Trib. Messina, sentenza 21/01/2025, n. 145
Sentenza
21 gennaio 2025
Sentenza
21 gennaio 2025
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Il Giudice ha accolto la richiesta di rinnovo della CTU, ritenendo opportuno un nuovo accertamento alla luce delle contestazioni sollevate. Tuttavia, la nuova CTU ha confermato che la ricorrente è in grado di deambulare senza assistenza e di svolgere autonomamente le attività quotidiane. Pertanto, il Giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che le conclusioni del CTU erano coerenti con la documentazione medica e l'esame obiettivo effettuato. Infine, ha esonerato la ricorrente dal pagamento delle spese legali, ponendo a carico dell'INPS le spese della CTU.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del
20 gennaio 2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 3199/2023
TRA
EO GE, c.f. [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Micali, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonello Monoriti
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 13 giugno 2023, GE RD esponeva:
- di aver presentato, in data 30 novembre 2023, domanda alla competente Commissione medica per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile e per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
- sottoposta a visita medica collegiale, era stata riconosciuta invalido medio-grave al 67-
99% con definizione del 21 febbraio 2022;
- pertanto, aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento e, disposta ctu medico legale, il consulente nominato aveva escludeso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Contestava le conclusioni del ctu, rilevando che il consulente aveva errato nella valutazione delle gravi ed inemendabili patologie da cui era affetta tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta.
Eccepiva, in particolare, l'errore diagnostico valutativo effettuato dal consulente in ordine al deficit deambulatorio e cognitivo.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che ella ricorrente si trovava nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e necessitava di un'assistenza continua, al fine di ottenere i