AF, oltre che la copia della dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte;
osservavano che inutili si erano rivelate le successive interlocuzioni tese a definire bonariamente la vertenza e che, sebbene l'impianto fotovoltaico non fosse mai entrato in funzione, né risultava comunque attivato, di converso, era già operativo l'addebito mensile di restituzione del prestito, tant'è che il
IA aveva già corrisposto ben 18 rate.
Rassegnavano le conclusioni di cui in premessa.
Si costituiva la società Gruppo AF s.r.l. la quale deduceva l'assoluta pretestuosità e tardività delle ragioni di doglianza svolte dagli attori a distanza di due anni dalla fornitura, sottolineando che risultava provato che IA CC e, in qualità di coobbligato, RO RE avevano hanno stipulato un contratto di prestito finalizzato con la Santander Consumer Bank in data 17.07.2019, per l'acquisto di un impianto fotovoltaico, di n.4 condizionatori e di n.1 scaldabagno Nuos;
e che il IA aveva dichiarato contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento di avere ricevuto la fornitura oggetto del predetto prestito finalizzato, non esprimendo alcuna riserva e/o eccezione sul bene ricevuto e che l'impianto fornito era conforme alla regola dell'arte, come da dichiarazione di conformità rilasciata dalla MP Impianti in data
29.07.2019 che produceva;
rilevava che le asserite problematiche strutturali di funzionamento dell'impianto in realtà riguardavano una questione di connessione in rete che aveva richiesto tempi tecnici lunghi dettati dal gestore di energia elettrica, agevolmente risolvibile.
pagina 3 di 14
Sulla scorta di tali considerazioni, insisteva per il rigetto della domanda, non essendo ravvisabile nella sua condotta alcun profilo di responsabilità.
Si costituiva la Santander Consumer Bank S.p.A. la quale dopo aver rappresentato in fatto che il IA aveva omesso di corrispondere le rate nn.18-19-20-21-22 e che nonostante la lettera di messa in mora con l'invito a regolarizzare la posizione, perdurando l'inadempimento, era stata costretta a risolvere il contratto inoltrando al debitore ed al coobbligato la lettera di decadenza dal beneficio del termine, deduceva la propria estraneità rispetto alla vicenda in esame, atteso che il contratto di finanziamento sottoscritto rientrava nell'ambito della fattispecie del c.d. credito al consumo, disciplinata dagli artt.40 segg. del D.Lgs. n.206/2005 e dagli artt.121 segg. del D.Lgs.
n.385/1993 che individuava, da un lato un rapporto tra la finanziaria ed il soggetto convenzionato (Gruppo AF s.r.l. nella specie), regolato da una convenzione interna che consentiva a quest'ultimo di proporre ai propri clienti, al fine di favorirli negli acquisti, un servizio di finanziamento, e dall'altro un separato, autonomo ed esclusivo rapporto tra il cliente (il IA) e il Gruppo AF s.r.l., sicchè difettava un collegamento funzionale tra i due diversi contratti stipulati dagli attori, in assenza peraltro di alcun elemento probatorio che ne certificasse l'esistenza.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda nei suoi confronti, con il favore delle spese e dei compensi di lite.
Rigettata la richiesta della Santander Consumer Bank S.p.A. di concessione di un termine per notificare il proprio atto difensivo alla Gruppo AF s.r.l., avendo spiegato domanda trasversale con la propria comparsa di costituzione e risposta, veniva disposta una CTU allo scopo di accertare se l'impianto di “efficientamento energetico” comprensivo di fornitura ed installazione di un impianto fotovoltaico ed opere accessorie;
fornitura ed installazione del sistema di Building Automation per il controllo della climatizzazione invernale ed opere accessorie;
la fornitura ed installazione delle pompe di calore ed opere accessorie;
fornitura di scaldacqua a pompa di calore e opere accessorie, oggetto del contratto stipulato tra gli attori e il Gruppo AF s.r.l., fosse stato
pagina 4 di 14
correttamente e compiutamente installato e se fosse funzionante o comunque in grado di funzionare ovvero, in caso di verifica negativa, di individuare le cause del malfunzionamento con l'indicazione e quantificazione delle spese necessarie da sostenere per garantire il buon funzionamento del predetto impianto e degli eventuali danni cagionati;
quindi all'udienza del 06.02.2024, svoltasi mediante trattazione cartolare, la causa, sulle conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito in cancelleria di comparse conclusionali e di ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali repliche.
La domanda è infondata e non può trovare pertanto accoglimento per le ragioni qui di seguito enunciate.
Deve osservarsi, più generale, che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possono dar vita a negozi indipendenti oppure