Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 41

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 41
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 41
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Roberta Nocella Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5134 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 instaurato dai ricorrenti:
nato a [...] il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'avv. Coppola Annafranca con studio in Roma, via G. Sirtori
n. 56, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
depositata il 25.10.24
E
nata a [...] il [...], con il patrocinio CP_1
dell'avv. CATANIA ANTONIETTA giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: ricorso (congiunto) in materia di disciplina della filiazione naturale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in via congiunta il 18.04.2024,
[...]
e (difesi da diversi difensori) hanno chiesto Parte_1 CP_1
all'intestato Tribunale – premesso che avevano intrattenuto un rapporto di
convivenza more uxorio presso l'abitazione di proprietà esclusiva della Sig.ra
in Roma, alla Via Aldo Manuzio n.97;
che dalla loro unione era CP_1
nata, il 26.09.2020, la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori;
che, a Per_1
causa di incompatibilità caratteriali la convivenza tra i due ricorrenti era
divenuta intollerabile, tanto che gli stessi avevano deciso di interrompere il
loro rapporto di convivenza con decorrenza dal mese di aprile 2022;
che la
Sig.ra viveva presso l'abitazione di sua proprietà esclusiva sita CP_1
in Roma alla Via Aldo Manuzio n.97, ed era impiegata presso Roma Capitale
con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione di c.a. € 1.200,00
mensili, come risultava dalle allegate dichiarazioni dei redditi, nonché era
gravata della rata mensile di € 484,34 per il mutuo trentennale ottenuto
nell'anno 2016 per l'acquisto della propria abitazione;
che il Sig. Parte_1
viveva presso l'abitazione di sua proprietà esclusiva, era assunto con contratto
a tempo indeterminato come guardia giurata e percepiva una retribuzione di
c.a. € 1.250,00, come risultava dalle allegate dichiarazioni dei redditi - di
disciplinare l'affidamento ed il mantenimento della loro figlia alle condizioni
di seguito indicate: “1) I ricorrenti regoleranno i propri rapporti all'insegna
del reciproco rispetto;
2) Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo Persona_2
le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre sita in Roma alla Via
Aldo Manuzio n.97;

3) Il Signor frequenterà la figlia osservando il seguente Parte_1
calendario:
- due pomeriggi a settimana in giorni fissi: lunedì e giovedì dalle ore 13:30
alle ore 19:30 con, a settimane alterne, il sabato dalle ore 10:00 alle ore
19:30. Nei giorni di frequenza della scuola, nei pomeriggi di spettanza del
padre, l'orario delle ore 13:30 potrebbe variare in dipendenza dell'orario di
uscita dall'edificio scolastico;

- durante le vacanze di Natale, di Pasqua ed estive, si osserverà lo stesso
calendario di cui sopra, con l'integrazione della specifica calendarizzazione
ad anni alterni nei giorni delle maggiori Festività, come riportato nel Piano
Genitoriale, e sempre dalle ore 13:30 alle ore 19:30;

- i pernottamenti della minore con il padre e la frequentazione per periodi
continuativi, così come
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