Trib. Roma, sentenza 05/06/2024, n. 6605

TRIB Roma
Sentenza
5 giugno 2024
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TRIB Roma
Sentenza
5 giugno 2024

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 05/06/2024, n. 6605
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 6605
Data del deposito : 5 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 32776/2022
R.A.C.C.
TRA
BR NE, con gli avv.ti Pierluigi Panici e Matteo Panici, presso il ci studio domicilia in Roma, via Germanico, n. 172
E
GI AV S.P.A., in persona del legale rappresentante, con gli avv.ti Luca Failla e Marcello Buzzini, domiciliato presso la Cancelleria di questo Tribunale
FATTO E DIRITTO

1. FA ER ha depositato -in data 20.10.2022- ricorso (iscritto a ruolo in data 21.10.2022) poi notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
”1. dichiarare la inefficacia e/o illegittimità e/o nullità del licenziamento intimato al sig. ER FA dalla società resistente in data 30.06.2022 e per l'effetto: In via principale:


2. disporre la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro ordinando la riammissione in servizio della ricorrente e condannare la resistente al pagamento in suo favore delle retribuzioni, sulla base di € 9.185,40 mensili (o sulla diversa somma ritenuta di giustizia) dal licenziamento al ripristino del rapporto a titolo di adempimento ovvero di risarcimento danni.

In subordine:


3. ordinare la reintegrazione della ricorrente nel proprio posto di lavoro e condannare la resistente al pagamento in suo favore delle retribuzioni, sulla base di € 9.185,40 mensili (o sulla diversa somma ritenuta di giustizia) dal licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, a titolo di adempimento ovvero di risarcimento danni. In ulteriore subordine:



4. dichiarare estinto il rapporto di lavoro e condannare la società resistente al pagamento in favore del ricorrente della indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge pari a 36 mensilità di retribuzione, o nella diversa misura stabilita dal Giudice. Con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate
”.

2. UI VA s.p.a., costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:
(i) in via preliminare: rigettare la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte Costituzionale ex adverso formulata;

(ii) nel merito, in via principale: rigettare integralmente le domande tutte proposte dal sig. FA ER e respingere il ricorso ex adverso proposto, anche allo stato degli atti, perché infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, assolvere UI VA S.p.A. da ogni e qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole;

(iii) in via subordinata, salvo il gravame, in caso di ritenuta illegittimità e/o inefficacia del licenziamento intimato al sig. FA ER comunque applicare esclusivamente le

conseguenze risarcitorie previste dall'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 23/2015 o dall'art. 4 dello stesso Decreto Legislativo nella misura minima o nella diversa ritenuta di giustizia in ogni caso inferiore alla misura massima, comunque confermando/dichiarando la risoluzione del rapporto di lavoro;

(iv) in via di ulteriore subordine e di eccezione di compensazione, sempre salvo il gravame: nella denegata ipotesi di ricostituzione del risolto rapporto di lavoro condannare il sig. FA ER a restituire a UI VA S.p.A., anche mediante compensazione totale o parziale rispetto alle somme alla stessa eventualmente dovute a titolo di indennità risarcitoria, quanto da lei già percepito a titolo di TFR e altre competenze di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione dal versamento alla effettiva restituzione, compensando altresì le eventuali indennità risarcitorie che UI VA S.p.A. fosse tenuta a pagare al ricorrente con ogni ulteriore reddito percepito da quest'ultimo successivamente al licenziamento, in forza di altri rapporti di lavoro e/o di collaborazione
e/o indennità di disoccupazione percepite, nella misura che risulterà accertata in corso di causa.”.

3. Acquisita la documentazione, ammessa prova per testi, è stato concesso il rinvio concordemente richiesto “per determinare il contenuto di un eventuale accordo” sicché, preso atto del persistere della controversia, sono stati esaminati i testi introdotti dalle parti, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione alla odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.

4. FA ER, dipendente della UI VA S.p.A. con mansioni di “Italy Food Service Business Area Manager” a far tempo dal 14.5.2018, è stato licenziato per motivo oggettivo con lettera del 30.6.2022 (in atti), ove è scritto quanto segue:
La funzione Sales di VA, in cui Lei opera in qualità di Food Service Business Area Manager Roma è stata interessata di recente da importanti modificazioni, giustificate dall'esigenza di conseguire una maggiore efficienza dei processi e un contenimento dei costi, coerentemente con le strategie di sviluppo del business di VA nel sempre più complesso
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