Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 129

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 129
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 129
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39489/2023 vertente
TRA
(Roma, 18.9.1965) con il patrocinio Parte_1 dell'avv. Cristina Cioccia;

ricorrente
E
(Roma, 21.2.1965) con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Lorenzo Margiotta;
resistente nonché nei confronti di
(Roma, 29.4.1997) con il Controparte_2 patrocinio dell'avv. Lorenzo Margiotta;

Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2
CONCLUSIONI v. note di trattazione scritta per l'udienza del 9.11.2024

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con in data 18.9.1994;
ha Controparte_1
riferito che dalla loro unione erano nati i figli in data 29.4.1997 e CP_2 Per_1
in data 12.6.2000;
che nel 2022 i coniugi si erano separati consensualmente e che da allora non era ripresa tra loro la convivenza né si era mai ricostituita alcuna comunione di intenti;
ha chiesto di veder cessare l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI pari ad € 200,00 mensili, che egli versava CP_2
direttamente nelle mani della stessa, sul rilievo che la giovane avesse conseguito una borsa di studio per un dottorato di ricerca presso l'Università Cattolica del
Policlinico Gemelli di Roma, per un compenso di € 1.200,00 mensili per la durata di tre anni.
costituendosi unitamente alla LI formalmente citata in Controparte_1 CP_2
giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio ma ha formulato domanda di assegno divorzile, nella misura di € 250,00 mensili, a fronte del contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e quello comune;
ha inoltre chiesto che fosse mantenuto fermo il contributo paterno al mantenimento della LI . CP_2

1. STATUS
Può essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 18.9.1994, giacché è effettivamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.

2. RICHIESTE ECONOMICHE
Il ricorrente ha domandato la revoca del contributo al mantenimento previsto in favore della LI pari ad € 200,00 mensili, mentre la moglie e la LI si CP_2
sono opposte. Si premette che la LI delle parti, è legittimata Controparte_2
a prendere parte al presente giudizio di divorzio limitatamente alla manifestazione della volontà di ricevere l'assegno di mantenimento direttamente nelle sue mani;
quanto al merito della
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