Trib. Prato, sentenza 04/12/2024, n. 199
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Testo completo
N. R.G. 343 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343 /2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. RINDI MARGHERITA Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. MARI GIACOMO CP_1
CONVENUTO
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e Parte convenuta congiuntamente: “Voglia il Tribunale, visto l'accordo delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. cron.2997/2023 rg. 1511/2022 così disporre :-
Per_ Confermare l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;- salvo diversi accordi di volta in volta tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sè il
pagina 1 di 4 figlio il mercoledi ed il sabato dalle 13 alle 15,30 oppure, sempre negli stessi giorni. dalle 18 sino alle 22,30 tenuto conto della volontà del figlio, già espressa ai genitori, di pernottare dalla madre. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali ed estive restano ferme le condizioni del decreto n. cron.2997/2023 rg.
1511/2022 e sempre comunque ferma la volonta' del figlio, qualora non volesse pernottare col padre;
- rovvederà al mantenimento del figlio a mezzo del versamento della somma mensile di €.350,00, CP_1
con rivalutazione Istat a decorrere da aprile 2025 , con obbligo di provvedere a decorrere dal mese di dicembre 2024, somma da versarsi entro il 20 di ogni mese oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;- si obbliga a rimborsare il 50% di quanto versato dalla madre per le spese CP_1
relative ad una visita oculistica ed una ortopedica all'anno senza necessità di previo accordo tra i genitori;- si obbliga al versamento a favore delle madre della somma di €. 1.000,00 (mille/oo)= per CP_2
arretrati, a titolo di mantenimento per il figlio, dovuti dal deposito del ricorso fino a ottobre 2024, compreso da
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 343 /2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. RINDI MARGHERITA Parte_1
RICORRENTE contro rappresentato e difeso dall'Avv. MARI GIACOMO CP_1
CONVENUTO
Pubblico Ministero -sede-
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente e Parte convenuta congiuntamente: “Voglia il Tribunale, visto l'accordo delle parti, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. cron.2997/2023 rg. 1511/2022 così disporre :-
Per_ Confermare l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;- salvo diversi accordi di volta in volta tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sè il
pagina 1 di 4 figlio il mercoledi ed il sabato dalle 13 alle 15,30 oppure, sempre negli stessi giorni. dalle 18 sino alle 22,30 tenuto conto della volontà del figlio, già espressa ai genitori, di pernottare dalla madre. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, pasquali ed estive restano ferme le condizioni del decreto n. cron.2997/2023 rg.
1511/2022 e sempre comunque ferma la volonta' del figlio, qualora non volesse pernottare col padre;
- rovvederà al mantenimento del figlio a mezzo del versamento della somma mensile di €.350,00, CP_1
con rivalutazione Istat a decorrere da aprile 2025 , con obbligo di provvedere a decorrere dal mese di dicembre 2024, somma da versarsi entro il 20 di ogni mese oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie;- si obbliga a rimborsare il 50% di quanto versato dalla madre per le spese CP_1
relative ad una visita oculistica ed una ortopedica all'anno senza necessità di previo accordo tra i genitori;- si obbliga al versamento a favore delle madre della somma di €. 1.000,00 (mille/oo)= per CP_2
arretrati, a titolo di mantenimento per il figlio, dovuti dal deposito del ricorso fino a ottobre 2024, compreso da
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