Trib. Treviso, sentenza 19/04/2024, n. 72

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 19/04/2024, n. 72
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 72
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

R.G. P.U. N……………..
R.G.L.G. N……………..
Depositata e Pubblicata
Il…………………………
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:
dott. Lucio Munaro Presidente dott.ssa Clarice Di Tullio Giudice dott.ssa Petra Uliana Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso nel procedimento n. 34-1/ 2024 presentato da DA
OTLEY CHISTINE, CEOLIN MARTA, DEL COL MASSIMO, BADIRU
ADEYEMI, con gli avvocati Leopoldo da Ros e l'avv.to Davide De Vido;
nonché DA
G. COZZARIN SRL, con l'avv.to Martin Elisa, per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società IMMOBILIARE CISERA S.R.L., c.f. 04170870267, instaurato il contraddittorio con la società debitrice mediante la notifica del ricorso
e del decreto di fissazione udienza a mezzo PEC;
presa visione dei documenti allegati;
assunte le necessarie informazioni;
ritenuta la propria competenza in base all'art. 27 c.c.i.;

1


ritenuta la sussistenza dei presupposti della liquidazione giudiziale indicati dall'art.
121 c.c.
i., in quanto la debitrice è imprenditore commerciale e non può essere qualificata “impresa minore” secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d),
c.c.
i., tenuto conto dell'onere della prova posto dall'art. 121 c.c.i. a carico della parte resistente, della sua mancata costituzione in giudizio e dei dati contabili risultanti dai bilanci relativi agli esercizi 2020, 2021 e 2022 depositati presso il registro delle imprese;
rilevato, inoltre, che senz'altro l'ammontare dei debiti della resistente, scaduti e non pagati, è complessivamente superiore alla soglia di euro 30.000,00, come risulta dalle diffide di pagamento del doppio delle caparre versate dai promissari acquirenti in sede di stipula di contratti preliminari di immobili da costruire, trattandosi di crediti liquidi ed esigibili a fronte dei recessi esercitati dai proponenti ex art. 1385
c.c.
in ragione della mancata conclusione dei contratti definitivi di
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