Trib. Fermo, sentenza 08/11/2024, n. 711
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1081/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa S M Presidente dott.ssa M T Giudice dott.ssa G C Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1081/2020 promossa da:
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Parte_1 C.F._1
G e domiciliata presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
F F e domiciliato presso il suo studio sito in V.le Medaglie d'Oro 21 FERMO;
RESISTENTE
E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 21.03.2024 le parti hanno concluso come segue: parte ricorrente “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi innanzi esposti: I)-
Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e Parte_1 [...]
celebrato il 5.9.2013 a Manfredonia, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune nell'anno 2013 (atto n°164 parte II serie Anno 2013) ordinando altresì all'ufficiale dello stato civile del Comune di Manfredonia di procedere all'annotazione della emananda sentenza di divorzio. II)- Pronunciare in ogni caso sentenza non definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio a norma e per gli effetti di cui all'art. 4 co. 8° L.n°898/70, sì come mod. dalla L.n°74 del
1987, disponendo o, comunque, autorizzando la cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale, alla trasmissione della medesima sentenza in copia autentica, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n°1238 e succ. mod. III)- Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, per tutte le ragioni pagina 1 di 10 esposte, affidare la figlia minore alla madre, o in subordine, affidare la piccola in forma Per_1 Per_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre con la quale la minore coabiterà, con facoltà per il padre, in entrambi i casi, di vedere e tenere con se la figlia minore due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandola dalla casa materna o direttamente dalla scuola alle ore 15,00 o comunque dalla uscita dalla scuola e riconducendola dalla madre alle ore 22,00 nonché i fine settimana (dalle ore 9,00 del sabato o comunque dall'uscita dalla scuola alle ore 21,00 della domenica) a settimane alterne con la madre. Piaccia disporre inoltre che la piccola Per_1 trascorrerà un periodo di quindici giorni di vacanza, anche non consecutivi, nel periodo estivo, con ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze scolastiche, periodo da concordare preventivamente tra i genitori e da comunicare per iscritto all'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno, tenendo conto del periodo di ferie degli stessi. Disporre altresì che durante il periodo di vacanze con un genitore
l'altro avrà la possibilità di contattare telefonicamente la minore, senza facoltà di visita. Voglia altresì disporre che la minore trascorra con il padre per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo, e ciò in alternanza con la madre. La minore trascorrerà per tre giorni, durante le vacanze pasquali comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, con il padre e con la madre. IV)- Piaccia assegnare alla sig.ra , quale Parte_1 genitore collocatario della figlia minore , l'immobile sito in Grottammare (AP) alla via Salvo Per_1
d'Acquisto n.45, del quale i coniugi sono comproprietari, già adibito a domicilio familiare con i mobili che lo arredano ordinando al sig. che attualmente lo occupa di lasciare, entro Parte_2 breve fissando termine, la casa stessa portando con sé i soli suoi effetti ed oggetti di uso personale. V)-
Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia minore , entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di Per_1
€ 250,00 da rivalutarsi annualmente in conformità gli indici Istat. Disporre altresì che il sig.
[...]
rimborsi alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie, di natura Controparte_1 Parte_1 scolastica, medica, extrascolastica, etc, che dovessero occorrere per la figlia dovendosi tali spese Per_1 straordinarie individuare sulla base di quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Fermo o altro protocollo che venisse indicato. VI)- Porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla sig.ra , sempre a titolo di mantenimento della figlia minore, la Parte_1 somma mensile di € 400,00 quale contributo nel pagamento del canone di locazione della casa nella quale vivrà con la madre la piccola laddove non dovesse essere assegnata alla ricorrente la ex Per_1 casa coniugale. VII)- Piaccia, per tutti i motivi sopra esposti, assegnare in uso alla sig.ra la Pt_1 vettura Fiat 500L Tg. ET236GE intestata al sig. , avendo dovuto la ricorrente, Controparte_1 per evitare azioni esecutive, provvedere suo malgrado a pagarne l'integrale prezzo nonostante i diversi accordi assunti in sede di separazione che prevedevano l'obbligo del marito di pagare tale prezzo non sono stati adempiuti dal sig. . In alternativa voglia condannare il sig. Controparte_1 [...]
a restituire alla sig.ra le rate del prezzo dalla medesima pagate in Controparte_1 Parte_1 sostituzione del coniuge obbligato. VIII)- Piaccia altresì, per tutte le ragioni sopra esposte, ammonire il sig. , ai sensi dell'art. 709-ter cpc, affinché non sia inadempiente rispetto alle Controparte_1 disposizioni che concernono l'affidamento della minore e le modalità di detto affidamento ed affinché si astenga dal tenere comportamenti che possano compromettere la serenità ed il benessere della piccola
e della ricorrente. Voglia altresì condannare il sig. al risarcimento dei Per_1 Controparte_1 danni causati alla minore ed alla madre dai suoi inadempimenti agli accordi assunti in sede di pagina 2 di 10 separazione consensuale liquidando equitativamente tale danno nella misura di € 20.000,00 ciascuna e comunque voglia condannarlo alla sanzione prevista dall'art. 709-ter, comma 2 n.4, cpc, oltre all'eventuale maggior danno che venisse provocato dal perdurante inadempimento anche degli obblighi che verranno fissati dal Tribunale con il provvedimento presidenziale nel presente giudizio. IX)- Voglia inoltre condannare il resistente alla rifusione delle spese e compensi di difesa, oltre accessori di legge del presente procedimento, in ipotesi di opposizione”.
Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza e domanda, previa modifica delle condizioni della separazione alla luce delle nuova situazione documentata di forte squilibrio reddituale, disporre l'affido condiviso della figlia minore e collocazione paritaria fra i genitori con le seguenti modalità: a) il Giovedì con il padre dalle ore 15 alle 22 o fino al rientro a scuola il mattino successivo, dormendo con il padre;
b) il Martedì dalle ore 17,30 alle 22 o fino al rientro a scuola il mattino successivo, dormendo con il padre, oppure altro giorno fisso dalle ore 15 alle 22 o fino al rientro
a scuola il mattino successivo, dormendo con il padre;
c) come sopra per il week end fino all'ingresso a scuola del Lunedì;
d) ogni mutamento di giorno e/o orario dovrà essere comunicato e concordare per iscritto (sms. @mail o WhatsApp) con anticipo di almeno gg. 7, altrimenti come sarà considerato come non proposto;
e) per le vacanze natalizie, pasquali ed estive come in provvedimento del Presidente del
Tribunale;
f) in ragione della grande differenza reddituale, qualora la volesse avere Pt_1
l'assegnazione della ex abitazione coniugale dovrà pagare le rate di mutuo, tasse, spese accessorie e condominiali sulla medesima come sempre finora effettuato dal rispettando le specifiche CP_1 condizioni della separazione su tale punto;
g) per le medesime ragioni reddituali, il sarà CP_1 esonerato da qualunque contributo al mantenimento della figlia minore, oltretutto equamente collocata fra i due genitori e senza possibilità di rivalsa per le maggiore spese di uno nei confronti dell'altro, ferme restando le spese straordinarie al 50% cadauno;
h) qualora la andasse ad occupare la ex casa Pt_1 coniugale dovrà corrispondere al la somma mensile di almeno €. 400,00;
i) almeno fino al CP_1 compimento del 14^ anno di età della figlia minore, ai genitori è espressamente vietata ogni frequentazione di nuovi partners in sua presenza. In ogni caso con rimborso delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2020 domandava la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio con , contratto in data 05.09.2013 a Manfredonia Controparte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al numero 164 Parte II Serie A Anno 2013.
La ricorrente ha rappresentato che:
-dalla loro unione in data 24.09.2014 è nata una figlia, a nome Per_1
- in data 2.5.2019 i coniugi e sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale Pt_1 CP_1 di Fermo per separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel verbale della relativa udienza;
-in data 29.05.2019 veniva omologata la separazione consensuale fra i coniugi con provvedimento del
Presidente del Tribunale di Fermo e non vi sono presupposti per una riconciliazione tra gli stessi;
-dopo la separazione i coniugi e non avevano mai più ripreso, Parte_1 Controparte_1 neppure temporaneamente, la convivenza e la ricorrente non riteneva pertanto più ricostituibile una comunione materiale e spirituale di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa S M Presidente dott.ssa M T Giudice dott.ssa G C Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1081/2020 promossa da:
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Parte_1 C.F._1
G e domiciliata presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
F F e domiciliato presso il suo studio sito in V.le Medaglie d'Oro 21 FERMO;
RESISTENTE
E con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 21.03.2024 le parti hanno concluso come segue: parte ricorrente “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi innanzi esposti: I)-
Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e Parte_1 [...]
celebrato il 5.9.2013 a Manfredonia, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune nell'anno 2013 (atto n°164 parte II serie Anno 2013) ordinando altresì all'ufficiale dello stato civile del Comune di Manfredonia di procedere all'annotazione della emananda sentenza di divorzio. II)- Pronunciare in ogni caso sentenza non definitiva di scioglimento degli effetti civili del matrimonio a norma e per gli effetti di cui all'art. 4 co. 8° L.n°898/70, sì come mod. dalla L.n°74 del
1987, disponendo o, comunque, autorizzando la cancelleria di codesto Ecc.mo Tribunale, alla trasmissione della medesima sentenza in copia autentica, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n°1238 e succ. mod. III)- Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, per tutte le ragioni pagina 1 di 10 esposte, affidare la figlia minore alla madre, o in subordine, affidare la piccola in forma Per_1 Per_1 condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente della stessa presso la madre con la quale la minore coabiterà, con facoltà per il padre, in entrambi i casi, di vedere e tenere con se la figlia minore due giorni a settimana, il martedì ed il giovedì, prelevandola dalla casa materna o direttamente dalla scuola alle ore 15,00 o comunque dalla uscita dalla scuola e riconducendola dalla madre alle ore 22,00 nonché i fine settimana (dalle ore 9,00 del sabato o comunque dall'uscita dalla scuola alle ore 21,00 della domenica) a settimane alterne con la madre. Piaccia disporre inoltre che la piccola Per_1 trascorrerà un periodo di quindici giorni di vacanza, anche non consecutivi, nel periodo estivo, con ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze scolastiche, periodo da concordare preventivamente tra i genitori e da comunicare per iscritto all'altro genitore entro il mese di maggio di ogni anno, tenendo conto del periodo di ferie degli stessi. Disporre altresì che durante il periodo di vacanze con un genitore
l'altro avrà la possibilità di contattare telefonicamente la minore, senza facoltà di visita. Voglia altresì disporre che la minore trascorra con il padre per sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente, di anno in anno, il periodo dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo, e ciò in alternanza con la madre. La minore trascorrerà per tre giorni, durante le vacanze pasquali comprendenti alternativamente, di anno in anno, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, con il padre e con la madre. IV)- Piaccia assegnare alla sig.ra , quale Parte_1 genitore collocatario della figlia minore , l'immobile sito in Grottammare (AP) alla via Salvo Per_1
d'Acquisto n.45, del quale i coniugi sono comproprietari, già adibito a domicilio familiare con i mobili che lo arredano ordinando al sig. che attualmente lo occupa di lasciare, entro Parte_2 breve fissando termine, la casa stessa portando con sé i soli suoi effetti ed oggetti di uso personale. V)-
Porre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo Parte_1 per il mantenimento della figlia minore , entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile di Per_1
€ 250,00 da rivalutarsi annualmente in conformità gli indici Istat. Disporre altresì che il sig.
[...]
rimborsi alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie, di natura Controparte_1 Parte_1 scolastica, medica, extrascolastica, etc, che dovessero occorrere per la figlia dovendosi tali spese Per_1 straordinarie individuare sulla base di quelle indicate nel Protocollo del Tribunale di Fermo o altro protocollo che venisse indicato. VI)- Porre a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 corrispondere alla sig.ra , sempre a titolo di mantenimento della figlia minore, la Parte_1 somma mensile di € 400,00 quale contributo nel pagamento del canone di locazione della casa nella quale vivrà con la madre la piccola laddove non dovesse essere assegnata alla ricorrente la ex Per_1 casa coniugale. VII)- Piaccia, per tutti i motivi sopra esposti, assegnare in uso alla sig.ra la Pt_1 vettura Fiat 500L Tg. ET236GE intestata al sig. , avendo dovuto la ricorrente, Controparte_1 per evitare azioni esecutive, provvedere suo malgrado a pagarne l'integrale prezzo nonostante i diversi accordi assunti in sede di separazione che prevedevano l'obbligo del marito di pagare tale prezzo non sono stati adempiuti dal sig. . In alternativa voglia condannare il sig. Controparte_1 [...]
a restituire alla sig.ra le rate del prezzo dalla medesima pagate in Controparte_1 Parte_1 sostituzione del coniuge obbligato. VIII)- Piaccia altresì, per tutte le ragioni sopra esposte, ammonire il sig. , ai sensi dell'art. 709-ter cpc, affinché non sia inadempiente rispetto alle Controparte_1 disposizioni che concernono l'affidamento della minore e le modalità di detto affidamento ed affinché si astenga dal tenere comportamenti che possano compromettere la serenità ed il benessere della piccola
e della ricorrente. Voglia altresì condannare il sig. al risarcimento dei Per_1 Controparte_1 danni causati alla minore ed alla madre dai suoi inadempimenti agli accordi assunti in sede di pagina 2 di 10 separazione consensuale liquidando equitativamente tale danno nella misura di € 20.000,00 ciascuna e comunque voglia condannarlo alla sanzione prevista dall'art. 709-ter, comma 2 n.4, cpc, oltre all'eventuale maggior danno che venisse provocato dal perdurante inadempimento anche degli obblighi che verranno fissati dal Tribunale con il provvedimento presidenziale nel presente giudizio. IX)- Voglia inoltre condannare il resistente alla rifusione delle spese e compensi di difesa, oltre accessori di legge del presente procedimento, in ipotesi di opposizione”.
Parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza e domanda, previa modifica delle condizioni della separazione alla luce delle nuova situazione documentata di forte squilibrio reddituale, disporre l'affido condiviso della figlia minore e collocazione paritaria fra i genitori con le seguenti modalità: a) il Giovedì con il padre dalle ore 15 alle 22 o fino al rientro a scuola il mattino successivo, dormendo con il padre;
b) il Martedì dalle ore 17,30 alle 22 o fino al rientro a scuola il mattino successivo, dormendo con il padre, oppure altro giorno fisso dalle ore 15 alle 22 o fino al rientro
a scuola il mattino successivo, dormendo con il padre;
c) come sopra per il week end fino all'ingresso a scuola del Lunedì;
d) ogni mutamento di giorno e/o orario dovrà essere comunicato e concordare per iscritto (sms. @mail o WhatsApp) con anticipo di almeno gg. 7, altrimenti come sarà considerato come non proposto;
e) per le vacanze natalizie, pasquali ed estive come in provvedimento del Presidente del
Tribunale;
f) in ragione della grande differenza reddituale, qualora la volesse avere Pt_1
l'assegnazione della ex abitazione coniugale dovrà pagare le rate di mutuo, tasse, spese accessorie e condominiali sulla medesima come sempre finora effettuato dal rispettando le specifiche CP_1 condizioni della separazione su tale punto;
g) per le medesime ragioni reddituali, il sarà CP_1 esonerato da qualunque contributo al mantenimento della figlia minore, oltretutto equamente collocata fra i due genitori e senza possibilità di rivalsa per le maggiore spese di uno nei confronti dell'altro, ferme restando le spese straordinarie al 50% cadauno;
h) qualora la andasse ad occupare la ex casa Pt_1 coniugale dovrà corrispondere al la somma mensile di almeno €. 400,00;
i) almeno fino al CP_1 compimento del 14^ anno di età della figlia minore, ai genitori è espressamente vietata ogni frequentazione di nuovi partners in sua presenza. In ogni caso con rimborso delle spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.”
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2020 domandava la cessazione degli effetti Parte_1 civili del matrimonio con , contratto in data 05.09.2013 a Manfredonia Controparte_1
e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile di detto Comune al numero 164 Parte II Serie A Anno 2013.
La ricorrente ha rappresentato che:
-dalla loro unione in data 24.09.2014 è nata una figlia, a nome Per_1
- in data 2.5.2019 i coniugi e sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale Pt_1 CP_1 di Fermo per separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel verbale della relativa udienza;
-in data 29.05.2019 veniva omologata la separazione consensuale fra i coniugi con provvedimento del
Presidente del Tribunale di Fermo e non vi sono presupposti per una riconciliazione tra gli stessi;
-dopo la separazione i coniugi e non avevano mai più ripreso, Parte_1 Controparte_1 neppure temporaneamente, la convivenza e la ricorrente non riteneva pertanto più ricostituibile una comunione materiale e spirituale di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi