Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 76
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Testo completo
N. R.G. 51805/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51805/2021 promossa da:
HE LI
Con il patrocinio dell'avv. BONAFACCIA LORENZO
OPPONENTE contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
Con il patrocinio dell'avv. LO PRESTI ANNA
OPPOSTO
E
1 ROMA CAPITALE
con il patrocinio dell'avv. SERGIO SIRACUSA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento ed iscrizioni ipotecarie
IN FATTO E IN DIRITTO
LA PR ha evocato innanzi a questo Tribunale AD e Roma IT deducendo di aver scoperto
a seguito di una visura l'esistenza di un fermo amministrativo su un'autovettura di sua proprietà per un presunto debito di oltre 250.000,00 euro nei confronti di AD. Eseguito accesso al proprio cassetto fiscale, aveva appreso dell'esistenza di n. 34 cartelle esattoriali e del proprio debito di euro
233.918,16, precisando che solo quattro delle predette cartelle erano sottratte alla “competenza” del
Giudice Ordinario (la n. 09720130221826043000, n. 09720160067766030000, n.
09720190018167859000 e n. 09720210037435809000).
All'esito di ulteriori verifiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, era inoltre venuta a conoscenza dell'avvenuta iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente in data 28/10/2016 (comunicazione preventiva 09776201600009371000, del
27/08/2016) per € 89.427,85 ed in data 15/11/2019 (comunicazione preventiva
09776201800020212000 del 16/03/2019) per € 169.794,50.
Ha quindi dedotto che le dette cartelle, tutte riguardanti violazioni del codice della strada, non le erano mai state notificate, né lo erano i verbali di accertamento sottesi.
2
Assume dunque l'attrice la prescrizione del diritto dell'amministrazione alla riscossione delle sanzioni, il difetto di previa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e la mancata notifica dei verbali entro due anni dalla consegna del ruolo alla concessionaria della riscossione.
Ha infine concluso chiedendo, previo accertamento della mancata notifica dei verbali e delle cartelle,
l'annullamento dei verbali di accertamento e delle relative sanzioni amministrative, in subordine ha chiesto dichiararne la prescrizione delle sanzioni o ancora la decadenza dell'AD dal potere di riscossione per decorrenza del termine biennale dalla consegna del ruolo, dichiarandosi altresì illegittime le iscrizioni ipotecarie.
Si è costituita in giudizio AD eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni non inerenti la notifica delle cartelle. Inoltre ha eccepito la tardività dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto per le opposizione agli atti esecutivi ex art.
617 c.p.c.
Per due delle cartelle in esame ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto annullate ex D.L. n. 119/2018.
Quanto alle altre cartelle, ha dedotto che esse erano state tutte ritualmente notificate e che quindi
l'opposizione doveva essere per
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Guido Marcelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 51805/2021 promossa da:
HE LI
Con il patrocinio dell'avv. BONAFACCIA LORENZO
OPPONENTE contro
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
Con il patrocinio dell'avv. LO PRESTI ANNA
OPPOSTO
E
1 ROMA CAPITALE
con il patrocinio dell'avv. SERGIO SIRACUSA
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento ed iscrizioni ipotecarie
IN FATTO E IN DIRITTO
LA PR ha evocato innanzi a questo Tribunale AD e Roma IT deducendo di aver scoperto
a seguito di una visura l'esistenza di un fermo amministrativo su un'autovettura di sua proprietà per un presunto debito di oltre 250.000,00 euro nei confronti di AD. Eseguito accesso al proprio cassetto fiscale, aveva appreso dell'esistenza di n. 34 cartelle esattoriali e del proprio debito di euro
233.918,16, precisando che solo quattro delle predette cartelle erano sottratte alla “competenza” del
Giudice Ordinario (la n. 09720130221826043000, n. 09720160067766030000, n.
09720190018167859000 e n. 09720210037435809000).
All'esito di ulteriori verifiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, era inoltre venuta a conoscenza dell'avvenuta iscrizione ipotecaria da parte dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente in data 28/10/2016 (comunicazione preventiva 09776201600009371000, del
27/08/2016) per € 89.427,85 ed in data 15/11/2019 (comunicazione preventiva
09776201800020212000 del 16/03/2019) per € 169.794,50.
Ha quindi dedotto che le dette cartelle, tutte riguardanti violazioni del codice della strada, non le erano mai state notificate, né lo erano i verbali di accertamento sottesi.
2
Assume dunque l'attrice la prescrizione del diritto dell'amministrazione alla riscossione delle sanzioni, il difetto di previa notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e la mancata notifica dei verbali entro due anni dalla consegna del ruolo alla concessionaria della riscossione.
Ha infine concluso chiedendo, previo accertamento della mancata notifica dei verbali e delle cartelle,
l'annullamento dei verbali di accertamento e delle relative sanzioni amministrative, in subordine ha chiesto dichiararne la prescrizione delle sanzioni o ancora la decadenza dell'AD dal potere di riscossione per decorrenza del termine biennale dalla consegna del ruolo, dichiarandosi altresì illegittime le iscrizioni ipotecarie.
Si è costituita in giudizio AD eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni non inerenti la notifica delle cartelle. Inoltre ha eccepito la tardività dell'opposizione per essere stata proposta oltre il termine perentorio di venti giorni previsto per le opposizione agli atti esecutivi ex art.
617 c.p.c.
Per due delle cartelle in esame ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto annullate ex D.L. n. 119/2018.
Quanto alle altre cartelle, ha dedotto che esse erano state tutte ritualmente notificate e che quindi
l'opposizione doveva essere per
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