Trib. Torino, sentenza 10/06/2024, n. 3391
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Testo completo
N. R.G. 22486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22486/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA GIOVANNI BOTERO, 16 10122 TORINO presso lo studio dell'avv. RUVOLETTO GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 13/01/2018. Parte_1 Parte_2
Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: , il 10.12.2019.
Con ricorso depositato il 21/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e con mantenimento della residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, con la quale abiterà nella casa coniugale.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino via Madama Cristina 5 alla IG.ra Pt_1 Per_
che vi abiterà unitamente alla figlia , prendendo atto che, su accordo delle parti, gli arredi che
[...] la compongono restano in piena ed esclusiva proprietà della stessa IG.ra Pt_1
PRENDE ATTO che il IG. ha già lasciato la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22486/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA GIOVANNI BOTERO, 16 10122 TORINO presso lo studio dell'avv. RUVOLETTO GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 13/01/2018. Parte_1 Parte_2
Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: , il 10.12.2019.
Con ricorso depositato il 21/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 4
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e con mantenimento della residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, con la quale abiterà nella casa coniugale.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino via Madama Cristina 5 alla IG.ra Pt_1 Per_
che vi abiterà unitamente alla figlia , prendendo atto che, su accordo delle parti, gli arredi che
[...] la compongono restano in piena ed esclusiva proprietà della stessa IG.ra Pt_1
PRENDE ATTO che il IG. ha già lasciato la
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