Trib. Salerno, sentenza 22/05/2024, n. 2697

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 22/05/2024, n. 2697
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 2697
Data del deposito : 22 maggio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in
persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero
d'ordine 452/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
US SI (C.F. [...]), rappresentato e difeso
dall'avv.to Giuseppe Bisantis giusta procura alle liti agli atti, elettivamente
domiciliato in Capaccio, Via Ermes n. 21;
- Opponente-

CONTRO

IFIS NPL INVESTING S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Marco Pesenti ;

-Opposta-

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato, OS SO ha proposto
opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3240/2019 del Tribunale di Salerno,
avente ad oggetto la condanna dell'odierno opponente al pagamento in favore della
Banca Ifis S.p.A di € 10 .118,38, oltre interessi e spese della procedura monitoria, per
lo scoperto maturato in relazione alla pratica n. 3861631.
Parte opponente eccepiva preliminarmente la carenza dei presupposti per
l'emissione del Decreto Ingiuntivo, lamentando la mancanza dei requisiti di certezza,
liquidità ed esigibilità del credito di cui agli artt. 633, 634 c.p.c. e art. 50 TUB.
Nel merito, premessa l'erroneità della ricostruzione fattuale offerta dalla banca
ricorrente, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della cessionaria e nel merito
contestava il quantum richiesto avendo pagato la somma richiesta.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del Decreto
Ingiuntivo. Chiedeva, in via istruttoria, disporsi CTU contabile per la corretta
ricostruzione del rapporto.
Con comparsa depositata in data 21/07/2020, si costituiva in giudizio Ifis Npl Spa
che, contestando in fatto ed in diritto le difese avversarie, chiedeva il rigetto
dell'opposizione e la conferma del Decreto Ingiuntivo, previa concessione della
provvisoria esecuzione. Deduceva in via preliminare: - concedere la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta
fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648
c.p.c.
;
nel merito, respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto
infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella comparsa
condannando l'opponente al pagamento, in favore di IFIS NPL S.p.A. dell'importo
di Euro 10.118,38, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente
stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo.
Instaurato il contraddittorio, accolta la richiesta di concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma non contestata
pari ad euro 8.558,89, veniva assegnato a parte opposta il termine di 15 giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. La causa, all'udienza del 1.2.2024
veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione proposta non è fondata e pertanto non può trovare accoglimento .
Preliminarmente non può revocarsi in dubbio la legittimazione attiva in capo alla
cessionaria opposta.
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito,
ha l'onere di provare la titolarità del credito ceduto;
onere che la più recente
giurisprudenza di legittimità distingue a seconda che sia contestata l'esistenza
dell'operazione della cessione in se o la riconducibilità del singolo credito
controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione. Difatti, la Cassazione
distingue le due ipotesi precisando che: i) quando le contestazioni riguardino
unicamente l'inclusione del credito controverso ella singola operazione di cessione,
la parte che agisce in giudizio non è tenuta a provare l'esistenza del contratto di
cessione mediante sua produzione in giudizio (su punto, opera infatti il principio di
non contestazione ex art. 115 co. 2 c.p.c.) ma unicamente il suo oggetto (ossia la
corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano
i crediti oggetto della cessione) risultando a tal fine sufficienti le indicazioni
contenute nell'avviso di cessione dei crediti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (ma
imponendosi il deposito del contratto di cessione quando manchino indicazioni
specifiche e determinate sulle caratteristiche dei crediti ceduti);
ii) contrariamente
quando oggetto delle contestazioni del debitore ceduto è l'esistenza dell'operazione
di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi