Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2111

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2111
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 2111
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo


N. 10430/24 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25.9.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadino/a: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Grazia Terzoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Grazia Terzoli presso il quale ha eletto domicilio telematico
con i seguenti figli:
, nato il [...], a [...] C.F. cittadino italiano;
Persona_1 C.F._3

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FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Affidamento del figlio minore, sua collocazione e assegnazione casa familiare
Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno in maniera condivisa la loro Per_1
responsabilità genitoriale e collocato prevalentemente presso la madre alla quale è assegnata la casa familiare sita in 20060 Truccazzano (MI), Via Papa Giovanni XXIII n. 3,5,7 identificata al N.C.E.U. del predetto comune alla partita n. 1001583 foglio 9, map. 03, sub.5. CP_1
I genitori decideranno autonomamente le questioni relative all'ordinaria amministrazione durante il tempo in cui il figlio sarà presso di loro, mentre le questioni di straordinaria amministrazione saranno assunte di comune accordo tra i medesimi, con l'impegno a collaborare nel rapporto educativo della prole, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali quali, a titolo esemplificativo, la salute, l'istruzione e l'educazione.
2) Regolamentazione diritto di visita
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che lo vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici del medesimo e previo avviso telefonico alla madre il giorno antecedente la visita e comunque preoccupandosi di andarlo a prendere e a riaccompagnarlo presso l'abitazione materna:
• a fine settimana alterni (un week end con il padre e il successivo con la madre e via di seguito) dal venerdì sera dalle ore 18.30 alla domenica alle ore 21.00.
• un giorno infrasettimanale, indicativamente nella giornata del mercoledì, dalle ore 17.00 alle
21.30.
Salvo diverso accordo tra le parti nel superiore interesse del minore, per quanto concerne le vacanze natalizie, se il figlio trascorrerà il giorno del 25 dicembre con la madre, passerà il giorno di Santo
Stefano con il padre, l'anno successivo sarà l'inverso e così di anno in anno , stessa modalità per i giorni 31.12 e 01.01 un anno con la madre e il successivo con il padre e così, in via alternata, di anno in anno. In riferimento alla
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