Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/02/2025, n. 563
TRIB Nocera Inferiore
Sentenza
14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 3431/2023 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3431/ 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3431 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
IO RA, C.F./P.I. [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROMANO IO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
CONDOMINIO PALAZZO TORINO, C.F./P.I. 80042950651, in persona del legale rapp.te p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto di locazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), omettendo lo svolgimento del processo, ma dovendo necessariamente procedere ad una, seppure concisa, esposizione dei fatti sottesi alle plurime questioni portate innanzi a questo Giudice.
Con ricorso ex art 447 c.p.c. LE NI premetteva che con contratto di locazione del
13/02/2020 concedeva in locazione al Condominio Palazzo Torino -via G. Atzori n. 123, Nocera
Inferiore- un negozio sito alla via G. Atzori n. 121 di Nocera Inferiore, riportato nel NCEU del
Comune di Nocera Inferiore, al foglio 13, part. 304 sub 2, cat. C/1, cl. 4, rend. cat. 1.433,800.
L'immobile veniva concesso in locazione al fine di destinarlo a deposito dell'impresa appaltatrice dei lavori straordinari di ristrutturazione del fabbricato condominiale, sicché le parti convenivano una durata di anni tre, con decorrenza dal 13.02.2020 e scadenza il 12.02.2023. Il canone di locazione veniva pattuito in complessivi € 9.000,00 (euro novemila/00) annui, da pagarsi in due rate semestrali anticipate di € 4.500,00 ciascuna, entro il 13/02 ed il 13/08 di ogni anno successivo al primo.
In considerazione delle motivazioni che avevano determinato le parti alla stipula del contratto, veniva prevista la facoltà per il Condominio di poter esercitare il diritto di recesso prima della scadenza pattuita, previa comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., da
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.3431/ 2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 3431 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
IO RA, C.F./P.I. [...], rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ROMANO IO, presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
CONDOMINIO PALAZZO TORINO, C.F./P.I. 80042950651, in persona del legale rapp.te p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto di locazione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.pc., in combinato disposto con l'articolo 429, c.1, c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009
n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), omettendo lo svolgimento del processo, ma dovendo necessariamente procedere ad una, seppure concisa, esposizione dei fatti sottesi alle plurime questioni portate innanzi a questo Giudice.
Con ricorso ex art 447 c.p.c. LE NI premetteva che con contratto di locazione del
13/02/2020 concedeva in locazione al Condominio Palazzo Torino -via G. Atzori n. 123, Nocera
Inferiore- un negozio sito alla via G. Atzori n. 121 di Nocera Inferiore, riportato nel NCEU del
Comune di Nocera Inferiore, al foglio 13, part. 304 sub 2, cat. C/1, cl. 4, rend. cat. 1.433,800.
L'immobile veniva concesso in locazione al fine di destinarlo a deposito dell'impresa appaltatrice dei lavori straordinari di ristrutturazione del fabbricato condominiale, sicché le parti convenivano una durata di anni tre, con decorrenza dal 13.02.2020 e scadenza il 12.02.2023. Il canone di locazione veniva pattuito in complessivi € 9.000,00 (euro novemila/00) annui, da pagarsi in due rate semestrali anticipate di € 4.500,00 ciascuna, entro il 13/02 ed il 13/08 di ogni anno successivo al primo.
In considerazione delle motivazioni che avevano determinato le parti alla stipula del contratto, veniva prevista la facoltà per il Condominio di poter esercitare il diritto di recesso prima della scadenza pattuita, previa comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., da
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