Trib. Catania, sentenza 19/07/2024, n. 3925
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Testo completo
N.R.G. 11497/2019
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa C R, in esito all'udienza del 5 giugno 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11497/2019 R.G. e vertente
TRA
, nato a Catania l'01.05.1980 e residente in Castell'Umberto Parte_1
(ME), Contrada Margi Sup., C.F.: rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'avv.to E B, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO con sede in Misterbianco, Piano Tavola n.9 (p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante in carica che agisce in PartitaIVA_1
proprio e nella qualità rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avvocato G L che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2019 il ricorrente ha premesso di essere stato assunto in data 23 aprile 2014 dalla società convenuta con contratto a tempo
pagina 1 di 11
indeterminato part-time, con mansione di autista, inquadrato al IV livello del CCNL di categoria e retribuzione mensile base mediamente pari a € 1.500,00 lordi.
Ha precisato che di fatto, contrariamente a quanto volutamente ufficializzato dalla società datrice, il rapporto impiegatizio non solo era sorto già dall' 1 febbraio 2014 ma si articolava secondo modalità differenti rispetto a quelle formalmente concordate.
Ha riferito che, a fronte della parziarietà dell'orario pattuito, in ragione del quale avrebbe dovuto limitarsi a svolgere attività lavorativa sei ore al dì, per cinque giorni settimanali, la aveva richiesto la CP_1 Controparte_1
presenza full-time, imponendo di prestare servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:30, ad eccezione del mercoledì in cui prestava servizio dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
Ha dedotto che nonostante i reiterati solleciti, la società non aveva mai adeguato il trattamento economico corrisposto, continuando a riconoscere la retribuzione originariamente pattuita, inadeguata in relazione alle prestazioni concretamente rese.
Ha altresì riferito che in data 3 novembre 2016 parte convenuta gli aveva intimato il licenziamento orale, omettendo pure di corrispondere la paga relativa al mese di ottobre 2017, il TFR e le ulteriori spettanze economiche maturate, che pertanto era stato costretto non solo ad impugnare formalmente la decisione del datore di lavoro ma anche a denunciare alla gli illeciti commessi dalla società e a Parte_2
promuovere procedimento monitorio iscritto al n. 5017/2019 R.G. .
Ha esposto che la società non aveva versato alcunché al debitore, rimanendo debitrice nei suoi confronti della somma pari ad € 62.807,97 di cui € 21.935,61, per differenze retributive maturate dal 23.04.2014 al 31.10.2017, € 32.117,40, per lavoro straordinario maturato dal 23.04.2014 al 31.10.2017, € 2.875,40 a titolo di ferie non pagate, € 5.879,56 per differenze di TFR calcolato sulla maggiore retribuzione mensile dovuta effettivamente.
Ha chiesto pertanto “ritenere e dichiarare che tra il ricorrente e la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig.
[...] CP_1
, con sede legale in Misterbianco (CT), via Piano tavola n. 9, P.I.: Controparte_1
, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dall'1.02.2014 P.IVA_2
al 3.11.2017, indi condannare la nonché Controparte_1
il suo legale rappresentante pro-tempore, sig. , nato a Catania il Controparte_1
pagina 2 di 11 03.12.1964 e residente in Misterbianco (CT), via Antonino Giuffrida n. 18, C.F.:
[...]
, al pagamento in favore del lavoratore della somma complessiva di € C.F._2
62.807,97 (euro sessantaduemilaottocentosette/97), o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di spettanze economiche dovute al dipendente, quali stipendio per le prestazioni lavorative non regolarizzate, differenze retributive e di TFR, lavoro straordinario e quant'altro dovuto e giammai corrisposto, oltre interessi e rivalutazione”, instando per la rifusione delle spese di lite.
Con memoria depositata tempestivamente in data 3 febbraio 2020 la società ha rilevato che in data 3 novembre 2017 aveva effettuato un pagamento con assegno
n.0780835017/01 tratto su credito Siciliano in favore del ricorrente a saldo di ogni retribuzione e qualsivoglia emolumento dovuto.
Ha esposto che nel mese di ottobre il ricorrente aveva abbandonato il lavoro e per tale ragione aveva ricevuto diverse contestazioni disciplinari fino al licenziamento disciplinare, riferendo che il rapporto tra le parti era insostenibile ed il lavoratore chiedeva di poter essere licenziato per poter ottenere la disoccupazione e pertanto in data 3 novembre 2017 le parti erano addivenute ad un accordo e avevano sottoscritto una scrittura privata con l'azienda versava la somma di euro 3.750,00, impegnandosi a licenziare il lavoratore al fine di permettergli di poter usufruire del beneficio ed il lavoratore dal canto suo rinunziava a qualsiasi azione legale nei confronti dell'azienda.
Ha eccepito la tardività dell'impugnativa di tale rinunzia ex art. 2113 c.c.
In subordine, ha eccepito l'avvenuto pagamento delle somme richieste, opponendosi alle deduzioni e ai calcoli di parte ricorrente.
Quanto alle richieste differenze retributive, ha contestato che il rapporto sia sorto prima dell'assunzione regolare, eccependo la nullità del ricorso a tal proposito.
Ha chiesto pertanto che il giudice “Dichiari l'inammissibilità e la nullità del ricorso per violazione dell'art.414 c.p.c.;In subordine dichiari il rigetto per rinunzia ex art. 2113 del c.c. Nel merito rigetti tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.”.
In esito all'udienza del 5 giugno 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a
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seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente, a mezzo ctu grafologica e prova per testi - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per omessa indicazione del ccnl di riferimento.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “L'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda” (Cass. n. 19117/2023).
Va pertanto esclusa l'asserita nullità del ricorso, in ogni caso rilevabile d'ufficio nel caso di genericità del ricorso: l'indeterminatezza della domanda comporterebbe infatti la nullità del ricorso che tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, si riscontra solo quando non sia possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, nell'atto introduttivo ci sono elementi utili e sufficienti per determinare la domanda del ricorrente e consentire un'adeguata difesa alla controparte, come emerge dalla memoria della parte resistente che ha preso puntualmente posizione in ordine a quanto dedotto e richiesto in ricorso.
Nel merito, oggetto del presente ricorso sono l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la parte resistente fin dal 23 aprile 2014, con le modalità e gli orari descritti in ricorso e fino al 3 novembre 2017, data dell'asserito licenziamento orale del ricorrente, nonché l'accertamento delle conseguenti differenze retributive.
Al riguardo, parte resistente ha dedotto che in data 03.11.2017 aveva effettuato un pagamento con assegno n.0780835017/01 tratto su credito Siciliano in favore del ricorrente
a saldo di ogni retribuzione e qualsivoglia emolumento dovuto, in base all'accordo contenuto nella scrittura privata del 3 novembre 2017 sottoscritta in pari data secondo cui la società si impegnava a licenziare il lavoratore al fine di permettergli di poter usufruire dell'indennità
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di disoccupazione ed il lavoratore rinunziava a qualsiasi azione legale nei confronti dell'azienda.
Ha dedotto in particolare che la scrittura costituisse rinunzia ex art. 2113 c.c. non impugnata nei termini.
All'udienza del 5 maggio 2021 “considerato che parte ricorrente all'udienza del 14 febbraio 2020 ha disconosciuto la firma apposta nella scrittura del 3 novembre 2017 prodotta in atti da parte resistente che all'udienza del 13 novembre 2020 ha dichiarato di volersi avvalere del documento oggetto di disconoscimento ed ha chiesto la verificazione della firma, provvedendo entro il termine assegnato a depositare l'originale della scrittura
e ad indicare le scritture di comparazione”, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'autenticità della sottoscrizione della scrittura del 3 novembre 2017.
Il consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio, a seguito di un attento e completo esame delle scritture in atti, ha concluso “L'approfondito esame espletato ha consentito di trarre le qualità generali e specifiche del tracciato grafico contenuto nella sottoscrizione in verifica, con rinvenimento di numerosi e determinanti indici di conferma e corrispondenza nella scrittura autografa del sig. , sotto un profilo Parte_1
morfologico-formale, ma anche e soprattutto, sotto un profilo dinamico-sostanziale: la coincidenza degli schemi ideativi si traduce in una precisa concordanza ritmica e grafo- motoria. In conclusione, posto tutto quanto sopra, si esprime giudizio di autenticità della sottoscrizione disconosciuta, apposta sulla Scrittura Privata del 03 Parte_1
novembre 2017 in verifica. La detta firma è autografa e, quindi, pienamente riconducibile alla mano del sig. ”. Parte_1
Il consulente correttamente si è attenuto al mandato di incarico, tenuto conto dell'ordinanza del 28 giugno 2022 con la quale era stata rigettata l'istanza della parte ricorrente di estendere il mandato “anche alla verifica del corpo testuale” del documento disconosciuto, non limitando l'accertamento alla sola sottoscrizione apparentemente riconducibile a . Parte_1
A tal proposito, è appena il caso di rilevare che parte ricorrente si è limitata a disconoscere l'autenticità della sottoscrizione, non avendo mai dedotto l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, per altro logicamente in contrasto con il
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disconoscimento della firma, sicché è apparso irrilevante estendere il mandato di incarico a quanto tardivamente richiesto dal ricorrente.
Ciò chiarito in ordine all'autenticità della sottoscrizione del documento, non vi sono dubbi in ordine alla sottoscrizione della scrittura del 3 novembre 2017 da parte del ricorrente
e pertanto risulta dirimente la qualificazione delle dichiarazioni ivi contenute in termini di rinunzia ai pretesi crediti retributivi per il maggiore orario asseritamente svolto rispetto a quello regolarizzato.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, dalla cui motivazione era risultato che il giudice di merito aveva correttamente accertato che l'atto di quietanza non conteneva alcun riferimento al compenso per lavoro straordinario computabile ai fini dell'indennità di anzianità dovuta al lavoratore, ma recava solo un generico riferimento all'indennità di anzianità maturata ad una certa data, del tutto inidoneo a radicare la consapevolezza di dismettere la pretesa - poi azionata - al computo suddetto)” (ex multis, Cass. 11536/2006).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, nella scrittura del
3 novembre 2017 si legge “in data 03 novembre 2017 il rappresentante legale della società sig. consegna a totale soddisfo del rapporto lavorativo tra la medesima società CP_1
e il lavoratore la somma complessiva di € 3750,00. Il sig. Parte_1 Parte_1
rinuncia a qualsiasi azione legale per il rapporto di lavoro predetto. La società si impegna ad effettuare il licenziamento al fine di consentire al lavoratore la percezione dell'indennità
pagina 6 di 11 della disoccupazione”. La somma di € 3750,00 viene consegnata a mezzo assegno bancario
n. 0780835017/01 credito siciliano”.
Ebbene, nel caso di specie, nella scrittura suindicata non si rinviene alcuna dichiarazione di rinuncia a maggiore somme nemmeno in termini generici sicché la sottoscrizione della rinuncia a “qualsiasi azione legale per il rapporto lavorativo” non può ritenersi essere stata rilasciata con la consapevolezza di rinunciare ad eventuali emolumenti per differenze retributive da lavoro supplementare e/o straordinario.
Ciò chiarito in ordine alla mancata rinuncia ai pretesi crediti retributivi per il maggiore orario di lavoro asseritamente svolto, occorre rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018;Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99;v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E' stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella
pagina 7 di 11 dovuta da parte del lavoratore” (Cass. n.1389/2003;Cass. n. 6623/2001;Cass. n. 8006/1998;
Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009).
Ugualmente deve argomentarsi con riguardo al lavoro supplementare.
Con riguardo all'indennità per ferie non godute, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, con ordinanza dell'11 marzo 2024, è stata ritenuta ammissibile e conducente la prova per testi chiesta dalla parte ricorrente con tre dei testi indicati in ricorso, sul capitolo 21 ivi formulato, con esclusione degli incisi di carattere valutativo e con esclusione dei restanti capitoli di prova, aventi formulazione generica e/o valutativa o da provarsi documentalmente.
All'udienza del 10 aprile 2024 sono stati sentiti tutti e tre i testi della parte ricorrente
e le dichiarazioni di costoro non sono sufficienti a ritenere provato lo svolgimento del maggiore orario di lavoro dedotto in ricorso.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il costante principio giurisprudenziale secondo cui l'attendibilità “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. sez. lav. n.
3051/2011;in senso conforme, ex multis, anche Cass. sez. lav. 30 marzo 2010, n. 7763).
pagina 8 di 11
Ciò chiarito, non si può ignorare che i testi di parte ricorrente, sentiti nel corso del giudizio, sono legati al ricorrente da rapporti di quasi affinità o di amicizia o comunque di conoscenza di lungo corso e/o di vicinato;hanno reso inoltre dichiarazioni in parte indirette, de relato actoris e comunque imprecise, apparendo per altro singolare che il ricorrente sia stato sempre accompagnato a lavoro da qualcuno, per oltre tre anni, senza che ne siano state esplicitate le ragioni ed apparendo ugualmente singolare quanto dichiarato dal teste
(“preciso che conosco l'orario di fine lavoro perché ci vedevamo la sera e lui mi Tes_1 riferiva quando finiva di lavorare e poi ci incontravamo sempre dopo”).
Il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente perché ero fidanzato con Testimone_2
la sorella, lo conosco dal 2000 e sono stato fidanzato con la sorella sino al 2017, primi mesi.
Sapevo il ricorrente lavorava presso la società convenuta perché lui mi aveva riferito così', io ero insieme a lui quando gli è arrivata la chiamata per il lavoro, era il 2014/2015 circa, perché è trascorso il tempo non ricordo bene gli avvenimenti. Io mi sono lasciato con la sorella del ricorrente”, “Non ricordo con precisione il nome della società dove lui lavorava però ricordo bene dove si trova ubicata perché ci passo quasi ogni giorno e percorro la strada ove si trova la società per tornare a casa mia, si trova a piano tavola in Misterbianco
, di fronte si trova un autolavaggio dove io andavo spesso e difronte si trova la società con i bancali di bevande”, “Capitava per un periodo che io lo andassi a prendere sul lavoro la sera, io non ricordo di preciso quando ha smesso di lavorare , mi ricordo che mi ha detto lui che non era più necessario che lo andassi a prendere perché il giorno dopo non sarebbe più andato, mi diceva che le cose non erano andate come diceva lui”, “Io ricordo che terminava la giornata lavorativa verso le 20,30 ed io lo andavo a prendere e provenivo da San Giovanni
La Punta, non ricordo con precisione l'orario di inizio lavoro mattutino perché io non lo accompagnavo . Ricordo che era verso le ore 7,30/8,00”, precisando – a domanda del difensore della parte resistente sul luogo di lavoro “Sono stato dipendente per 13 anni della
nella filiale di san Giovanni La Punta”, “Il mio orario lavorativo era dalle 7,30 CP_2 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,00”.
, dipendente di un panificio di cui il ricorrente era cliente, ha riferito Testimone_3
“Conosco il ricorrente perché l'ho conosciuto in quanto lavoravo presso un panificio ubicato ad un Km dall'ingresso di Piano tavola e difronte c'è una scuola guida. Il ricorrente spesso veniva presso il panificio in pausa pranzo per un panino oppure la sera comprava il
pagina 9 di 11 pane per la sua casa”, “Io l'ho conosciuto anche conoscente perché abitavo a San Pietro
Clarenza dove abitava pure il ricorrente. Io ho iniziato a lavorare presso il panificio nel dicembre 2013 ed il ricorrente ha iniziato se non ricordo male nel febbraio 2014”, “Non sono in grado di individuare il periodo in cui il ricorrente ha smesso di lavorare, ricordo il
2017 perché abbiamo sempre avuto rapporti di amicizia e lui mi raccontava della sua attività
e di altre cose, problemi di vita ecc.”, “Per quello che conosco ,per quanto mi raccontava e per i passaggi capitava che chiedeva , so che al mattino iniziava alle 8,00 e conosco per certo che finiva circa le 20,15/20,30 la sera per acquistare anche il pane per la cena e passava di sovente. Io presso il panificio lavoravo dalle 13,00 alle 23,00”, “preciso che il ricorrente era sempre in giro con il camion e quando poteva acquistava un panino per la pausa pranzo intorno le 13,15/13,30”.
Infine, il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente perché Testimone_4
ero vicino di casa della famiglia e ci siamo conosciuti lì, io abitavo a Belpasso, ci conosciamo dal 2002”, “Conosco dove il ricorrente ha lavorato perché al mattino lo accompagnavo io. Io lavoro alla ETNAPOLIS che si trova a 3 minuti di distanza dalla società dove lavorava il ricorrente. Mi ricordo che lo accompagnavo circa nel 2016 /2017 e ricordo che alla fine del suo rapporto lavorativo, mi ha chiamato al mattino per dirmi di non accompagnarlo più al lavoro, non sono certo quale anno fosse e non vorrei sbagliare, ma ricordo che era l'anno 2020”, “Io lo accompagnavo di mattina mi ricordo che lavorava dalle 8 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00, la sera non lo prendevo io, andava a prenderlo la sera il suo ex cognato , non ricordo con precisione gli orari ,per quanto mi ha riferito e per quanto ricordo io, alle 19 ,00 doveva finire di lavorare”, “preciso che conosco l'orario di fine lavoro perché ci vedevamo la sera e lui mi riferiva quando finiva di lavorare e poi ci incontravamo sempre dopo”, “Preciso che io ho lavorato e lavoro ad ETNAPOLIS ed i miei orari sono dalle 8,30 alle 13,30, dalle 14,30 alle 16,30 , a volte facevo turni 15,30 sino alle
21,00”, “Gli orari indicati riguardano tutti i giorni di settimana , poi alternavo settimane in cui lavoravo 15,30 sino alle 21,00 e settimane di orario come sopra indicato”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non può ritenersi provato il rapporto di lavoro tra le parti con gli orari dedotti in ricorso, risultando per altro inammissibile, in quanto generica, la pur reiterata richiesta di esibizione dei dischi cronotachigrafi.
pagina 10 di 11
Vanno pertanto rigettate le domande relative alle differenze retributive discendenti dal preteso lavoro supplementare e/o straordinario e gli unici crediti riconoscibili in capo al ricorrente sono quelli per l'indennità per ferie non godute pari a € 2875, 40 in difetto di specifica contestazione del relativo conteggio da parte della società resistente che non ha fornito alcuna prova del godimento delle ferie da parte del ricorrente.
Parte resistente pertanto deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2875, 40, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma III
c.p.c. dal dovuto fino al soddisfo.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, atteso il minino accoglimento delle domande attoree e l'esito della consulenza grafologica in atti.
Gli esborsi relativi alla ctu effettuata nel corso del giudizio già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico della parte ricorrente.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa C R, in esito all'udienza del 5 giugno 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 11497/2019 R.G. e vertente
TRA
, nato a Catania l'01.05.1980 e residente in Castell'Umberto Parte_1
(ME), Contrada Margi Sup., C.F.: rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'avv.to E B, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO con sede in Misterbianco, Piano Tavola n.9 (p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante in carica che agisce in PartitaIVA_1
proprio e nella qualità rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avvocato G L che lo rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2019 il ricorrente ha premesso di essere stato assunto in data 23 aprile 2014 dalla società convenuta con contratto a tempo
pagina 1 di 11
indeterminato part-time, con mansione di autista, inquadrato al IV livello del CCNL di categoria e retribuzione mensile base mediamente pari a € 1.500,00 lordi.
Ha precisato che di fatto, contrariamente a quanto volutamente ufficializzato dalla società datrice, il rapporto impiegatizio non solo era sorto già dall' 1 febbraio 2014 ma si articolava secondo modalità differenti rispetto a quelle formalmente concordate.
Ha riferito che, a fronte della parziarietà dell'orario pattuito, in ragione del quale avrebbe dovuto limitarsi a svolgere attività lavorativa sei ore al dì, per cinque giorni settimanali, la aveva richiesto la CP_1 Controparte_1
presenza full-time, imponendo di prestare servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 20:30, ad eccezione del mercoledì in cui prestava servizio dalle ore 08:00 alle ore 14:00.
Ha dedotto che nonostante i reiterati solleciti, la società non aveva mai adeguato il trattamento economico corrisposto, continuando a riconoscere la retribuzione originariamente pattuita, inadeguata in relazione alle prestazioni concretamente rese.
Ha altresì riferito che in data 3 novembre 2016 parte convenuta gli aveva intimato il licenziamento orale, omettendo pure di corrispondere la paga relativa al mese di ottobre 2017, il TFR e le ulteriori spettanze economiche maturate, che pertanto era stato costretto non solo ad impugnare formalmente la decisione del datore di lavoro ma anche a denunciare alla gli illeciti commessi dalla società e a Parte_2
promuovere procedimento monitorio iscritto al n. 5017/2019 R.G. .
Ha esposto che la società non aveva versato alcunché al debitore, rimanendo debitrice nei suoi confronti della somma pari ad € 62.807,97 di cui € 21.935,61, per differenze retributive maturate dal 23.04.2014 al 31.10.2017, € 32.117,40, per lavoro straordinario maturato dal 23.04.2014 al 31.10.2017, € 2.875,40 a titolo di ferie non pagate, € 5.879,56 per differenze di TFR calcolato sulla maggiore retribuzione mensile dovuta effettivamente.
Ha chiesto pertanto “ritenere e dichiarare che tra il ricorrente e la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig.
[...] CP_1
, con sede legale in Misterbianco (CT), via Piano tavola n. 9, P.I.: Controparte_1
, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dall'1.02.2014 P.IVA_2
al 3.11.2017, indi condannare la nonché Controparte_1
il suo legale rappresentante pro-tempore, sig. , nato a Catania il Controparte_1
pagina 2 di 11 03.12.1964 e residente in Misterbianco (CT), via Antonino Giuffrida n. 18, C.F.:
[...]
, al pagamento in favore del lavoratore della somma complessiva di € C.F._2
62.807,97 (euro sessantaduemilaottocentosette/97), o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di spettanze economiche dovute al dipendente, quali stipendio per le prestazioni lavorative non regolarizzate, differenze retributive e di TFR, lavoro straordinario e quant'altro dovuto e giammai corrisposto, oltre interessi e rivalutazione”, instando per la rifusione delle spese di lite.
Con memoria depositata tempestivamente in data 3 febbraio 2020 la società ha rilevato che in data 3 novembre 2017 aveva effettuato un pagamento con assegno
n.0780835017/01 tratto su credito Siciliano in favore del ricorrente a saldo di ogni retribuzione e qualsivoglia emolumento dovuto.
Ha esposto che nel mese di ottobre il ricorrente aveva abbandonato il lavoro e per tale ragione aveva ricevuto diverse contestazioni disciplinari fino al licenziamento disciplinare, riferendo che il rapporto tra le parti era insostenibile ed il lavoratore chiedeva di poter essere licenziato per poter ottenere la disoccupazione e pertanto in data 3 novembre 2017 le parti erano addivenute ad un accordo e avevano sottoscritto una scrittura privata con l'azienda versava la somma di euro 3.750,00, impegnandosi a licenziare il lavoratore al fine di permettergli di poter usufruire del beneficio ed il lavoratore dal canto suo rinunziava a qualsiasi azione legale nei confronti dell'azienda.
Ha eccepito la tardività dell'impugnativa di tale rinunzia ex art. 2113 c.c.
In subordine, ha eccepito l'avvenuto pagamento delle somme richieste, opponendosi alle deduzioni e ai calcoli di parte ricorrente.
Quanto alle richieste differenze retributive, ha contestato che il rapporto sia sorto prima dell'assunzione regolare, eccependo la nullità del ricorso a tal proposito.
Ha chiesto pertanto che il giudice “Dichiari l'inammissibilità e la nullità del ricorso per violazione dell'art.414 c.p.c.;In subordine dichiari il rigetto per rinunzia ex art. 2113 del c.c. Nel merito rigetti tutte le domande del ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni esposte. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi ex art.93 c.p.c.”.
In esito all'udienza del 5 giugno 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a
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seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente, a mezzo ctu grafologica e prova per testi - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per omessa indicazione del ccnl di riferimento.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “L'eventuale mancata indicazione del contratto collettivo applicabile nel ricorso introduttivo di una causa di lavoro, con il quale, sulla base della asserita prestazione di lavoro subordinato, vengano chiesti conguagli retributivi, non incide sull'oggetto della domanda e non comporta quindi la nullità del ricorso, costituendo semmai detto documento elemento di prova, la cui mancata produzione, in caso di contestazione della sua esistenza o dei relativi contenuti, può comportare il rigetto della domanda” (Cass. n. 19117/2023).
Va pertanto esclusa l'asserita nullità del ricorso, in ogni caso rilevabile d'ufficio nel caso di genericità del ricorso: l'indeterminatezza della domanda comporterebbe infatti la nullità del ricorso che tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata, si riscontra solo quando non sia possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, nell'atto introduttivo ci sono elementi utili e sufficienti per determinare la domanda del ricorrente e consentire un'adeguata difesa alla controparte, come emerge dalla memoria della parte resistente che ha preso puntualmente posizione in ordine a quanto dedotto e richiesto in ricorso.
Nel merito, oggetto del presente ricorso sono l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la parte resistente fin dal 23 aprile 2014, con le modalità e gli orari descritti in ricorso e fino al 3 novembre 2017, data dell'asserito licenziamento orale del ricorrente, nonché l'accertamento delle conseguenti differenze retributive.
Al riguardo, parte resistente ha dedotto che in data 03.11.2017 aveva effettuato un pagamento con assegno n.0780835017/01 tratto su credito Siciliano in favore del ricorrente
a saldo di ogni retribuzione e qualsivoglia emolumento dovuto, in base all'accordo contenuto nella scrittura privata del 3 novembre 2017 sottoscritta in pari data secondo cui la società si impegnava a licenziare il lavoratore al fine di permettergli di poter usufruire dell'indennità
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di disoccupazione ed il lavoratore rinunziava a qualsiasi azione legale nei confronti dell'azienda.
Ha dedotto in particolare che la scrittura costituisse rinunzia ex art. 2113 c.c. non impugnata nei termini.
All'udienza del 5 maggio 2021 “considerato che parte ricorrente all'udienza del 14 febbraio 2020 ha disconosciuto la firma apposta nella scrittura del 3 novembre 2017 prodotta in atti da parte resistente che all'udienza del 13 novembre 2020 ha dichiarato di volersi avvalere del documento oggetto di disconoscimento ed ha chiesto la verificazione della firma, provvedendo entro il termine assegnato a depositare l'originale della scrittura
e ad indicare le scritture di comparazione”, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio per accertare l'autenticità della sottoscrizione della scrittura del 3 novembre 2017.
Il consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio, a seguito di un attento e completo esame delle scritture in atti, ha concluso “L'approfondito esame espletato ha consentito di trarre le qualità generali e specifiche del tracciato grafico contenuto nella sottoscrizione in verifica, con rinvenimento di numerosi e determinanti indici di conferma e corrispondenza nella scrittura autografa del sig. , sotto un profilo Parte_1
morfologico-formale, ma anche e soprattutto, sotto un profilo dinamico-sostanziale: la coincidenza degli schemi ideativi si traduce in una precisa concordanza ritmica e grafo- motoria. In conclusione, posto tutto quanto sopra, si esprime giudizio di autenticità della sottoscrizione disconosciuta, apposta sulla Scrittura Privata del 03 Parte_1
novembre 2017 in verifica. La detta firma è autografa e, quindi, pienamente riconducibile alla mano del sig. ”. Parte_1
Il consulente correttamente si è attenuto al mandato di incarico, tenuto conto dell'ordinanza del 28 giugno 2022 con la quale era stata rigettata l'istanza della parte ricorrente di estendere il mandato “anche alla verifica del corpo testuale” del documento disconosciuto, non limitando l'accertamento alla sola sottoscrizione apparentemente riconducibile a . Parte_1
A tal proposito, è appena il caso di rilevare che parte ricorrente si è limitata a disconoscere l'autenticità della sottoscrizione, non avendo mai dedotto l'abusivo riempimento di foglio firmato in bianco, per altro logicamente in contrasto con il
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disconoscimento della firma, sicché è apparso irrilevante estendere il mandato di incarico a quanto tardivamente richiesto dal ricorrente.
Ciò chiarito in ordine all'autenticità della sottoscrizione del documento, non vi sono dubbi in ordine alla sottoscrizione della scrittura del 3 novembre 2017 da parte del ricorrente
e pertanto risulta dirimente la qualificazione delle dichiarazioni ivi contenute in termini di rinunzia ai pretesi crediti retributivi per il maggiore orario asseritamente svolto rispetto a quello regolarizzato.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi;infatti, enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata, dalla cui motivazione era risultato che il giudice di merito aveva correttamente accertato che l'atto di quietanza non conteneva alcun riferimento al compenso per lavoro straordinario computabile ai fini dell'indennità di anzianità dovuta al lavoratore, ma recava solo un generico riferimento all'indennità di anzianità maturata ad una certa data, del tutto inidoneo a radicare la consapevolezza di dismettere la pretesa - poi azionata - al computo suddetto)” (ex multis, Cass. 11536/2006).
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, nella scrittura del
3 novembre 2017 si legge “in data 03 novembre 2017 il rappresentante legale della società sig. consegna a totale soddisfo del rapporto lavorativo tra la medesima società CP_1
e il lavoratore la somma complessiva di € 3750,00. Il sig. Parte_1 Parte_1
rinuncia a qualsiasi azione legale per il rapporto di lavoro predetto. La società si impegna ad effettuare il licenziamento al fine di consentire al lavoratore la percezione dell'indennità
pagina 6 di 11 della disoccupazione”. La somma di € 3750,00 viene consegnata a mezzo assegno bancario
n. 0780835017/01 credito siciliano”.
Ebbene, nel caso di specie, nella scrittura suindicata non si rinviene alcuna dichiarazione di rinuncia a maggiore somme nemmeno in termini generici sicché la sottoscrizione della rinuncia a “qualsiasi azione legale per il rapporto lavorativo” non può ritenersi essere stata rilasciata con la consapevolezza di rinunciare ad eventuali emolumenti per differenze retributive da lavoro supplementare e/o straordinario.
Ciò chiarito in ordine alla mancata rinuncia ai pretesi crediti retributivi per il maggiore orario di lavoro asseritamente svolto, occorre rammentare che la giurisprudenza richiede una prova rigorosa gravante, secondo le ordinarie regole probatorie, sul lavoratore che abbia richiesto i relativi compensi.
In particolare, è stato precisato che “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (Cass. sez. lav. n. 4076/2018, n. 16150/2018;Cass.n.13150/18), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev'essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99;v., nello stesso senso, anche Cass. nn. 3714/2009, 19299/2014).
Spetta pertanto al lavoratore, che chiede il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti. Ciò in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale, quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E' stato poi precisato “che è del tutto irrilevante il maggiore agio che potrebbe avere il datore di lavoro a provare il fatto in questione, non potendo questa circostanza, da sola, costituire una valida ragione per sovvertire le regole probatorie generali. In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo e/o dell'indennità sostitutiva sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella
pagina 7 di 11 dovuta da parte del lavoratore” (Cass. n.1389/2003;Cass. n. 6623/2001;Cass. n. 8006/1998;
Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009).
Ugualmente deve argomentarsi con riguardo al lavoro supplementare.
Con riguardo all'indennità per ferie non godute, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità “Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle” (Cass. sez. lav. n. 21780/2022).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, con ordinanza dell'11 marzo 2024, è stata ritenuta ammissibile e conducente la prova per testi chiesta dalla parte ricorrente con tre dei testi indicati in ricorso, sul capitolo 21 ivi formulato, con esclusione degli incisi di carattere valutativo e con esclusione dei restanti capitoli di prova, aventi formulazione generica e/o valutativa o da provarsi documentalmente.
All'udienza del 10 aprile 2024 sono stati sentiti tutti e tre i testi della parte ricorrente
e le dichiarazioni di costoro non sono sufficienti a ritenere provato lo svolgimento del maggiore orario di lavoro dedotto in ricorso.
Al riguardo, appare opportuno richiamare il costante principio giurisprudenziale secondo cui l'attendibilità “afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. sez. lav. n.
3051/2011;in senso conforme, ex multis, anche Cass. sez. lav. 30 marzo 2010, n. 7763).
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Ciò chiarito, non si può ignorare che i testi di parte ricorrente, sentiti nel corso del giudizio, sono legati al ricorrente da rapporti di quasi affinità o di amicizia o comunque di conoscenza di lungo corso e/o di vicinato;hanno reso inoltre dichiarazioni in parte indirette, de relato actoris e comunque imprecise, apparendo per altro singolare che il ricorrente sia stato sempre accompagnato a lavoro da qualcuno, per oltre tre anni, senza che ne siano state esplicitate le ragioni ed apparendo ugualmente singolare quanto dichiarato dal teste
(“preciso che conosco l'orario di fine lavoro perché ci vedevamo la sera e lui mi Tes_1 riferiva quando finiva di lavorare e poi ci incontravamo sempre dopo”).
Il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente perché ero fidanzato con Testimone_2
la sorella, lo conosco dal 2000 e sono stato fidanzato con la sorella sino al 2017, primi mesi.
Sapevo il ricorrente lavorava presso la società convenuta perché lui mi aveva riferito così', io ero insieme a lui quando gli è arrivata la chiamata per il lavoro, era il 2014/2015 circa, perché è trascorso il tempo non ricordo bene gli avvenimenti. Io mi sono lasciato con la sorella del ricorrente”, “Non ricordo con precisione il nome della società dove lui lavorava però ricordo bene dove si trova ubicata perché ci passo quasi ogni giorno e percorro la strada ove si trova la società per tornare a casa mia, si trova a piano tavola in Misterbianco
, di fronte si trova un autolavaggio dove io andavo spesso e difronte si trova la società con i bancali di bevande”, “Capitava per un periodo che io lo andassi a prendere sul lavoro la sera, io non ricordo di preciso quando ha smesso di lavorare , mi ricordo che mi ha detto lui che non era più necessario che lo andassi a prendere perché il giorno dopo non sarebbe più andato, mi diceva che le cose non erano andate come diceva lui”, “Io ricordo che terminava la giornata lavorativa verso le 20,30 ed io lo andavo a prendere e provenivo da San Giovanni
La Punta, non ricordo con precisione l'orario di inizio lavoro mattutino perché io non lo accompagnavo . Ricordo che era verso le ore 7,30/8,00”, precisando – a domanda del difensore della parte resistente sul luogo di lavoro “Sono stato dipendente per 13 anni della
nella filiale di san Giovanni La Punta”, “Il mio orario lavorativo era dalle 7,30 CP_2 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,00”.
, dipendente di un panificio di cui il ricorrente era cliente, ha riferito Testimone_3
“Conosco il ricorrente perché l'ho conosciuto in quanto lavoravo presso un panificio ubicato ad un Km dall'ingresso di Piano tavola e difronte c'è una scuola guida. Il ricorrente spesso veniva presso il panificio in pausa pranzo per un panino oppure la sera comprava il
pagina 9 di 11 pane per la sua casa”, “Io l'ho conosciuto anche conoscente perché abitavo a San Pietro
Clarenza dove abitava pure il ricorrente. Io ho iniziato a lavorare presso il panificio nel dicembre 2013 ed il ricorrente ha iniziato se non ricordo male nel febbraio 2014”, “Non sono in grado di individuare il periodo in cui il ricorrente ha smesso di lavorare, ricordo il
2017 perché abbiamo sempre avuto rapporti di amicizia e lui mi raccontava della sua attività
e di altre cose, problemi di vita ecc.”, “Per quello che conosco ,per quanto mi raccontava e per i passaggi capitava che chiedeva , so che al mattino iniziava alle 8,00 e conosco per certo che finiva circa le 20,15/20,30 la sera per acquistare anche il pane per la cena e passava di sovente. Io presso il panificio lavoravo dalle 13,00 alle 23,00”, “preciso che il ricorrente era sempre in giro con il camion e quando poteva acquistava un panino per la pausa pranzo intorno le 13,15/13,30”.
Infine, il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente perché Testimone_4
ero vicino di casa della famiglia e ci siamo conosciuti lì, io abitavo a Belpasso, ci conosciamo dal 2002”, “Conosco dove il ricorrente ha lavorato perché al mattino lo accompagnavo io. Io lavoro alla ETNAPOLIS che si trova a 3 minuti di distanza dalla società dove lavorava il ricorrente. Mi ricordo che lo accompagnavo circa nel 2016 /2017 e ricordo che alla fine del suo rapporto lavorativo, mi ha chiamato al mattino per dirmi di non accompagnarlo più al lavoro, non sono certo quale anno fosse e non vorrei sbagliare, ma ricordo che era l'anno 2020”, “Io lo accompagnavo di mattina mi ricordo che lavorava dalle 8 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00, la sera non lo prendevo io, andava a prenderlo la sera il suo ex cognato , non ricordo con precisione gli orari ,per quanto mi ha riferito e per quanto ricordo io, alle 19 ,00 doveva finire di lavorare”, “preciso che conosco l'orario di fine lavoro perché ci vedevamo la sera e lui mi riferiva quando finiva di lavorare e poi ci incontravamo sempre dopo”, “Preciso che io ho lavorato e lavoro ad ETNAPOLIS ed i miei orari sono dalle 8,30 alle 13,30, dalle 14,30 alle 16,30 , a volte facevo turni 15,30 sino alle
21,00”, “Gli orari indicati riguardano tutti i giorni di settimana , poi alternavo settimane in cui lavoravo 15,30 sino alle 21,00 e settimane di orario come sopra indicato”.
Sulla base delle considerazioni che precedono, non può ritenersi provato il rapporto di lavoro tra le parti con gli orari dedotti in ricorso, risultando per altro inammissibile, in quanto generica, la pur reiterata richiesta di esibizione dei dischi cronotachigrafi.
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Vanno pertanto rigettate le domande relative alle differenze retributive discendenti dal preteso lavoro supplementare e/o straordinario e gli unici crediti riconoscibili in capo al ricorrente sono quelli per l'indennità per ferie non godute pari a € 2875, 40 in difetto di specifica contestazione del relativo conteggio da parte della società resistente che non ha fornito alcuna prova del godimento delle ferie da parte del ricorrente.
Parte resistente pertanto deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2875, 40, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429, comma III
c.p.c. dal dovuto fino al soddisfo.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, atteso il minino accoglimento delle domande attoree e l'esito della consulenza grafologica in atti.
Gli esborsi relativi alla ctu effettuata nel corso del giudizio già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico della parte ricorrente.
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