Trib. Milano, sentenza 05/01/2024, n. 19
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:
dott. Luisa Vasile Presidente
dott. Vincenza Agnese Giudice rel.
dott. Francesco Pipicelli Giudice
nel procedimento
R.G. N. 1247-1/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da EY
S.P.A. (cod. fisc. 10429050965 );
visto il ricorso in atti con il quale la ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata in qualità di start-up innovativa, iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi degli artt.
25, co. 2, e 31 D.L. 179/2012 conv. L. 221/2021 vista la documentazione prodotta;
vista altresì l'integrazione documentale prodotta dalla società e i chiarimenti resi;
ritenuto che
sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI nel circondario del presente
Tribunale avendo sede a Milano in via Manara n. 7;
tanto premesso osserva quanto segue.
Come noto, ai sensi dell'art. 121 u.c. CCII “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
Viceversa, l'art. 268 co. 1 CCII prevede che “Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni”.
L'art. 2 co. 1 lett. c) CCII definisce il «sovraindebitamento», quale “stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.
Pertanto, le start up innovative non sono soggette alla liquidazione giudiziale bensì a quella controllata.
Ai fini della qualificazione di una società quale start-up innovativa, è necessario che ricorrano
i requisiti dettati dall'art. 25, co. 2, D.L. 179/2012. In particolare, la norma dispone che:
“Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, … è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 28 GIUGNO 2013, N. 76, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 99;
b) è costituita da non più di sessanta mesi;
c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché' abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (nonché, come disposto dall'art. 11 bis co. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 dal 2015: «In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche»);
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda
o di ramo di azienda;
h) possiede almeno
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