Trib. Nola, sentenza 18/04/2024, n. 918
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa V O, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa V O, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/04/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 2768/2020 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive;
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. C Parte_1
Annunziata e dall'avv. A P ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Ottaviano, viale Elena n. 12;
RICORRENTE
C O N T R O
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. P Controparte_1
G ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Boscoreale, via Giovanni Della
Rocca n. 120;
RESISTENTE
E
, in persona del Presidente legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Anna Oliva, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_2 bis;
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: I) Accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso senza soluzione di continuità tra la ricorrente e la dal Controparte_1
28/01/2008 sino al 17/05/2013 o, in via subordinata, per il diverso periodo che dovesse emergere in corso di causa. II) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente in relazione al rapporto di lavoro subordinato svolto alle dipendenze della al pagamento in suo favore Controparte_1 delle differenze di retribuzione e T.F.R. per le causali indicate nel presente ricorso e nella misura di cui ai conteggi allegati che ne formano parte integrante. III) Per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 74.021,34, di cui
: € 52.165,21 per differenze retributive, € 7.121,30 per tredicesime mensilità, € 7.142,65 a titolo di ferie non pagate;
€ 7.245,73 per TFR;
€ 346,45 per indennità sostituiva di preavviso;
così come indicato dettagliatamente nei conteggi analitici allegati al presente atto, che ne formano parte integrante, ovvero a quella maggiore o minore somma che il Giudicante riterrà equa e giusta, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze fino al soddisfo. IV) Condannare la resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale, assicurativa e contributiva della ricorrente presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi. V) Condannare la resistente al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di causa, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.
PER PARTE RESISTENTE: In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della resistente e, per l'effetto, respingere tutte le domande avanzate nel ricorso infondate in fatto e diritto;
In via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda introduttiva per tutte le causali sopra esposte e per l'effetto emettere pro-nuncia
d'integrale rigetto della medesima;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, accertare e determinare l'entità della pretesa economica della ricorrente, anche a mezzo di idonea CTU, decurtando le somme percepite per l'attività prestata e pro- cedendo, altresì, ad un'equa lordizzazione degli importi netti percepiti, con scorporazione degli emolumenti non dovuti. Si chiede, ai sensi del DPR 115/2002 ed in virtù dell'istanza prot. n. 294 reg. P.N.A. Anno 2021 del 24/03/2021 di ammissione al gratuito patrocinio di Controparte_1 nonché della delibera n. 581/21 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Circondario del
Tribunale di Nola (allegata) di liquidare le spese di lite comprensive di diritti ed onorari in favore del procuratore di parte resistente ponendole a carico dell'Erario (cfr.doc. in atti).
PER L' : ritenuti fondati i fatti di causa, condanni il datore di lavoro a versare all' CP_2 CP_2 nei limiti della prescrizione: - i contributi omessi;
- le relative sanzioni civili, con condanna al pagamento dei diritti, onorari e spese del giudizio.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.05.2020, la ricorrente in epigrafe esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze di senza un regolare contratto di lavoro, Controparte_1 dal 28.01.2008 al 17.05.2013, allorquando era stata licenziata oralmente e senza preavviso;
- che la sig.ra - operante nel settore della fabbricazione di maglieria da donna – aveva CP_1 esercitato la propria attività aziendale in Terzigno, Via Nazario Sauro, nei locali sottostanti la sua abitazione, ove si era costituito di fatto l'odierno rapporto di lavoro subordinato tra le parti e dove aveva sempre prestato la propria prestazione lavorativa;
- di aver espletato mansioni di “addetta alla macchina lineare e alla macchina taglia-cuci, provvedendo ad assemblare e cucire a macchina le parti delle maglie” (il davanti, il dietro, le maniche, i colli, i polsini, le tasche, le etichette);
si era altresì occupata di “controllare, stirare, piegare, confezionare e imbustare le maglie, a capo ultimato”;
- che le mansioni espletate erano riconducibili al II livello CCNL per i lavoratori addetti alle aziende fabbricanti maglieria in genere;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore
17:30, con un'ora di pausa e, almeno una volta al mese, il sabato dalle ore 8:30 alle 13:00;
- di essere stato assoggettato al potere direttivo ed organizzativo della sig.ra , che le CP_1 aveva determinato i tempi e le modalità dell'attività lavorativa, oltre ad avere esercitato il potere di controllo e di verifica sulla prestazione resa, ed alla quale aveva dovuto chiedere l'autorizzazione per eventuali permessi o giustificare le proprie eventuali assenze;
- di aver percepito, mensilmente e in contanti dalla sig.ra , una retribuzione pari ad € CP_1
19,00 al giorno fino al maggio 2011 ed € 21,00 al giorno fino alla cessazione;
- di non aver mai percepito la tredicesima mensilità;
- di aver goduto di quattro settimane di riposo durante il mese di agosto senza tuttavia ricevere retribuzione;
- di essere stata licenziata oralmente e senza preavviso in data 17.05.2013 senza nulla ricevere a titolo di indennità sostituiva del preavviso, né di TFR.
Premessa la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti, sosteneva il proprio diritto alla corresponsione delle differenze retributive maturate in costanza ed alla cessazione del predetto rapporto, ai sensi dell'art. 36 Cost., dell'art. 2099 c.c. e del CCNL di settore e quantificate in €
74.021,34, a titolo di lavoro straordinario, ferie, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso e per T.F.R..
Tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle domande come illustrate dalle Controparte_1 suesposte conclusioni.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo, Controparte_1 preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva, evidenziando la stessa non era mai stata titolare di alcuna impresa, né individuale né in forma società, né tantomeno di partita IVA;
nel merito, contestava in fatto e diritto la fondatezza della domanda, in ragione della natura autonoma ed occasionale della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Per effetto dell'integrazione del contraddittorio, si costituiva l' evidenziando come dovuta CP_2 la contribuzione non versata nel rispetto del termine quinquennale di prescrizione.
Espletata l'istruttoria orale – ammessa dal Giudice che precedeva il decidente –, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'udienza del
18.04.2024 – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3
c.p.c..
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della società convenuta per il periodo dal 28.01.2008 al 17.05.2013, e il riconoscimento delle voci retributive ut supra indicate.
2.1. Così definito il thema decidendum, e prima di ricordare il riparto degli oneri probatori, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente, avendo parte ricorrente individuato la sig.ra come datore di Controparte_1 lavoro.
Tale indicazione è sufficiente a radicare la legittimazione a contraddire in capo alla resistente, restando irrilevante, a tale fine, che la stessa non fosse titolare di un'impresa.
3. Ciò posto, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di