Trib. Torino, sentenza 10/06/2024, n. 3391

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 10/06/2024, n. 3391
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 3391
Data del deposito : 10 giugno 2024

Testo completo

N. R.G. 22486/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22486/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in VIA GIOVANNI BOTERO, 16 10122 TORINO presso lo studio dell'avv. RUVOLETTO GIORGIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il 13/01/2018. Parte_1 Parte_2
Per_ Dal matrimonio è nata una figlia: , il 10.12.2019.
Con ricorso depositato il 21/12/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
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Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.


P.Q.M

.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto: Per_ DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e con mantenimento della residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre, con la quale abiterà nella casa coniugale.
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Torino via Madama Cristina 5 alla IG.ra Pt_1 Per_
che vi abiterà unitamente alla figlia , prendendo atto che, su accordo delle parti, gli arredi che
[...] la compongono restano in piena ed esclusiva proprietà della stessa IG.ra Pt_1
PRENDE ATTO che il IG. ha già lasciato la
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