Trib. Napoli, sentenza 06/03/2024, n. 1698
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice unico del lavoro nella persona della dott. Maria Rosaria Elmino, lette le note depositate dalle parti nel termine perentorio assegnato all'esito della celebrazione dell'udienza di discussione con modalità “cartolare” ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4466/2021 R.G. Lav.
TRA
BR AF, nato a [...] il [...] C.F. [...], rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv. Antonio FELEPPA ed Anna AMANTEA ed elettivamente dom.to presso lo studio di quest'ultima in Salerno alla Via Angelo Andrea Zottoli n.10;
ricorrente
E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in
Napoli via Armando Diaz n. 11 ope legis domicilia resistente
Oggetto: accertamento subordinazione, risarcimento del danno per abuso di contratti a termine
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.03.2021 parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere stato nominato Giudice di Pace con D.M. del 12/7/2001 ed immesso nell'esercizio delle funzioni presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli sin dal 10.04.2002;
di avere ivi svolto ininterrottamente servizio, per effetto delle proroghe dell'incarico indicate in atti, sino all'attualità;
di avere lavorato alle
dipendenze della Amministrazione resistente con tutte le caratteristiche di un rapporto di lavoro subordinato - avuto riguardo ai compiti in concreto svolti ed alla organizzazione del lavoro – equiparabile a quello svolto dai Magistrati togati;
che, in particolare, era stato assegnato alla sezione GIP del Giudice di
Pace di Napoli dal 10.04.2002 al 04.03.2003, alla X sezione civile del Giudice di
Pace di Napoli dal 05.03.2003 ad oggi;
che era stato reggente presso l'Ufficio del
Giudice di Pace di Ischia nel periodo 14.03.2011 – 14.09.2011;
referente della X sezione civile del Giudice di Pace di Napoli dal 14.07.2016 sino ad oggi;
Giudice dell'immigrazione presso la Questura di Napoli dal 18.03.2018 al 02.02.2020;
che aveva provveduto alla celebrazione di tre udienze monocratiche a settimana, tranne nel periodo feriale, quindi a gestire e trattare le cause presenti sul ruolo assegnato, dalla fissazione alla decisione con sentenza delle stesse;
che il servizio prestato, pari a circa 19 anni, era stato assoggettato alle prescrizioni normative in tema di incompatibilità, all'obbligo di reperibilità, ad aggiornamenti professionali e a periodiche valutazioni di idoneità da parte dei consigli giudiziari e del CSM, secondo i medesimi criteri applicati per le valutazioni di professionalità dei magistrati ordinari;
che aveva percepito, a titolo di corrispettivo per il lavoro svolto, l'indennità di cui all'art. 11 della L.
374/1991 e succ. mod e integrazioni, calcolata sulla base del numero delle decisioni pronunciate;
che il notevole numero di controversie definite e trattate
– come specificato in ricorso – denotava il perdurante esercizio, al pari dei magistrati ordinari, delle funzioni giurisdizionali, così come ritenuto dalla
Corte di Giustizia EDU nella decisione del 16/7/2020 n. 658/18.
In punto di diritto, rilevava che la giurisprudenza eurounitaria aveva inquadrato le funzioni innanzi descritte nell'ambito di un rapporto giuridico di subordinazione, che andava pertanto considerato, 'rapporto di lavoro a tempo determinato', e rispetto a cui non era ammissibile - sulla base del diritto dell'Unione - l'applicazione interna di una diversa normativa pregiudizievole per il lavoratore medesimo;
che, difatti, la remunerazione concretamente percepita non era sufficiente e proporzionata alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, così come invece era riconosciuto in favore dei lavoratori che pur svolgevano funzioni della stessa natura - magistrati ordinari - ovvero a qualunque altra figura operante nell'ambito dell'amministrazione giudiziaria,
- dirigente e/o funzionario;
che pertanto, al fine di assicurare al lavoratore la retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato anche in virtù del disposto degli artt. 2126 e ss. c.c. e, comunque, ex art
36 della Costituzione, andavano riconosciute in suo favore differenze retributive rispetto agli emolumenti previsti per lavoratori comparabili.
Deduceva, in particolare, di poter essere considerato comparabile ad un giudice togato che aveva superato la quarta valutazione di idoneità professionale, avendo maturato un'anzianità di servizio di 19 anni, nonchè di avere diritto alla consequenziale tutela previdenziale ed assistenziale ex artt. 2114 e ss. c.c.
Allegava, infine, il proprio “diritto al risarcimento del danno ex art. 36 del d. lgs. n.
165/2001, quale danno collegato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile, nell'ambito di applicazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, nonché presunto, derivato dal ricorso abusivo, da parte dell'Amm.ne, a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione”, danno da liquidarsi nella misura massima (12 mensilità) avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 L.
604/1966.
Concludeva pertanto chiedendo “A. Accertare e dichiarare…. che per il periodo a decorrere dal 10.04.2002 a tutt'oggi è intercorso tra il ricorrente e l'Amm.ne convenuta un rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto previsto dalle norme di diritto dell'Unione (Direttiva 2003/88/CE) e, conseguentemente, il diritto del predetto al trattamento economico e normativo assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del ministero convenuto;
B. Condannare il Ministero convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze retributive tra le indennità percepite, al netto delle imposte versate, e il corrispondente trattamento economico percepito dai predetti lavoratori comparabili alle dipendenze del ministero convenuto (magistrato togato, e/o dirigente/funzionario), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli ratei all'effettivo soddisfo ;
C. Condannare il
Ministero convenuto al risarcimento del danno patito dal ricorrente, in ragione dell'abusiva reiterazione dei termini apposti ai singoli incarichi, pari a 12 mensilità, ovvero nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si è costituito il Ministero contestando, con svariate argomentazioni, la fondatezza della domanda;
eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione
del GO in favore del Giudice Amministrativo e l'intervenuta prescrizione quinquennale o decennale dei crediti.
Nel merito deduceva l'infondatezza del ricorso, volto ad ottenere
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Pubblica Amministrazione, equivalente a quello del pubblico dipendente, evidenziando che le caratteristiche del rapporto onorario lo ponevano al di fuori dello schema del pubblico impiego così come da sostenuto anche dalla giurisprudenza della S.C.
Escludeva ogni contrasto dell'assetto normativo interno con la carta Sociale
Europea e con l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell'Unione Europea. Precisava inoltre che la normativa comunitaria (Direttiva 1999/70/CE) oltre che quella nazionale (d.lgs.
165/2001 e dlgs. 368/2001) sui limiti all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato si applicavano esclusivamente nei confronti dei lavoratori subordinati, sia pubblici che privati, i quali, in ogni caso, abbiano stipulato un contratto di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro.
Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata per la discussione.
Disposta la celebrazione dell'udienza con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter cpc, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, il Giudice ha emesso la presente sentenza, della quale era disposta rituale comunicazione.
Va affermata, preliminarmente, la giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso in esame, infatti, parte ricorrente richiede l'accertamento della natura del rapporto di lavoro intercorso con l'Amministrazione convenuta in termini di subordinazione o, comunque, del suo status di lavoratore ai sensi del diritto sovranazionale e, per l'effetto, del diritto a godere delle tutele fondamentali connesse con il rapporto di lavoro così riconosciuto, principalmente di quelle retributive.
Non è, invece, oggetto di domanda il riconoscimento dello status di magistrato ordinario, questo, invece, riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 63 del d.lgs. 165/2001. Neppure la domanda mira ad
ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.
La domanda in oggetto parte, fondamentalmente, dall'affermazione in sede eurounitaria, ed in particolare a seguito della pronuncia CGUE UX C-658/18, del principio che i magistrati onorari sono, a tutti gli effetti, dei lavoratori a tempo determinato e che, come tali, vanno tutelati dalle varie norme che limitano e disciplinano il lavoro a termine.
Parte ricorrente ha inoltre affermato di avere diritto un congruo risarcimento, in ragione della illegittimità dei termini apposti ai rapporti intrattenuti con
l'Amministrazione e la palese violazione dei limiti posti all'utilizzo dei contratti
a tempo determinato ai sensi del D.Lgs. 81/2015, della Direttiva 1999/70 e dell'Accordo Quadro sul contratto a tempo determinato;
in ogni caso, ha rivendicato un trattamento economico perequato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ad esso comparabili, individuabili nei magistrati togati con 19 anni di anzianità, chiedendo quindi la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle differenze retributive maturate in forza degli incongrui