Trib. Verona, sentenza 22/11/2024, n. 2700

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 22/11/2024, n. 2700
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 2700
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

V.G. 6559/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. M V PRESIDENTE E REL
Dott.ssa C D M GIUDICE
Dott.ssa V M GIUDICE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70, con ricorso iscritto in data
10/05/2024
DA
, nato a [...] il Parte_1
04/01/1974, CF , rappresentato e difeso dall' avv. C.F._1
TURRI GINO come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
, nata a [...] il [...], CF CP_1
rappresentata e difesa dall' Avv.to CARMAGNANI C.F._2
1
TOMMASO , come da mandato in atti, c/o il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
come meglio specificate con nota di trattazione scritta del 18.06.2024, che si
riportano di seguito:

1.dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di
Valeggio sul Mincio (VR) in data 20.08.2016 tra i sigg.ri e CP_1
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune Parte_1
di Valeggio Sul Mincio (VR) al n. 27 parte I, ufficio 1, anno 2016;

confermarsi l'assegnazione della casa coniugale di proprietà esclusiva del
sig. con tutti gli arredi e corredi sita in Valeggio Sul Mincio, Parte_1
Via S. Pietro n. 7 identificata catastalmente alla cat. A/7, Cl. 4, rendita euro
406,71 alla sig.ra la quale conviverà con il figlio minore CP_1
;
Persona_1

2.il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori Persona_1
che eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale con delega
per l'ordinaria amministrazione alla madre, con la quale il minore conviverà;

il padre sig. avrà il diritto-dovere di trascorrere con il figlio Parte_1
2
minore le seguenti giornate: a) dal venerdì sera ore 19.00 alla domenica sera
ore 21.00 a weekend alternati;
un pomeriggio alla settimana, quando il figlio
rimarrà con il padre nel weekend, mentre la settimana successiva due
pomeriggi alla settimana.

4.Sempre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici educativi
del figlio e professionali dei genitori;

b) per quanto riguarda le festività: il figlio trascorrerà con il padre una
settimana durante le vacanze di Natale (dal 24 al 30 dicembre o dal 31 al 6
gennaio ad anni alterni con la madre);
3 giorni a Pasqua sempre ad anni
alterni tra i genitori e, durante le vacanze estive, il padre avrà il diritto-dovere
di tenere con sé il figlio minore per un periodo di 15 giorni, anche non
consecutivi, comunicando il periodo estivo di ferie alla madre entro il 31
maggio di ogni anno.

5.il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo Parte_1