Trib. Lodi, sentenza 15/01/2025, n. 19

TRIB Lodi
Sentenza
15 gennaio 2025
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TRIB Lodi
Sentenza
15 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, sentenza 15/01/2025, n. 19
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero : 19
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N.R.G. 769/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 769/2024 tra TO AR RICORRENTE e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO RESISTENTE Oggi 15 gennaio 2025 alle ore 11:53 innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per TO AR l'Avv. Silvia Palumbo in sostituzione dell'Avv. RECCIA ACHILLE;
Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, è presente il funzionario delegato dott. MELILLI EMANUELE, giusta delega in atti. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,

p.q.m.

invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 769/2024 promossa da: TO AR (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. RECCIA ACHILLE e dall'avv. NICOLA CATERINO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati dott. MELILLI EMANUELE e dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza di delega depositata in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 09/10/2024, TO AR , premesso di essere insegnante alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da ultimo in servizio a tempo determinato presso I.C. di Lodi III e di aver prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di plurimi contratti a termine per gli aa.ss. di cui al ricorso, ha adito il Giudice del
Lavoro di Lodi al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, consistenti nella previa disapplicazione dell'art. 1 commi 121, 122, e 124 della Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva n.
99/70/CE, nell'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge
107/2015
, per gli anni scolastici di assunzione a tempo determinato indicati in premessa (o diverse annualità risultanti dovute), come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato e nella condanna, infine, del Ministero resistente alla corresponsione del beneficio suddetto, pari all'importo nominale del valore di €
1.000,00.
Ha dedotto, in sintesi: - con l'art. 1 comma 121 della L. del 13 luglio 2015 (c.d. Buona Scuola), è stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale;
- in attuazione di
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quanto disposto dal comma 122 della norma menzionata è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015;
- con successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 è stato confermato che la c.d. “Carta” è riservata ai docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati nonché i docenti all'estero e delle scuole militari.
Parte ricorrente, richiamando giurisprudenza di merito e di legittimità, ha affermato l'erroneità di tale interpretazione dell'art. 1, co. 123 della L. n. 107/2015 cit., volta a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma al personale docente assunto a tempo indeterminato, anche con orario di lavoro part time;
nei fatti, il personale docente non usufruirebbe del beneficio in questione (“Carta Elettronica del docente”) per il periodo di assunzione con plurimi contratti a tempo determinato, pur avendo svolto identiche mansioni rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, con un effetto di disparità di trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato (c.d. precari), privo di ragione oggettiva e pertanto contrastante con quanto previsto dalla normativa eurounitaria (clausola 4 dell'accordo quadro del 18.3.1999
e artt. 20 e 21 della CDFUE) e con i recenti arresti in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Si è ritualmente costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione, contestando gli assunti avversari in fatto e in diritto, concludendo, infine, per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita sulla base dei documenti versati in atti dalle parti e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.


1.Inquadramento normativo.
Con riferimento alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, il quadro normativo è il seguente.
Con la legge n. 107 del 2015, all'art. 1, commi 121 e seguenti, è stato disposto che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il comma 124 dell'art. 1 prevede che la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente
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e strutturale.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122 dell'art. 1 cit., è stato adottato il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.
Il predetto D.P.C.M., avente ad oggetto le “modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dispone, per quanto di interesse, all'art. 2, rubricato “Destinatari”, che: “

1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni 3 scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università

e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche” […] “3.
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso
l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare
a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.

4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1
”.
È seguita la nota del Ministero prot. n. 15219 del 15.10.2015, con l'obiettivo di fornire indicazioni operative al D.P.C.M. del 23.09.2015, tenendo conto delle disposizioni transitorie per l'a.s. 2015/2016 introdotte dall'art. 8 del sopracitato Decreto. La predetta nota, per quanto di interesse, al punto 2 ribadisce: “la Carta del
Docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art. 2 DPCM). I destinatari delle somme sono anche i docenti assunti e da assumere, in attuazione del “Piano straordinario di assunzioni” di cui alla L. n. 107/2015”.
È stato adottato il
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