Trib. Treviso, sentenza 04/11/2024, n. 1869
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 5961/2022 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. D R Presidente relatore-estensore
Dott. S M Giudice
Dott. A P Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione giudiziale promosso con ricorso depositato in data
06/10/2022 da:
Parte_1
con l'avv. ARRIGO MARCO
c.f.: C.F._1
contro
Controparte_1
con l'avv. MOSCHETTA LORIS
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
La ricorrente premesso di aver contratto matrimonio con , in data Controparte_1
1
26.12.2016, in Macedonia del Nord, riferiva che in data 23.8.2020 era nata in
Montebelluna (TV) la figlia . Persona_1
Essendo venuto meno l'affectio coniugalis, la ricorrente concludeva per l'affidamento
condiviso della minore, collocazione della stessa presso di sé, prospettando turni di
responsabilità del padre con la minore che prevedevano anche un pernotto e una
contribuzione da parte del marito sia per il mantenimento della figlia che della moglie.
Si costituiva in giudizio il convenuto che in via preliminare sollevava questioni di
pregiudizialità in rito e nel merito chiedeva l'affidamento condiviso della minore, ad
entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, con turni di responsabilità
con la madre regolati dai Servizi sociali, assegnazione della casa coniugale ed obbligo
della madre di concorrere al mantenimento della figlia, con esclusione di un assegno a
suo favore.
Il Presidente sentite le parti ed acquisite informazioni presso i Servizi sociali
territorialmente competenti, rigettata la questione pregiudiziale sollevata dal convenuto
ed emetteva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
-autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-considerato il preminente interesse della figlia , affida temporaneamente la Persona_1
medesima al Servizio Sociale ULSS n. 2 distretto di Pieve di Soligo, con collocazione prevalente
presso la madre (temporaneamente nella struttura educativa come di seguito precisato);
dispone l'inserimento temporaneo della minore insieme alla madre in una struttura educativa
al fine di consentire al Servizio Sociale di:
- valutare la capacità genitoriale materna,
- garantire regolari incontri ed eventuali pernottamenti a casa del padre, con momenti che
siano inizialmente mediati da operatori della Comunità,
2
- sostenere un progetto di sostegno alla signora anche per il raggiungimento di una sua
autonomia personale.
Appena possibile e comunque entro il 30.4.2023, fatte salve eventuali proroghe su motivata
richiesta del Servizio, il Servizio Sociale presenterà una relazione con cui in particolare si
esprimerà circa le capacità genitoriali della madre, circa la possibilità della madre di offrire alla
figlia un'adeguata sistemazione logistica, e proporrà una regolamentazione della
frequentazione della minore con il padre e la famiglia paterna.
Pone a carico del convenuto, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia , Per_1
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