Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 14

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 14
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. 7247/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Greta Oliveri,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Patrizia Cecconi,
Convenuta
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
17.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
1


con ricorso depositato il 26.7.2023 ha adito questo Tribunale chiedendo Controparte_2
pronunciarsi il divorzio dalla moglie alle condizioni ivi enucleate;
Controparte_1
con ordinanza del 29.12.2023 il giudice delegato ha provvisoriamente confermato quanto previsto in sede di separazione personale dei coniugi;

con comparsa di risposta del 13.11.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, prestando adesione alla domanda di divorzio e rappresentando che tra le parti era stato raggiunto un accordo per la definizione consensuale della presente controversia;

all'udienza del 17.12.2024 i coniugi, personalmente comparsi, hanno precisato le condizioni concordate in ordine al proprio divorzio, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del
Tribunale a spese legali compensate;

***
con queste premesse, esaminati gli atti e la documentazione prodotta;

1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 10.9.2016, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;

- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione giudiziale in forza di sentenza n.
1913/2022, resa da questo Tribunale il 29.7.2022;

- dalla separazione personale essi hanno vissuto separati e non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;

considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;

ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

2.

considerato che

le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi del minore (nato dall'unione coniugale il 14.8.2017), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico;

2
3.

ritenuto che

, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,

P.Q.M

.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto in Genova il 10.9.2016;

OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1. disporre l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con CP_3
collocazione e residenza anagrafica presso il padre in Genova, Salita Serra Riccò n. 13/2;

2. assegnare la casa coniugale, sita in Genova, Salita Serra Riccò n. 13/2, al signor
[...]
nell'interesse del figlio
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