Trib. Viterbo, sentenza 15/05/2024, n. 389

TRIB Viterbo
Sentenza
15 maggio 2024
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TRIB Viterbo
Sentenza
15 maggio 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Viterbo, sentenza 15/05/2024, n. 389
Giurisdizione : Trib. Viterbo
Numero : 389
Data del deposito : 15 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1524 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2021 vertente TRA NI LO (C.F. = [...]), nata a [...] il [...], residente a [...], eletti- vamente domiciliata in Viterbo, Via Fratelli Rosselli n. 2, presso e nello studio dell'Avv France- sca Bufalini (C. F. = [...]) che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso, il quale difensore, ai sensi dell'art. 176 c.p.c., chiede che gli atti e i provvedimenti ven- gano comunicati a mezzo fax al numero 0761/1710836 o all'indirizzo di posta elettronica certi- ficata francescabufalini@pec.ordineavvocativiterbo.it. RICORRENTE E DEGL'INNOCENTI NO (C.F. = [...]), nato a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Massaini (C.F. = [...]), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fabrica di Roma (VT), Via A. Manzoni n. 13, il quale chiede di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo di posta certificata marcomassaini@pec.ordineavvocativiterbo.it, giusta procura rila- sciata in calce su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inseri- ta nella busta telematica contenente l'atto. RESISTENTE
OGGETTO: impresa familiare. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.12.2021 LO MB ha adito questo Tribunale in fun- zione di Giudice del Lavoro esponendo di aver intrattenuto una relazione more uxorio con Mo- reno L'IN per circa trentaquattro anni;
che da tale unione erano nati due figli legal- mente riconosciuti da entrambi i genitori;
che, ad oggi, la convivenza era venuta a cessare per l'atteggiamento persecutorio e intimidatorio tenuto dal resistente nei suoi confronti;
che il resi- stente era titolare di una ditta individuale di giostrai itineranti;
di aver prestato attività lavorativa in favore della predetta ditta dal 1987 al 2021 senza un regolare contratto di lavoro e senza per- cepire alcun ricavo o utile, fornendo le proprie prestazioni dal lunedì alla domenica dalle ore 08,00 alle ore 12,00 e svolgendo le seguenti mansioni: collaborazione nel montaggio e smontag- gio delle attrezzature, collaudo dei macchinari, verifica della sicurezza degli impianti, realizza- zione del passaggio agevole e sicuro tra le giostre e il pubblico, trasporto delle attrezzature, pre- parazione dei macchinari;
dalle ore 12,00 alle 24,00, invece, quando le giostre erano funzionanti, si era occupata di aiutare nella vendita dei biglietti, nell'accoglienza dei clienti, nella gestione del
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personale, nella riscossione degli incassi, nell'attività di vigilanza ecc.;
che a causa delle condotte di violenza verbale, fisica e psicologica perpetrare dal L'IN nei suoi confronti, era sta- ta costretta a lasciare l'attività lavorativa;
che è attualmente pendente un procedimento penale nei confronti del resistente per maltrattamenti;
che il resistente aveva ricavato dall'attività di im- presa, circa € 30.000,00 l'anno;
che durante la convivenza more uxorio e per fini lavorativi erano stati acquistate attrezzature, giostre e impianti, tutti intestati a NO L'IN, per un valore complessivo di € 100.000,00;
che, attualmente, era sprovvista di qualsivoglia occupazione ed era totalmente priva di reddito. Tanto premesso, ha dedotto in diritto l'applicabilità al caso di specie della normativa codicistica in materia di impresa di famiglia di cui all'art. 230 ter c.c. stante l'inesistenza di un contratto di lavoro tra le parti e, allo stesso tempo, di un rapporto di stabile convivenza con NO L'IN e di collaborazione all'interno dell'impresa di giostrai itineranti. Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro configurabile nell'impresa familiare ex art. 230 ter c.c;
B) accertare l'entità degli utili della ditta individuale e la consistenza del patrimonio con essi realizzato, nonché riconoscere il
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