Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2024, n. 70
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Testo completo
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 100-1/2024 procedimento unitario
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati:
1. dott.ssa Rosangela Viteritti presidente;
2. dott.ssa Francesca Familiari giudice del.;
3. dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice;
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA DICHIARATIVA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE Sul ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale o controllata recante n. R.G. procedimento unitario 100-1/2024
Promosso da:
CCR Energia S.r.l., P. Iva n. 02803430780, con sede legale alla via Trieste, 1, Rende (CS), in persona del suo l.r.p.t., domiciliata presso lo studio legale dell'avv. Francesco Di Giorno del foro di Cosenza, che la rappresenta e difende;
CONTRO
Da Nunzia di La Greca Annunziata, P. Iva n. 04202800985, Contrada Serricella,
n.170/A, Acri (CS);
PREMESSO IN FATTO Con ricorso iscritto a ruolo in data 21.10.2024, la ricorrente ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale (ovvero, in subordine, della liquidazione controllata) a carico della debitrice, ritenendo sussistenti i presupposti a tal fine richiesti dall'art. 121 e s.s. d.lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di seguito C.C.I.I.)1.
1
L'intimata è rimasta contumace, cosicché, all'udienza del 28.11.2024, fissata per l'audizione delle parti, la causa è stata rimessa in decisione al collegio.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento nei termini che seguono.
Giova premettere che a seguito della riforma di cui al d.lgs. 5/2006 e al successivo
d.lgs. 169/2007, presupposti per la fallibilità sono dal punto di vista oggettivo l'insolvenza e dal punto di vista soggettivo l'essere il debitore un imprenditore che eserciti una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e gli imprenditori che dimostrino il possesso congiunto di tre stabiliti requisiti dimensionali già stabiliti dall'art. 1 R.D. 267/1942 e, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza, dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 14/2019, vale a dire: 1) un attivo patrimoniale, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
2) ricavi, in qualunque modo risultino, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro cinquecentomila. E' onere del debitore provare il possesso congiunto dei requisiti di non “fallibilità” già previsti dall'art. 1, co 2, R .D. 267/42 (tra le tante cfr. Cass. 1 dicembre 2016, n. 24548). Tale principio giurisprudenziale è stato recepito dal d.lgs. n. 14/2019 che ha sostituito la Legge fallimentare e che, all'art. 121, prevede che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applichino agli imprenditori che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d e si trovino in stato di insolvenza. Sulla base, inoltre, della formulazione attuale dell'art. 49, ult. comma C.C.I.I., che riprende il tenore dell'art. 15, ult. comma, L. Fall, non si può far luogo a dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare sia complessivamente inferiore ad €. 30.000: ciò all'evidente fine di evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi della procedura superino i ricavi
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