Trib. Verona, sentenza 27/03/2024, n. 231

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 27/03/2024, n. 231
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 231
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 27.3.2024
Causa n. 1073/2021
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. T, nonché ai fini della pratica la dott.ssa Persona_1 per la parte convenuta l'avv. B, CP_1 per la parte convenuta l'avv. A in sostituzione dell'avv. G CP_2 Parte_1 E' altresì presente ai fini del tirocinio in Tribunale la dott.ssa A S La difesa di parte ricorrente chiede che vengano riportate a verbale le seguenti note anticipate anche ai difensori delle parti: “Il proc. del ricorrente contesta le difese avverse, richiamandosi alle proprie difese e ai conteggi depositati ed insiste nell'accoglimento delle domande svolte.
Richiama le sent. della S.C. n. 27711/2023 e n. 27769/2023 sull'applicazione del ccnl alimentari nonché la sent. n. 25477/2023 sulla decorrenza del termine di prescrizione dalla cessazione del rapporto di lavoro anche per i soci lavoratori;
si ribadisce l'idoneità della pec 16.07.20.
Sul conteggio allegato da come doc. 28 (elaborato solo sul liv. 6 e non anche sul liv. 5 Pt_2 spettante in base all'istruttoria svolta con conseguente irrilevanza della sent. n. 99/2022), si rileva quanto segue: 1) , pur indicando nella prima colonna della tabella spettante una Pt_2 paga mensile conforme al liv. 6 ccnl tml, riporta una paga oraria sbagliata con incidenza su tutte le altre voci retributive: da febbraio a aprile 2017 la paga oraria è 8,31 (1.395,87:168)
e non 8,19;
da febbraio ad aprile 2018 la paga oraria è 8,43 (1.416,51:168) e non 8,19;
da maggio a settembre 2018 la paga oraria è 8,55 (1.437,17:168) e non 8,31;
da ottobre a dicembre 2018 e da febbraio ad aprile 2019 la paga oraria è 8,67 (1.457,81:168) e non 8,31
o 8,19;
da maggio a settembre 2019 la paga oraria è 8,80 (1.478,45:168) e non 8,31;
da ottobre a dicembre 2019 e da febbraio ad aprile 2020 la paga oraria è 8,96 (1.505,71:168) e non 8,31 o 8,19;
da maggio a dicembre 2020 la paga oraria è 9,09 (1.526,37:168) e non
8,31;
2) errato è quindi il conteggio, così come le voci negative, per le quali si rileva che sono state indebitamente detratte dal credito maturato;
3) errato è il conteggio delle ore non retribuite in quanto non tiene conto neppure delle ore mensili lavorabili. Per una più agevole comprensione delle modalità di calcolo si chiede che CP_1 produca il file excel del conteggio in atti”. L'avv. B rileva che sul tema della prescrizione la corte d'Appello si è già pronunciata, che le sentenze di legittimità citate sono inconferenti riguardando casi di dumping contrattuale, quanto alle contestazioni sui conteggi, stante la specificità degli stessi, chiede termine a difesa.
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. A G


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. A G, all'udienza del giorno 27.3.2024 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1073 / 2021 RCL promossa con ricorso depositato il 22/07/2021 avente ad oggetto: socio lavoratore cooperativa/ contratto collettivo applicabile/inquadramento/ differenze retributive/ferie non godute/reparto disimballo-Sta
Maria di Zevio /accordo di prossimità /verbale di conciliazione/invalidità/solidarietà ex art. 29
d.lgs 276/03
da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FRIGOTTO Parte_3 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. FRIGOTTO ALBERTO, elettivamente domiciliato in Corso Venezia
112/d S Bonifacio (VR) presso il difensore avv. FRIGOTTO GIUSEPPE contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. CONTI SO e dell'avv. LEONI
AA, elettivamente domiciliato in VIA DEL PONTIERE, 23 VERONA presso il difensore avv. CONTI SO
(C.F. ), in persona Controparte_4 P.IVA_2
del legale rappresentante p.t. con il patrocinio dell'avv. GRIGOLI AA, elettivamente domiciliato in VIA LEONCINO, 30 VERONA presso il difensore avv. GRIGOLI AA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 22.7.2021 conveniva in giudizio le società cooperative Parte_3
esponendo: di essere stato ammesso quale socio lavoratore Controparte_5
dipendente di con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 16.4.2012;
CP_1 di lavorare sin dall'assunzione nello stabilimento di Sta Maria di Zevio nel “reparto disimballo” in cui “8)…sulla base degli ordini e del tipo di produzione da realizzare, identificata da un codice, deve preparare gli ingredienti (carne e/o verdure e/o formaggio)
1
dell'impasto e nello specifico togliere l'involucro di nylon che avvolge i prodotti alimentari, collocare gli alimenti all'interno di vasconi, pesare gli ingredienti e consegnarli al personale di 9) Nel reparto disimballo il ricorrente utilizza i coltelli per tagliare gli Controparte_4
imballi di nylon contenenti la carne, il formaggio e gli aromi nonché per la rifinitura della carne e del formaggio”;
di aver lavorato nell'ambito del servizio appaltato da CP_4
di avere ricevuto formazione iniziale sulla manipolazione sicura degli alimenti e dia
[...] vere effettuato corso e di essere stato istruito “nella gestione e utilizzo dei coltelli per Org_1
tagliare gli imballi in nylon contenenti le materie prime e per la rifinitura o taglio dei prodotti alimentari (carne e formaggio)”;
di avere svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al sabato e nel mese di dicembre anche la domenica in occasione della campagna natalizia e pasquale;
che la aveva ridotto l'orario mensile di lavoro del ricorrente indicando CP_1
nel programma dei turni settimanali di lavoro i giorni della settimana in cui il lavoratore doveva rimanere a casa dal lavoro in Rol;
che una parte delle ore di mancato svolgimento della prestazione lavorativa erano state indicate da nelle buste paga sotto la voce CP_1
“FER/ROL /EX FEST NON RETRIBUITE”;
di non aver mai chiesto di avere Rol o permessi;
di non aver fruito integralmente del periodo di ferie;
di essere stato inquadrato secondo il
C.C.N.L. Trasporto merci logistica da aprile 2012 a giugno 2016 e nel livello 6 Trasporto merci da luglio 2016 in poi;
che in data 28/01/2014 era stato sottoscritto un verbale di accordo tra e talune organizzazioni sindacali;
che l'accordo era stato tuttavia contestato dal CP_1 sindacato che il sindacato in questione aveva manifestato l'esplicito dissenso Org_2 dall'accordo;
di non ricordare di avere firmato nel febbraio 2014 un “verbale 411”, connesso al predetto accordo sindacale e comunque di contestarne la legittimità per assoluta assenza di assistenza sindacale e comunque la non applicabilità allo stesso in quanto riferibile ad altre mansioni mai svolte;
in data 18/07/2019 era stato stipulato tra e le organizzazioni CP_1
sindacali un verbale di accordo relativo all'applicazione di alcuni aspetti del CCNL Logistica ai soci lavoratori di e che avrebbe confermato tutti i precedenti accordi. Ciò CP_1 premesso, il ricorrente chiedeva che fosse accertata l'applicabilità al rapporto di lavoro del
C.C.N.L. cooperative alimentari, il quale prevedeva il medesimo trattamento normativo ed economico assicurato dal C.C.N.L. industria alimentare applicato ai dipendenti della ditta committente, con riconoscimento del diritto all'inquadramento nel quinto livello e in subordine nel sesto livello con diritto alla promozione automatica nel quinto livello trascorsi sei mesi nel livello inferiore. Inoltre il ricorrente chiedeva che fosse dichiarata, ove ostativa al riconoscimento del predetto diritto, l'inefficacia ed inapplicabilità nei propri confronti, in
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particolare degli accordi aziendali del 28/01/2014 e del 18/07/2019 (rispetto a quelli del
17.6.2015 e del 09/09/2015 alla prima udienza la difesa ne ha contestato l'applicabilità al caso di specie), nonché la nullità del verbale di conciliazione ex art. 411. Per quanto riguarda
l'orario di lavoro il ricorrente chiedeva che fosse accertata l'illegittimità della riduzione dell'orario di lavoro al di sotto della soglia minima prevista dalla contrattazione collettiva in quanto non risultava sottoscritto alcun accordo in sede sindacale che prevedesse forme di orario ridotto. La parte ricorrente allegava che la non aveva quasi mai garantito al CP_1
lavoratore lo svolgimento del normale orario giornaliero mensile, riducendo il normale orario di lavoro con il ricorso ai Rol. Il ricorrente pertanto chiedeva accertarsi il diritto alla retribuzione mensile dovuta per l'intero orario contrattuale di lavoro (173 ore mensili e in subordine 168 ore mensili). Il ricorrente chiedeva che fosse accertato il diritto al trattamento economico e normativo spettante in forza del C.C.N.L. cooperative alimentari con il riconoscimento delle relative differenze retributive, nonché il risarcimento per il mancato godimento delle ferie spettanti secondo la contrattazione collettiva applicabile. In via subordinata chiedeva che venisse rideterminato il trattamento economico previsto dal con
. Controparte_6
Si costituiva in giudizio la e chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente CP_1 osservando che la cooperativa, essendo attiva nei settori del facchinaggio dell'attività di carico e scarico merci, aveva sempre ritenuto di applicare ai rapporti di lavoro con i soci il
C.C.N.L. del proprio settore merceologico. Ciò era avvenuto anche nell'ambito dell'appalto con avente ad oggetto attività di facchinaggio e carico e scarico. Solo in Controparte_4 minima parte tali attività consistevano nell'appendimento di polli e tacchini, che comunque veniva svolto in locali separati rispetto a quelli in cui si svolgeva l'attività di macellazione e di trasformazione di carne animale, di spettanza esclusivamente di dipendenti CP_4
Per i primi 4 mesi di durata dell'appalto la cooperativa aveva ritenuto di applicare il
[...]
C.C.N.L. della cooperazione alimentare per le sole mansioni svolte nell'attività di apprendimento, mentre invece, in
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