Trib. Catania, sentenza 16/02/2025, n. 737

TRIB Catania
Sentenza
16 febbraio 2025
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TRIB Catania
Sentenza
16 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Catania, nella persona del giudice del lavoro Marco A. Pennisi. Le parti in causa sono K.G.S. Servizi s.r.l. unipersonale in liquidazione e l'INPS, con l'Agenzia delle Entrate Riscossione come terzo interveniente. La società ricorrente ha contestato un avviso di addebito dell'INPS, sostenendo vizi formali nella notifica e l'inesistenza giuridica dell'atto, oltre a contestare il merito della pretesa creditoria. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura e ha contestato le doglianze nel merito.

Il giudice ha dichiarato l'opposizione inammissibile, evidenziando l'inesistenza della procura alle liti, che non era stata correttamente prodotta al momento del deposito del ricorso. Inoltre, ha ritenuto infondate le contestazioni relative ai vizi formali della notifica, affermando che l'atto era stato notificato in modo valido e che le doglianze sul merito non potevano essere riesaminate, essendo già state oggetto di un precedente giudizio. La sentenza ha quindi condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, confermando la legittimità dell'avviso di addebito impugnato.

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 16/02/2025, n. 737
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 737
Data del deposito : 16 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 21.2.2025 con il deposito di note nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5633/2022 R.G,
PROMOSSA DA
K.G.S. Servizi s.r.l. unipersonale in liquidazione (04124230873), con sede in Aci Castello (CT) Via
Rimini n. 22, in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., e ID GI, c.f.
[...], nato a [...] il [...], rappresentati e difesi dagli avv.ti Rosario Pizzino ed Alessandro Cardillo, elettivamente domiciliati in Catania Via G. D'Annunzio n. 77, presso lo studio dell'avv. Rosario Pizzino;
Opponenti
CONTRO
INPS - Istituto Nazionale Della Previdenza Sociale, c.f. 80078750587, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura sede provinciale I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza e dall'avv. Pier Luigi
Tomaselli per procura generale alle liti, rep. 37590 del 23.1.2023 notaio R. Fantini di Roma;
Opposto
E CONTRO
ADER - Agenzia Delle Entrate Riscossione, con sede in Roma via G. Grezar 14, c.f. 13756881002, in persona del procuratore speciale p.t., Giordano Fabio, in virtù di procura speciale rilasciata dal
Presidente dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 1.10.2021, in notaio dott. Andrea De Nicola di Roma - Repertorio N. 177893, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Randazzo per procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, via Asiago n. 53; Opposto
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2022, IU GI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. di KGS Servizi S.r.l. unipersonale in liquidazione, ha adito il Tribunale di Catania,


in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59320220000313859000, per il complessivo importo di € 14.321.096,17, che trae origine dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2100.30/12/2013.0332521, con cui l'INPS – Direzione
Provinciale di Catania ha ricondotto al lavoro subordinato alcuni co.co.pro. stipulati dalla società ricorrente per la gestione del proprio call center, verbale oggetto di impugnazione parzialmente accolta con sentenza n. 1414/2021 del Tribunale di Catania – Sez. Lav., avverso la quale è stato proposto appello iscritto al n. 719/2021 RG.
A sostegno dell'opposizione, parte ricorrente ha rilevato: la sussistenza di vizi del procedimento notificatorio (assenza di relazione di notifica;
utilizzo, per la trasmissione del messaggio pec, di un account di posta elettronica certificata non registrato presso l'IPA; mancata attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico;
mancanza di sottoscrizione con firma digitale del funzionario dell'ente impositore della copia informatica trasmessa;
violazione delle direttive Inps riguardanti la corretta redazione del messaggio pec contenente l'avviso di addebito); la nullità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 comma IV d.lgs. n. 46/1999; la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 27, comma I, L. n. 689/1981 ed art. 68,
d.lgs. n. 546/1992
; l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria per le ragioni riportate nell'atto di appello (che ritrascrive in ricorso) avverso la suddetta sentenza n. 1414/2021.
Parte opponente ha quindi così concluso: “Preliminarmente: inaudita altera parte, sospendere
l'esecutività dell'avviso di addebito I.N.P.S.-Direzione Provinciale di Catania, n.
59320220000313859000, notificato il giorno 11/06/2022, per il complessivo importo di €
14.321.096,17; Indi, in accoglimento della presente opposizione: In via principale: ritenere e dichiarare, per le ragioni esposte nei superiori punti A) - A.4), l'assoluta inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito I.N.P.S. - Direzione Provinciale di Catania, n. 59320220000313859000, comunicato - non notificato - il giorno 11/06/2022, per il complessivo importo di € 14.321.096,17 e, correlativamente, dell'atto stesso, dichiarandolo improduttivo di effetti giuridici e con il rigetto di ogni pretesa in esso contenuta;
In subordine, per le ragioni esposte nei superiori punti B) - C), ritenuto:

1. Che, in grado di appello, è pendente il giudizio di accertamento negativo relativo alle contestazioni elevate con il verbale unico di accertamento e notificazione n.

2100.30/12/2013.0332521 notificato dall'I.N.P.S.- Direzione Provinciale di Catania in data
16/01/2014; 2. che, in relazione ai rapporti di collaborazione oggetto del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2100.30/12/2013.0332521 notificato dall'I.N.P.S. - Direzione
Provinciale di Catania in data 16/01/2014, gli odierni concludenti non hanno commesso alcuna violazione od inadempienza della vigente normativa in materia di Lavoro, Previdenza ed Assistenza obbligatorie;

3. che, di conseguenza, l'avviso di addebito I.N.P.S.-Direzione Provinciale di Catania, n.

59320220000313859000, comunicato - non notificato - il giorno 11/06/2022, per il complessivo importo di € 14.321.096,17, adottato sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2100.30/12/2013.0332521 notificato dall'I.N.P.S.- Direzione Provinciale di Catania in data
16/01/2014, è illegittimo per carenza di presupposto;
dichiarare nullo e/o annullare l'avviso di addebito I.N.P.S.-Direzione Provinciale di Catania, n. 59320220000313859000, comunicato - non notificato - il giorno 11/06/2022, per il complessivo importo di € 14.321.096,17, perché affetto da vizi sostanziali e formali, carente di presupposto ed infondato in fatto e diritto, statuendo che nulla è dovuto dalla Società ricorrente all'Istituto resistente, ovvero, in subordine, ridurre al dovuto e provato il debito portato dall'atto impositivo impugnato. Emettere ogni consequenziale provvedimento di

Legge. Con vittoria di spese e compensi”.
Con decreto depositato il 15.7.2022 è stata fissata l'udienza per il 18.4.2023 e contestualmente è stata disposta la sospensione del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata il 3.4.2023 si è tempestivamente costituito l'INPS, il quale ha eccepito: 1)
l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura alle liti;
2) l'inammissibilità delle doglianze relative ai vizi formali ed alla notifica dell'avviso di addebito, in quanto tardivamente proposte oltre il termine di venti giorni (art. 617 c.p.c.), doglianze comunque infondate nel merito;
3) l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione, alla luce della normativa applicabile e della costante giurisprudenza richiamata in memoria;
4) nel merito, l'infondatezza delle doglianze relative al merito della pretesa creditoria, sul punto riportandosi in memoria le difese proposte dall'ente previdenziale in sede di costituzione nel giudizio di appello avverso la suddetta sentenza n. 1414/2021.
L'INPS ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso, ove non venga fornita prova della sua
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