Trib. Matera, sentenza 14/05/2024, n. 447
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Testo completo
N. R.G. 1011/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1011/2016, avente ad oggetto
“prelazione e riscatto agrario ex art. 7 Legge 817/1971”, promossa da:
TE NI (C.F. TDNNT68H53E147K), con il patrocinio dell'avv. Salvatore Cilifrese, elettivamente domiciliata presso il difensore, indirizzo telematico
ATTRICE contro
PI RI (C.F. PRRMR61C16L418V), con il patrocinio dell'avv.
Gino Pellegrini, elettivamente domiciliato presso il difensore, indirizzo telematico
CONVENUTO
GR NO - contumace
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite concludono come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle
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ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, DO TT evocava in giudizio ON IO e ON EN, al fine di esercitare il diritto di riscatto agrario ex 7 Legge 817/1971 sul fondo rustico ubicato in agro di
Grassano alla contrada Acquasalsa, meglio indicato in atti, che ON IO aveva acquistato da ON EN, proprietario venditore, con atto pubblico a rogito notaio Nobile del 21.05.2015.
A sostegno della domanda, l'attrice assumeva: di essere titolare di un'azienda agricola sita in Grassano alla c.da Acquasalsa a conduzione prevalentemente familiare;
di essere regolarmente iscritta da molti anni alla Unione Italiana
Mezzadri e Coltivatori Diretti, all'Associazione di categoria agricola, sede regionale di Matera, nonché alla Camera di Commercio di Matera – settore agricolo- coltivatore diretto;
di non aver venduto negli ultimi anni nessun fondo rustico;
che pertanto, doveva intendersi ad ogni effetto di legge “coltivatore diretto”. Precisava l'attrice che, contratto preliminare di compravendita del
10.03.2015, il sig. ON EN si impegnava a vendere a ON IO la proprietà immobiliare indicata in atti;
il fondo rustico oggetto del detto contratto era intersecato da due strade che di fatto spezzettavano il fondo in tre parti separate;
il fondo del ON era adiacente solo ad una delle tre parti in cui si divideva il fondo del ON;
l'intera azienda della DO, invece, era perfettamente adiacente a tutte le parti che costituivano il fondo compravenduto senza nessuna interruzione che potesse far venir meno il proprio diritto di prelazione.
Aggiungeva che, con raccomandata del 12.03.2015, il ON inviava copia del contratto preliminare alla DO, ai sensi degli artt. 8 legge 590/1965 e 7 legge 817/71;
l'odierna attrice, tempestivamente, con raccomandata del
18.03.2015, indirizzata a ON EN e ON IO, palesava la propria volontà di acquistare il fondo rustico oggetto del contratto preliminare sottoscritto tra i due;
il ON e il Perrone, con atto pubblico del 21.05.2015 del notaio dott. Vito Nobile procedevano alla stipula del contratto definitivo di compravendita, non curandosi della volontà della DO di voler esercitare il diritto di prelazione nella sua qualità di confinante. Pertanto, l'attrice intendeva
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esercitare il diritto di riscatto del fondo rustico compravenduto, dichiarando di essere disponibile a versare il prezzo di compravendita pagato pari a €
80.000,00, essendo in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi legittimanti
l'azione di riscatto agrario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 03.11.2016, si costituiva in giudizio ON IO, contestando la pretesa avversaria sul rilievo che anch'egli era coltivatore diretto confinante e che non sussistevano le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del diritto di riscatto, in
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