Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 18454

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 18454
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 18454
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Roma
SEZIONE III - CONTENZIOSO ESECUZIONI MOBILIARI
In persona del Giudice D.ssa Maria Cristina D'Angeli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 17495 / 2023 del ruolo generale degli affari civili
TRA
Parte_1
Avv. PUCCI ENRICO VIA DEI SETTE METRI 11E 00100 ROMA
- Attore opponente
CONTRO
CP_1
Avv. BIAGI VALENTINA PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE, 45 00153 ROMA
- Convenuta opposta
E
terzo pignorato, non costituito CP_2
oggetto: opposizione all'esecuzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.3.2023 la parte esecutata ha introdotto la fase di merito dell'opposizione ex art. 615, 2° comma cpc.


Instaurato regolarmente il contraddittorio e in difetto di istanze istruttorie, la causa è passata in decisione all'udienza del 30.11.2024, svolta in trattazione scritta, dandosi atto del già avvenuto deposito delle comparse conclusionali.
L'opponente ha precisato le conclusioni come segue: Parte_1
“In via principale:
- dichiarare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte della sig.ra stante l'insussistenza/inidoneità del titolo esecutivo ovvero di valida CP_1
documentazione contabile in relazione a tutte le spese straordinarie indicate nel precetto per l'importo di € 7.360,00, per le motivazioni indicate in premessa;

- dichiarare la nullità del precetto in assenza di allegazione allo stesso di documentazione attestante le spese straordinarie richieste;

- dichiarare pertanto non dovuta la somma di € 7.360,00 a titolo di spese straordinarie in assenza di qualsivoglia titolo esecutivo a fondamento delle stesse;

- accertare e dichiarare altresì non dovuto l'importo di € 1.301,00 per preteso adeguamento Istat a decorrere dal 2014, 2015, 2016 per intervenuta prescrizione del diritto a richiedere la predetta somma stante l'assenza di validi ed idonei atti interruttivi della prescrizione;

- accertare e dichiarare non dovute le ulteriori somme indicate nell'atto di precetto perché elaborate su pretese creditorie insussistenti, prescritte e comunque non supportate da alcun valido titolo esecutivo;

- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'odierna convenuta a procedere esecutivamente per i motivi dedotti nel presente atto e conseguentemente annullare l'atto di precetto, l'atto di pignoramento presso terzi e l'azione esecutiva intrapresa;

- accertare e dichiarare la nullità ovvero inefficacia della procedura esecutiva RGN
3230/2022 nonché la nullità degli atti dell'esecuzione ed il pignoramento presso terzi intrapreso da parte convenuta, per inesistenza del diritto di parte resistente a procedere ad esecuzione forzata, in relazione agli importi indicati nel precetto per i motivi esposti in narrativa, dichiarando conseguentemente la nullità ed inefficacia di tutti gli atti esecutivi con ogni conseguenza di legge;

- accertare e dichiarare che la sig.ra ha percepito la somma di € 9.696,78 CP_1
oltre € 1500,00 per compensi giusta ordinanza di assegnazione pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione in relazione al procedimento esecutivo presso terzi n 3230/2022, risultato illegittimo, nullo ovvero inefficace e conseguentemente condannare la medesima alla restituzione delle relative somme risultate non dovute per l'illegittimità dell'espropriazione presso terzi in favore del sig. . Parte_1
In subordine: accertare e dichiarare che il credito vantato dall'opposta è minore di quello richiesto con il precetto notificato in data 17 novembre 2021 e per l'effetto condannare quest'ultima alla restituzione delle somme eccedenti il minor credito eventualmente accertato all'esito del giudizio.
Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
La parte opposta così ha concluso: “Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, CP_1
ogni contraria istanza disattesa, rigettare tutte le domande di parte avversa in quanto infondate in fatto ed in diritto, e confermare l'ordinanza di assegnazione avvenuta in data 15.03.2023 nel procedimento RG ES 3230/22.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
E' opportuno partire dall'esame dell'atto di precetto 8.11.2021 posto a base della procedura esecutiva NRG 3230/2022, il quale non brilla per chiarezza e coerenza, perché nella premessa espone varie ragioni giustificative del credito, tra cui omissioni o decurtazioni di ratei di mantenimento a far data dall'inizio della separazione nel 2012 e pregresse intimazioni a tale titolo, ma poi nella tabella di riepilogo imputa tutto ad un'unica somma di € 7.360 quali “spese straordinarie afferenti il minore”, generando con ciò un evidente problema, come si dirà.
L'opposizione si è incentrata primariamente sulla affermata mancanza di titolo esecutivo per la richiesta di pagamento delle spese straordinarie, ritenendo inidonee sia la sentenza
di separazione che quella di divorzio, ha
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