Trib. Busto arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 90

TRIB Busto arsizio
Sentenza
3 febbraio 2025
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TRIB Busto arsizio
Sentenza
3 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Busto arsizio, sentenza 03/02/2025, n. 90
Giurisdizione : Trib. Busto arsizio
Numero : 90
Data del deposito : 3 febbraio 2025

Testo completo

DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 2562/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 2562/2024 V.G., promossa con ricorso depositato il 20/05/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...], il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo
e
1) Parte_2 nato a [...], il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Valerio Ronchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in OR IN (VA) in data 8 giugno 2003


(matrimonio trascritto nei Registri del Comune di OR IN anno 2003;
atto n. 11;
parte 2;
serie A;
nonché trascritto anche presso i Registri del Comune di Rescaldina anno 2003;
atto n. 13;
parte 2;
serie B)
separati consensualmente con sentenza non definitiva n. 415/2024 pubblicata dal
Tribunale di Busto Arsizio in data 26/06/2024
con i seguenti figli minorenni:
- , nata a [...] il [...], C.F. , cittadina Per_1 C.F._3 italiana;

- nato a [...] il [...], C.F. , cittadino Per_2 C.F._4 italiano.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con le note di trattazione scritta depositate in data 14 gennaio
2025 (richiamando le condizioni di cui al ricorso per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 20 maggio 2024), richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OR IN (VA) in data 8 giugno 2003 tra , nata a [...], il Parte_1
18 aprile 1973, residente in [...] (C.F.
), e nato a [...], il [...], C.F._1 Parte_2 residente in [...] (C.F. , C.F._2
(matrimonio trascritto nei Registri del Comune di OR IN al n. 11, Parte 2, Serie A, anno 2003, nonché trascritto anche presso i Registri del Comune di Rescaldina al n. 13, Parte 2, Serie B, Anno 2003, doc.1 e 2), in regime di separazione dei beni, ordinando al Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio. B. Omologare le seguenti condizioni della separazione:

1. I coniugi, che hanno già interrotto la loro convivenza, continueranno a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
Per_ Per_
2. (di anni 14) e (di anni 13) resteranno affidati a entrambi i genitori, che eserciteranno sui figli la responsabilità genitoriale congiuntamente, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
Per_

3. manterrà formalmente la propria residenza anagrafica presso il padre, Per_ attualmente in Rescaldina (MI), via Bossi Ignazio n. 21, mentre manterrà formalmente la propria residenza anagrafica presso la madre, attualmente in OR IN (VA), via Salvo D'Acquisto n. 1.

4. Salvo diversi accordi scritti tra i genitori concordati con i figli, i genitori si Per_ Per_ atterranno al seguente calendario di visita per e :
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- dal lunedì pomeriggio sino al mercoledì mattino, i minori staranno con il padre che li accompagnerà a scuola il mercoledì mattino;

- dal mercoledì sera al venerdì mattino, i minori staranno con la madre, la quale, fino a quando sussisteranno le esigenze di accompagnare i figli a scuola porterà i minori a casa del padre il giovedì mattina e venerdì mattina affinché il signor si Pt_2 occupi di portarli a scuola)
- dall'uscita di scuola del giovedì sino al giovedì sera, i minori staranno con la nonna paterna ove andrà prenderli la madre all'uscita da lavoro;

- il weekend dal venerdì all'uscita da scuola e sino al lunedì mattina in via alternata tra i genitori, con l'intesa che la madre riaccompagnerà i figli a casa del padre il lunedì mattina fino a quando sussisteranno le esigenze di accompagnarli a scuola. Ponti di competenza del genitore cui spetta il week end adiacente. durante le vacanze natalizie, i) negli anni con cifra finale pari (intendendosi con il termine anno quello in cui cade il giorno 25 dicembre), con la madre, che li preleverà da scuola l'ultimo giorno delle lezioni
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