Trib. Verbania, sentenza 29/11/2024, n. 135
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Testo completo
N. 1288/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 30/05/2024, da:
(C.F. , nata a [...] il [...], e residente in Parte_1 C.F._1
Arizzano (VB) in via Nuova Intra Premeno n. 78,
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente in Parte_2 C.F._2
Arizzano (VB) in via Nuova Intra Premeno n. 78,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Roberto GENTINA (C.F. ) presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania in via XXV aprile n. 50, giusta procura rilasciata in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
DICHIARARE la separazione personale tra i coniugi, ordinando all'Ufficiale di stato civile di
Arizzano di procedere all'annotazione del provvedimento, obbligandoli al reciproco rispetto tra loro
Per_ e verso la LI minore assecondando, in considerazione dell'età adolescenziale, la sua volontà
2) DISPORRE che la casa coniugale sia assegnata al marito, il quale dovrà provvedere al pagamento del canone di locazione, delle utenze, della tari e di ogni altra spesa afferente a decorrere dal mese successivo a quello in cui la moglie inizierà a vivere in altra abitazione;
3) DISPORRE che la IG possa accedere alla casa coniugale, anche dopo la Parte_1
separazione, al fine di prelevare i suoi effetti personali e quelli della LI;
4) ACCERTARE che i coniugi hanno già provveduto alla divisione delle risorse finanziarie, sono reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico e rinunciano a qualsiasi pretesa di carattere alimentare, puntualizzando che non hanno altre pretese da far valere uno nei confronti dell'altro in relazione a qualsiasi situazione pregressa;
Per_ 5) AFFIDARE la LI minore ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocazione presso l'abitazione della madre. Nei giorni di scuola la LI trascorrerà con il padre la pausa pranzo e il pomeriggio sino alle ore 18,30, allorquando dovrà essere accompagnarla dalla madre.
Per_ Nei fine settimana resterà con la madre, salvo diverso accordo tra i genitori, anche in considerazione alle esigenze lavorative dei