Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 4

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi
Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile, con la sentenza n. 2250/2024, riguarda una richiesta di separazione personale consensuale da parte di due coniugi, che hanno presentato un ricorso congiunto. Le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione, evidenziando la mancanza di comunione materiale e spirituale e l'assenza di affectio coniugalis, elementi essenziali per la permanenza del vincolo matrimoniale. Il giudice ha esaminato le condizioni proposte dalle parti, riformulandole in modo da garantire il benessere dei figli minori e stabilendo diritti e doveri reciproci.

La risposta finale del giudice ha confermato la separazione, argomentando che la decisione fosse l'unica adottabile, data la situazione di crisi coniugale. Sono state stabilite condizioni specifiche riguardanti la custodia dei figli, l'assegnazione della casa coniugale e il mantenimento, con particolare attenzione al rispetto delle esigenze dei minori. Il giudice ha anche previsto la compensazione delle spese legali, sottolineando l'importanza di un accordo consensuale che tuteli gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 4
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

R.G.A.C. 2250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Francesco Campagna Giudice relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2250 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 19.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23/08/1978), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Fabio Gagliano, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Santa Caterina n. 107/D, ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: Parte_2
, nata a [...] il [...]) rappresentata e difesa, C.F._2 dall'avv. Elisabetta Nucera, giusta procura su foglio separato allegato in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Magna Grecia n. 4/B, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 07.08.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 22.10.2011;

-considerato che con decreto dell'01.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.11.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 16.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
1


“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;

-rilevato che con ordinanza del 27.11.2024 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, ostando all'accoglimento delle condizioni sottoscritte dalle parti la formulazione del punto 6 delle stesse, ed è stata fissata all'uopo l'udienza del 19.12.24, da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., per la riformulazione secondo legge della condizione succitata, dando termine alle parti sino al 18.12.24 per il deposito di note scritte;

-considerato che mediante il deposito di note scritte in sostituzione di udienza i rispettivi avvocati delle parti hanno riformulato la predetta condizione nei seguenti termini: “In ordine all''autovettura Nissan QASHQUAI targata EN702ZV, di proprietà del sig. ed in uso alla sig.ra per la gestione delle esigenze dei figli minori, Pt_1 Pt_2 si specifica che le parti, già in data 31.07.2024, hanno provveduto ad effettuare il passaggio di proprietà in favore della sig.ra ”;
Parte_2
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;

-esaminata la documentazione prodotta;

-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 22.10.2011;
b) dal matrimonio sono nati due figli, Per_1 Per_ (01.06.2013) ed (16.04.2017), entrambi minorenni;

-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;

-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.10.2024;

P.Q.M

.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 07.08.2024 da e così Parte_1 Parte_2 provvede:
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2 matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria parte II, serie A, u.1, n.577 anno 2011,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi