Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 44

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 44
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 44
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 11.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8209 /2023 R.G. promossa da:
NI SC con il patrocinio dell'avv. UVA SAVERIO
RICORRENTE

contro

:
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI IA VE S.r.l. con il patrocinio dell'avv. Federico Monni
VE ARTE E TRADIZIONE S.r.l. con il patrocinio dell'avv. Katia Giuliani
VE RELIGIOSI S.r.l. in liquidazione con il patrocinio dell'avv. Katia Giuliani
VATICAN SOUVENIRS S.r.l. con il patrocinio dell'avv. Katia Giuliani
MOSAICI ARTISTICI S.r.l. in liquidazione con il patrocinio dell'Avv. Elisabetta Giovanardi Pezzaioli
LORENZO VE con il patrocinio degli Avv.ti Simona Benvenuto e IG Cardamone
ALESSANDRA VE con il patrocinio dell'Avv. Amilcare Buceti
LUIGI VE
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con il patrocinio dell'Avv. Emanuele Poretti
RESISTENTI nonchè
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE VE TOUR OPERATOR S.r.l.
PIETRO VE
RESISTENTI contumaci
OGGETTO: Opposizione L. 92/2012 cd. Legge Fornero
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.1 co.51 L. 92/12, depositato il 8.3.2023, IC ES ha proposto opposizione avverso l'ordinanza resa in data 6.2.2023 con la quale il Tribunale di Roma, all'esito della fase sommaria di cui all'art. 1 comma 47 L. 92/2012, aveva respinto il ricorso proposto dalla lavoratrice avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato in data 17.9.2021 dal datore di lavoro RI VE in liquidazione.
A sostegno dell'opposizione, la ES ha premesso in fatto: che la famiglia VE, svolge storicamente, nella zona di Piazza San PI, attività di commercio di opere di arte sacra, artigianato artistico, gioielli, pubblicazioni di carattere storico-turistico, rosari, monete e souvenir di ogni genere nonché gestisce un laboratorio che produce e vende opere musive;
che nel corso del tempo a tali attività si sono aggiunte anche attività di bar/ristorante, di organizzazione e vendita di tour/visite per la città nonché di affitto di immobili di proprietà in zona San PI ai dipendenti ed ai turisti con servizi di B&B;
che tali attività sono state svolte da una serie di società, tutte costituite ed amministrate inizialmente da LO VE e dalla moglie NN RU e, successivamente, anche dai figli ND, IG e PI;
che la ricorrente iniziò a lavorare per la famiglia VE sin dal 1992;
che in particolare venne assunta da RI VE in data 15 gennaio 1992, con inquadramento nel 3° Livello e mansioni di impiegata;
che, sin dalla assunzione, aveva svolto le mansioni di Direttrice del negozio sito in Piazza Pio XII n. 1/2, occupandosi di tutte le attività e gestendo ogni e qualsiasi problematica emergesse, dall'apertura e chiusura del negozio e della cassaforte, alla sistemazione delle merci, al controllo delle casse e degli incassi;
che ella si occupava, altresì, della gestione del personale di RI VE S.r.l., organizzando i turni, affidando le mansioni e accordando ferie e permessi, nonché della
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gestione amministrativa del personale della San PI 2000 S.r.l. e della VE RT e
IZ S.r.l.;
che la sede di lavoro era il negozio sito in Piazza Pio XII (sede della datrice di lavoro RI VE S.r.l.) ma spesso le veniva richiesto di recarsi presso il negozio sito in Via Paolo VI (sede della VE RT e IZ S.r.l.) o in quello sito in
Via della Conciliazione (sede della IC IC S.r.l.) per occuparsi di promuovere la vendita della merce giacente in magazzino;
che nel corso del 2007, pur rimanendo formalmente alle dipendenze della RI VE S.r.l., veniva trasferita stabilmente presso il negozio di Via Paolo VI (sede della VE RT e IZ S.r.l.) e, contestualmente, le veniva riconosciuto il 2° Livello;
che presso tale negozio la ricorrente svolgeva le mansioni di Responsabile della cassa nonché gestiva il settore “Preziosi”
(oggetti in oro e argento);
che nel 2013 veniva nuovamente trasferita presso il negozio di
Piazza Pio XII (sede di RI VE S.r.l.) dove svolgeva la mansione di Responsabile della gestione dei “Preziosi”, occupandosi dell'acquisto, del deposito e dei prezzi degli oggetti d'oro e d'argento;
che, nel contempo, le venne assegnato anche l'incarico di
Responsabile della VE OU RA S.r.l. (che aveva sede nel medesimo locale sito in
Piazza Pio XII) gestendo la cassa, intrattenendo i contatti con le agenzie, ideando e organizzando servizi aggiuntivi offerti ai turisti e supervisionando l'attività delle altre colleghe;
che nel corso del rapporto di lavoro, inoltre veniva chiamata a sostituire, in caso di necessità, il personale della IC IC S.r.l. presso il negozio sito in Via della
Conciliazione e quello della VE LI S.r.l., annesso a quello della RI VE
S.r.l.;
di essere sempre stata eterodiretta da LO VE, dalla moglie NN RU e dai figli ND, IG e PI;
che, al pari di tutti gli altri dipendenti, aveva prestato
l'attività lavorativa indistintamente e contemporaneamente per tutte le società facenti parti del c.d. “Gruppo VE”;
che in data 17.9.21 RI VE S.r.l. in liquidazione le comunicava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per asserita “impossibilità di continuare l'attività sociale” alla luce dell'emergenza “Covid” e delle disposizioni governative;
che oltre a lei, venivano licenziati gli altri 10 dipendenti di RI VE ed in data 3.1.2022 VE RT e IZ S.r.l. licenziava n. 4 dipendenti e VA
Souvenirs S.r.l. n. 3 dipendenti;
che in data 10.11.2021 veniva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale la lavoratrice, a fronte dell'integrale pagamento dell'importo complessivo di € 50.301,00, rinunciava ad ogni e qualsiasi pretesa direttamente
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o indirettamente riconducibile al rapporto di lavoro intercorso;
che il suddetto verbale prevedeva il pagamento dell'importo complessivo in tre rate di cui la prima di € 6.005,00 contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, altra di € 10.060,00 entro e non oltre il 15 dicembre 2021 ed il saldo di € 40.241,00 entro e non oltre il 30 giugno 2022, stabilendo le parti che, in caso di mancato pagamento, la dipendente avrebbe potuto richiedere
l'adempimento forzato o ritenere risolto l'accordo ed agire di nuovo per i titoli di cui al verbale stesso;
che RI VE non corrispondeva l'importo di € 10.060,00 entro la data prevista sicchè la lavoratrice ribadiva l'impugnazione del licenziamento, offriva la prestazione lavorativa e sollecitava il pagamento di tutte le somme alla stessa dovute.
Assumendo poi in diritto: la risoluzione dell'accordo sottoscritto in data 10 novembre
2021 per inadempimento del datore di lavoro;
la sussistenza di un unico centro
d'imputazione del rapporto di lavoro e, dunque, la codatorialità con tutti i convenuti;
la
ES ha dedotto l'illegittimità del licenziamento irrogato rilevando: a) l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo, non essendo cessata l'attività imprenditoriale e commerciale del Gruppo VE e delle imprese convenute e ben potendo la ricorrente essere ricollocata presso altre imprese del gruppo;
b) la violazione della legge n. 223/1991 e/o, comunque,
l'arbitraria individuazione dei lavoratori da licenziare.
Ciò posto, la ricorrente censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva escluso l'esistenza di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro, sostenendo
l'erronea valutazione delle circostanze di fatto allegate dalla ricorrente, l'omesso esame della documentazione agli atti e l'ingiustificata mancata audizione di informatori.
Rileva in particolare: che la ritenuta recente conflittualità fra i convenuti sarebbe totalmente irrilevante rispetto a quanto verificatosi nei primi 20 anni di rapporto;
che la stessa sussistenza di rivendicazioni reciproche tra società e tra società e persone fisiche dimostrerebbe anzi la assoluta commistione di interessi e patrimoni;
che a differenza di quanto affermato dal primo giudice, le sedi delle resistenti sono solo apparentemente diverse, considerato che RI VE S.r.l. e VE LI S.r.l. operavano nel medesimo locale al quale si accedeva rispettivamente da Piazza Pio XII n. 1/2 (sede legale di RI VE) e da Largo del Colonnato n. 5 (sede legale di VE LI S.r.l.) e che VE OU RA, pur avendo sede legale in Vicolo del Farinone n. 23, svolgeva la propria attività unicamente nel medesimo locale di Piazza Pio XII n. 1/2 - Largo del
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Colonnato n. 5;
così come VE RT e IZ e VA Souvernis svolgono tutt'ora la propria attività nel medesimo locale al quale si accede da due ingressi: Via Paolo VI (sede legale di VE RT e IZ) e Piazza del Sant'Uffizio n. 5 (sede di VA
Souvenirs S.r.l.);
che il giudice della fase sommaria aveva totalmente ignorato la missiva datata 23 luglio 2020 con la quale LO VE, amministratore di RI VE, dava atto che la ricorrente negli ultimi anni aveva collaborato anche nel “settore Organizzazione e
Gestione di OU Turistici”, attività questa svolta non già dal datore di lavoro RI
VE S.r.l., bensì dalla VE OU RA;
che ancora dal depliant “VE Mosaic Art
Gallery Religious Articles”, depositato in atti, emergerebbe chiaramente l'esistenza di “due poli di vendita” “VE RT e IZ” in Via Paolo VI e “RI VE” in Piazza
San PI, confermando così l'unicità dell'attività imprenditoriale e la comunione e commistione di interessi;
circostanza questa che emergerebbe anche dall' estratto del sito internet www.savellireligious.com, nonché dall'istruttoria qualora fosse stata correttamente ammessa;
che inoltre aveva errato il giudice della prima fase rilevando che la ES non avrebbe contestato la cessazione dell'attività lavorativa, avendo invece la ricorrente espressamente allegato che l'attività di vendita di articoli religiosi e oggetti d'arte, così come quella relativa ai tour e alle visite guidate, era proseguita in capo alle altre società riconducibili al Gruppo VE.
Sulla scorta di tali allegazioni, rilievi e motivi di opposizione, la ES ha concluso chiedendo che, in riforma dell'impugnata ordinanza, previo accertamento
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