Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2024, n. 811
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 2114/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI
DI GENITORI NON CONIUGATI
Promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Moretti
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato nella Repubblica Dominicana il 10.09.1972, C.F. Parte_2
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Chiede che il Tribunale della Spezia, in accoglimento del presente ricorso, esperiti gli incombenti di rito, Voglia: - disporre l'affidamento “super esclusivo”, ovvero esclusivo del minore Persona_1
alla madre, presso la quale avrà il proprio collocamento e manterrà la residenza;
-
[...] disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_2 [...]
, per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 400,00, ovvero quella Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 10 del mese di riferimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora il 50% delle Parte_2 Parte_1
spese straordinarie necessarie per il figlio, intendendosi per tali quelle di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale al quale ci si riporta;
- solo laddove il minore ne manifesti la volontà, disporre il diritto del padre ad incontrare il figlio nei tempi e con le modalità che questo Tribunale
Riterrà idonee all'interesse del minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici di cui alla parte narrativa e, comunque, escludendo la possibilità di pernottare presso il resistente;
si richiama il Piano Genitoriale che viene allegato al presente ricorso;
autorizzare la signora a riscuotere in via esclusiva l'assegno unico per il minore. Con vittoria Parte_1 delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2023 ha dedotto: di aver convissuto more uxorio Parte_1 con l'odierno convenuto;
che dall'unione, il giorno 4.12.2007, è nato il figlio ;
che dal Parte_2
2012 il nucleo familiare ha vissuto stabilmente alla Spezia;
che nel 2015 la convivenza è divenuta insostenibile, anche perché il compagno era solito abusare di sostanze alcoliche;
di aver lasciato
l'abitazione dell'epoca con il figlio, trovando temporanea ospitalità presso un istituto di accoglienza;
che da quel momento la convivenza con l'uomo non è mai più ripresa;
di essersi rivolta ai Servizi sociali
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In composizione collegiale, composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice relatore
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 2114/2024 avente per oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI
DI GENITORI NON CONIUGATI
Promossa da:
nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Moretti
- RICORRENTE -
Nei confronti di:
, nato nella Repubblica Dominicana il 10.09.1972, C.F. Parte_2
C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Chiede che il Tribunale della Spezia, in accoglimento del presente ricorso, esperiti gli incombenti di rito, Voglia: - disporre l'affidamento “super esclusivo”, ovvero esclusivo del minore Persona_1
alla madre, presso la quale avrà il proprio collocamento e manterrà la residenza;
-
[...] disporre a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla signora Parte_2 [...]
, per il mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 400,00, ovvero quella Parte_1
maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, da versare entro il giorno 10 del mese di riferimento, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora il 50% delle Parte_2 Parte_1
spese straordinarie necessarie per il figlio, intendendosi per tali quelle di cui al Protocollo in uso presso questo Tribunale al quale ci si riporta;
- solo laddove il minore ne manifesti la volontà, disporre il diritto del padre ad incontrare il figlio nei tempi e con le modalità che questo Tribunale
Riterrà idonee all'interesse del minore, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extra scolastici di cui alla parte narrativa e, comunque, escludendo la possibilità di pernottare presso il resistente;
si richiama il Piano Genitoriale che viene allegato al presente ricorso;
autorizzare la signora a riscuotere in via esclusiva l'assegno unico per il minore. Con vittoria Parte_1 delle spese di lite”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.11.2023 ha dedotto: di aver convissuto more uxorio Parte_1 con l'odierno convenuto;
che dall'unione, il giorno 4.12.2007, è nato il figlio ;
che dal Parte_2
2012 il nucleo familiare ha vissuto stabilmente alla Spezia;
che nel 2015 la convivenza è divenuta insostenibile, anche perché il compagno era solito abusare di sostanze alcoliche;
di aver lasciato
l'abitazione dell'epoca con il figlio, trovando temporanea ospitalità presso un istituto di accoglienza;
che da quel momento la convivenza con l'uomo non è mai più ripresa;
di essersi rivolta ai Servizi sociali
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