Trib. Roma, sentenza 13/05/2024, n. 5546
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Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 27953/2023 R.G.
TRA
TERZI TAMARA, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Aurisicchio e dall'avv. Katia Ranalli per procura allegata al ricorso,
- ricorrente -
E
COOPERATIVA SOCIALE NU AI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio Ivella, dall'avv. Maria Astuto e dall'avv. Maria Antonietta Stefanucci per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente - E
FORMAITALIA s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: impugnativa di licenziamento con richiesta di reintegra ex artt. 415, 416, 441 bis c.p.c. – risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti costituite, come nei rispettivi atti difensivi, nei verbali di causa e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 settembre 2023 la ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della cooperativa convenuta dal 16 gennaio 2020 al 31 gennaio 2023 in qualità di socio lavoratore, inquadrata al livello C2 del C.C.N.L. cooperative sociali, con mansioni di operatore sociosanitario (OSS), dapprima con contratto di lavoro
a tempo determinato e, a decorrere dal 22 febbraio 2022, a tempo indeterminato, sebbene il rapporto associativo sia stato soltanto fittizio, ha
impugnato il licenziamento senza preavviso intimatole il 31 gennaio 2023 per insussistenza del fatto contestato. In particolare la ricorrente, rilevato che il fatto giuridico addotto quale causale del recesso consiste nell'invalidità del titolo abilitante alla mansione di OSS – specificamente, l'attestato professionale prodotto in sede di assunzione –, ha dedotto l'assenza di criteri di imputazione soggettiva per incolpevole mancata conoscenza della non autenticità del titolo abilitante, a lei rilasciato a seguito di corso di formazione professionale a pagamento;
inoltre, ha lamentato la violazione dell'obbligo di repêchage, non avendo la parte datoriale provato ad adibirla a mansioni diverse, eventualmente anche inferiori, come da lei richiesto dopo l'irrogazione dell'atto espulsivo.
Peraltro, il rilascio di un attestato professionale non abilitante ha determinato un danno patrimoniale, in misura pari ai costi sostenuti per frequentare i relativi corsi, direttamente imputabili alla società convenuta secondaria per l'importo complessivo di € 4.380,00. Alla stregua di queste premesse e rilevato altresì che con il medesimo atto è stata disposta sia l'esclusione dal rapporto associativo, che il recesso dal rapporto di lavoro, la ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via principale: accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa:
1. la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex tunc;
2. l'inesistenza e/o l'inefficacia della delibera di esclusione da socio del 31.01.2023;
3. l'illegittimità del licenziamento intimato il 30.01.2023 dalla COOPERATIVA SOCIALE NU AI , in persona del l.rp.t., alla Sig.ra MA ZI, in quanto illegittimo ex art. art. 3, comma 2. Dlgs 23/2015 e smi, e, per l'effetto, annullarlo, ordinando alla COOPERATIVA SOCIALE NU AI, in persona del l.r.p.t.:
4. di reintegrare la ricorrente Sig.ra MA ZI nel posto di lavoro in mansioni riconducibili al livello e categoria di inquadramento di assunzione ovvero anche inferiori ai sensi dell'art. 2103 c.c., 2 comma, nonché 6° comma c.c. per la conservazione dell'occupazione;
5. condannandola essa resistente principale al pagamento in favore della ricorrente di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari ad € 1.272,11 mensili – o di quella ritenuta di giustizia -, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima prevista pari a 12 mensilità in considerazione dei fatti come occorsi e del comportamento della convenuta anche in sede di negoziazione assistita, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il medesimo periodo, il tutto oltre rivalutazione e interessi legali come per legge;
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➢ In via subordinata, previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento e della conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, il diritto della Sig.ra MA ZI, ad usufruire di un periodo di aspettativa decorrente dall'accertamento della inidoneità del titolo abilitativo in atti fino all'ottenimento del nuovo titolo previsto per il mese di ottobre 2023 p.v. che ci si riserva espressamente di produrre. Per l'effetto, ordinare alla COOPERATIVA SOCIALE NU AI, in persona del l.rp.t., il ripristino/riattivazione del rapporto di lavoro con la ricorrente Sig.ra MA ZI a far data dall'ottenimento dell'idoneo titolo abilitativo con conseguente condanna della società datrice in persona del l.r.p.t. alla corresponsione delle retribuzioni maturate da tale data fino a quella dell'effettiva riammissione in servizio ed al versamento della corrispondente contribuzione;
In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, l'illegittimità del licenziamento intimato il 30.01.2023 dalla COOPERATIVA SOCIALE NU AI , in persona del l.rp.t., alla Sig.ra MA ZI, e per l'effetto, condannare essa resistente principale al pagamento in favore della ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 8, l. 604/1966 nella misura massima di mensilità consentita dalla legge in considerazione dei fatti come occorsi e del comportamento della convenuta anche in sede di negoziazione assistita;
In via principale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il risarcimento dei danni patrimoniali pari ad € 4.380,00 subiti dalla ricorrente, Sig.ra MA ZI, e, per l'effetto, condannare la società convenuta secondaria, FORMAITALIA SRLS IN LIQUIDAZIONE, in persona del l.r.p.t, a risarcire alla ricorrente, Sig.ra MA ZI, la somma di € 4.380,00 – o altra ritenuta di giustizia- oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge nonché interessi moratori a decorrere dal deposito della domanda giudiziale ex art. 1284, 4° comma c.c.;
Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre interessi legali e moratori a decorrere dal deposito della domanda giudiziale ex art. 1284, 4° comma c.c.”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la cooperativa sociale Nuova Sair, in persona del legale rappresentante pro- tempore, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Non si è costituita, per contro, la Formaitalia s.r.l.s., la quale va, in via preliminare, dichiarata contumace. La causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione versata in atti in allegato agli scritti difensivi di entrambe le parti costituite, nonché con prova testimoniale.
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Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Il ricorso non è fondato e va rigettato. In via preliminare, in merito all'esclusione da socio – carica, invero, asseritamente solo formale e mai ricoperta –, disposta per i medesimi fatti di cui all'addebito disciplinare prodromico al licenziamento, la ricorrente, richiamando l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella pronuncia 5 dicembre 2022, n. 35678, ha dedotto la totale inesistenza della delibera di esclusione del 31 gennaio 2023, in quanto a suo dire solo citata nella lettera di licenziamento e, quindi, tamquam non esset, perché non comunicata neanche nel “contenuto minimo necessario a specificarne le ragioni - imposto, a pena di inefficacia, sia dalla disciplina generale di cui all'art. 2533 c.c., ai fini della decorrenza del termine di impugnazione, sia, per la gravità degli effetti che ne discendono, dalla disciplina speciale di cui alla l. 142/ del 2001, che la rende idonea ad estinguere contemporaneamente il rapporto associativo e quello lavorativo, insuscettibile di essere sostituito da altre forme di conoscenza comunque acquisita”. L'assunto attoreo è infondato, sotto due ordini di ragioni. Anzitutto, dalla lettura del provvedimento di recesso del 31 gennaio
2023 emerge che il contenuto minimo necessario per comprendere le ragioni dell'esclusione – la cui delibera è stata specificamente richiamata – è stato comunicato alla lavoratrice, in quanto corrispondente agli stessi motivi allegati a fondamento del licenziamento, sicché la ricorrente è stata posta in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa (cfr. doc. n. 7 del ricorso). Tanto più che, dalla lettura della delibera di esclusione, prodotta da parte resistente in allegato alla memoria di costituzione (cfr. doc. n. 12) si trae conferma sulla piena corrispondenza tra i motivi comunicati e il contenuto sostanziale della stessa. A ciò va aggiunto che l'indirizzo richiamato in ricorso si riferisce ai casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro discenda quale effetto legale dalla delibera di esclusione dalla cooperativa di lavoro. Per contro, nel caso di specie, successivamente alla delibera di esclusione, è stato anche adottato un atto formale di licenziamento, che ha per l'appunto richiamato la delibera di esclusione. A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come “L'estinzione del rapporto di lavoro del socio di società cooperativa può derivare
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