Trib. Perugia, sentenza 20/12/2024, n. 505
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA reddito di cittadinanza revoca per carenza della
In nome del Popolo italiano residenza ultradecennale
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 1114/2021 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
RI IJ (avv. Gianni Dionigi)
- ricorrente contro
PS (avv. Roberto Annovazzi)
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del
20.12.2024, la seguente
SENTENZA
1. AR HD si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato il
17.12.2021 per ottenere “l'annullamento” del provvedimento “RK2
68485480163-7 del 19/10/2021”, con cui l'IN le ha chiesto la restituzione dell'importo percepito nel periodo gennaio-giugno 2020 per
“revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza”. Ha riferito di risiedere nel territorio italiano “quantomeno dal 2010” come dimostrato dall'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Perugia, dai quali risulta cancellata nel periodo corrente dal 23.5.2013 al 3.5.2018, in quanto, avendo svolto costantemente (dal 2009 al 2019) attività di lavoro domestico presso diversi datori di lavoro è stata costretta a cambiare abitazione spesso e non aveva una residenza. Ha argomentato la sussistenza dei requisiti costitutivi della prestazione di cittadinanza in quanto “sostanzialmente” ha risieduto in modo continuativo per un decennio sul territorio nazionale.
l'assegnazione di un nuovo termine allo scopo e lo scrivente ha provveduto in conformità fissando l'udienza del 4.11.2022.
3. Costituitosi con memoria depositata il 17.10.2022, l'IN ha confermato la correttezza della pretesa di recupero che ha dichiarato di avere formulato sulla base dei dati anagrafici trasmessi dal Comune di Perugia ed ha sottolineato che anche dalle dichiarazioni contenute nel ricorso si trae conferma che la
AR, al momento della domanda amministrativa, non risiedeva da un decennio sul territorio nazionale ed in modo continuativo nell'ultimo biennio.
Ha disconosciuto, per carenza di data certa ed attendibilità, il valore probatorio della documentazione prodotta dalla ricorrente in senso contrario ed ha eccepito che la ricorrente, in ogni caso, non ha allegato e provato la sussistenza degli altri requisiti di natura socio-economica indispensabili ad ottenere la provvidenza.
4. Con provvedimento adottato all'esito dell'udienza del 4.11.2022, lo scrivente ha sollecitato le parti a produrre la domanda amministrativa di prestazione da cui la vicenda ha tratto origine e, dato atto della pendenza di questioni di legittimità costituzionale e conformità al diritto europeo (sollevate rispettivamente da App. Milano, ordinanza 31.5.2022 pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 28.9.2022 e Trib. Napoli, in funzione di G.U.P. 30.3.2022) delle disposizioni di legge in tema di reddito di cittadinanza nella parte in cui è esclusa l'erogazione della prestazione ai cittadini di stati non appartenenti all'U.E. che non siano residenti in Italia in modo continuativo da almeno un decennio di cui gli ultimi due in modo continuativo, stante il rilievo pregiudiziale delle decisioni indicate atteso che la ricorrente, al momento della domanda, non risultava residente in Italia da un decennio, ha disposto il rinvio della discussione all'udienza del 26.9.2023 con termine per note difensive.
5. Con nota del