Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 5040

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 5040
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 5040
Data del deposito : 11 novembre 2024

Testo completo

R.G. 7336/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona del dott. F A C ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7336/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a TRENTOLA-DUCENTA (CE) il 30/09/1967 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
GALLUCCIO PAOLO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. MARESCA GEMMA CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 7.6.2024 parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di essere dipendente della
[...]
, con profilo di “operatore socio sanitario”, inquadrato nella categoria BS;
di svolgere un turno di CP_1 lavoro articolato su cinque giorni ovvero: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come si evinceva dall'elenco indicato in ricorso con precisa indicazione dei turni prestati;
che i dipendenti che svolgevano tale particolare tipologia di turno erano spesso tenuti a prestare la propria attività lavorativa anche nelle giornate festive infrasettimanali;
che in tale ipotesi, ovvero allorquando l'operatore sanitario svolgeva un turno di lavoro in una giornata festiva infrasettimanale, l'art. 29 del CCNL 2016 – 2018 , applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa, al comma 6, prevedeva un compenso aggiuntivo;
che, tuttavia, almeno per il periodo dal giugno
2017 a tutto il 2022, l'amministrazione sanitaria convenuta non aveva erogato in favore della ricorrente detto compenso contrattualmente previsto, n concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo oggi prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018 che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995 , normalmente erogato , né concesso il riposo compensativo. Tutto ciò premesso, evidenziata giurisprudenza di legittimità favorevole parte ricorrente formulava le seguenti conclusioni: “condannare, l' , in persona Controparte_2
1

del legale rapp.te p.t. alla corresponsione dell'importo di € 4.156,92 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i
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