Trib. Trani, sentenza 04/10/2024, n. 1634
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Testo completo
n.4826/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Trani, Eugenio
Carmine Labella, all'udienza dell'11/09/2024 – all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti – ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo, con riserva di motivazione ai sensi dell'art. 429 comma 1 c.p.c. – la seguente
SENTENZA nella presente controversia individuale di lavoro tra
VI NT -c.f.[...], con l'assistenza e difesa degli avv.ti CEROTTO FRANCESCO -c.f. [...], COGLIANDRO
MELISSA -c.f. [...]e FRANCESCHINI AGNESE -c.f.
[...];
-parte ricorrente-
e
JAVA QUEENS SRL -con l'assistenza e difesa dell'avv. DI PIERRO
DOMENICO -c.f. [...];
-parte resistente-
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e deduzioni nei verbali di udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 21/07/2021,
VI NT ha convenuto dinanzi a Questo Ufficio Giudicante la JAVA QUEENS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“NEL MERITO
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in via principale:
1) accertare e dichiarare la nullità del licenziamento per le ragioni dedotte in narrativa e per l'effetto ordinare a Java
Queens Srl la reintegra della sig.ra VI nel posto di lavoro, condannando la resistente al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice stabilendo un'indennità, commisurata sull'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento e sino a quello dell'effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità.
In subordine, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 I co. e 9 I co.,
d.lgs. 23/2015, accertata l'illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa, condannare la Java Queens, in favore della sig.ra VA VI, al pagamento di un'indennità non inferiore a 6 mensilità.
Sempre in via principale:
2) accertare e dichiarare che la ricorrente aveva ed ha diritto ad essere inquadrata e retribuita sin dall'inizio del rapporto, nonché liquidata, quale primo pasticcere, III livello retributivo, con riferimento al C.C.N.L. Turismo-Pubblici Esercizi e per
l'effetto
3) condannare – per la causale ed i titoli di cui in narrativa – la società resistente al pagamento in favore della sig.ra
VA VI, della complessiva somma di Euro 16.777,82, come meglio dettagliata in narrativa e nel conteggio elaborato dal dott. Roberto Di Iulio (doc. 22) parte integrante del presente elaborato ovvero di quella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo, come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
I.1. - A fondamento della propria domanda, la ricorrente ha dedotto che aveva lavorato alle dipendenze della società convenuta, presso il “Queens Caffè Bistrot”, con sede in Molfetta alla via Freemantle n. 19/1, assunta con contratto a tempo
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indeterminato pieno, con qualifica di “cuoca-pasticciera” ed inquadramento nel V livello del CCNL Pubblici Esercizi, dal
28/07/2018 al 16/09/2020, giorno del licenziamento;
che, malgrado la formale modifica del rapporto lavorativo da “full-time” in
“part-time” intervenuta dal 01°/05/2019, la stessa aveva sempre osservato il seguente orario lavorativo: 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 18:00, e nella giornata del sabato dalle ore 08:00/09:00 alle ore 19:00;
che, seppur formalmente inquadrata nel V livello del CCNL Pubblici
Servizi con qualifica di “cuoca pasticciera”, per l'intera durata del rapporto aveva sempre svolto le mansioni proprie del III livello;
che, a decorrere dal 09/03/2020 e fino al giorno del licenziamento, la ricorrente non aveva più lavorato, in quanto beneficiaria del Fondo d'Integrazione Salariale da Covid-19;
che, con lettera di contestazione disciplinare dell'11/08/2020, le era stato contestato un episodio di insubordinazione avvenuto in data
08/08/2020, allorquando la stessa avrebbe raggiunto
“telefonicamente il sig. NI TE e gridando, lo aggrediva verbalmente e poi anche per messaggi, contestando la sua qualità di amministratore unico nonché la sua libertà nella scelte relative alla gestione sociale della JAVA QUEENS s.r.l., esternando tali accuse anche pubblicamente, sulla pagina Facebook del Queens Caffè Bistrot e minacciando di agire “in altra sede” nei suoi confronti”;
che, malgrado le proprie giustificazioni, con successiva lettera raccomandata del 16/09/2020, la società datrice di lavoro le aveva comunicato l'intervenuto “licenziamento per giusta causa”.
La ricorrente ha aggiunto che, conseguentemente, ha agito in questa sede al fine di ottenere, in via principale, previo accertamento della nullità del licenziamento, la reintegra nel posto di lavoro con condanna al risarcimento del danno subito;
in subordine, previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa, la condanna al pagamento in suo favore di un'indennità non inferiore a 6 mensilità;
sempre in via principale, previo accertamento del
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rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, intercorso con la società convenuta dal 28/07/2018 al 16/09/2020, con le mansioni e secondo l'articolazione oraria specificate in ricorso, la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, come da conteggi analitici allegati al ricorso;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
II. - Con memoria difensiva del 26/02/2022 si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando preliminarmente
l'inammissibilità dell'avversa domanda di reintegra, la nullità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 414 c.p.c., nonché l'inapplicabilità del CCNL invocato;
nel merito, ha contestato l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'avversa domanda, insistendo nel suo rigetto.
III. - All'udienza del 15/02/2023, Questo Giudicante, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della lite, ha ammesso i mezzi istruttori.
IV. - Preliminarmente, devono essere disattese tutte le eccezioni preliminari sollevate dalla difesa di parte resistente, giacché destituite di fondamento.
IV.1. - Invero, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'avversa domanda di reintegra per errata elezione del rito processuale, ovverosia il rito ordinario ex art. 414 c.p.c. in luogo del “Rito Fornero” di cui alla l. 92/2012, giova evidenziare che il rapporto lavorativo in questione è sorto nel luglio 2018 e, dunque, nel vigore della disciplina di cui al d.lgs. 23/2015 (c.d.
Jobs Act – art. 11 “Rito applicabile 1. Ai licenziamenti di cui al presente decreto non si applicano le disposizioni dei commi da 48
a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92”);
di modo che, il rito ordinario azionato deve ritenersi correttamente applicato.
IV.2. - Parimenti priva di fondamento risulta l'eccezione di nullità dell'avverso ricorso per carenza del requisito di cui al
n. 4 dell'art. 414 c.p.c., ossia “per la totale inattendibilità ed incomprensibilità degli avversi metodi di calcolo”, con conseguente compromissione del diritto di difesa della resistente,
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dal momento che, invece, tanto l'oggetto della domanda, quanto il titolo posto a fondamento della pretesa creditoria, così come la quantificazione del credito rivendicato dalla ricorrente, sono desumibili dalle circostanze di fatto enunciate in ricorso e dai conteggi ivi allegati.
IV.3. - Infine, altrettanto destituita di fondamento risulta la doglianza relativa all'inapplicabilità del CCNL invocato dalla parte ricorrente, dal momento che trattasi dello stesso CCNL applicato dalla parte datoriale nel contratto di assunzione della lavoratrice.
Ne discende che le censure sollevate dalla parte resistente si traducono in questioni da esaminare nel merito.
V. - Passando, dunque, ad esaminare la domanda attorea nel merito, si ritiene