Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2024, n. 2912

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/11/2024, n. 2912
Giurisdizione : Trib. Torre Annunziata
Numero : 2912
Data del deposito : 13 novembre 2024

Testo completo


N. 3593/2023 R.G.

Tribunale di Torre Annunziata
Prima sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa M R B presidente dott.ssa M C giudice relatore dott.ssa R C giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3593/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] in data [...] e , Parte_1 Parte_2
nata a [...] in data [...], entrambi elettivamente domiciliati in Pompei (NA) alla
Via Lepanto n. 126, presso lo studio dell'avvocato D C, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni:
Ricorrenti: cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni concordate.
PM: Il P.M. in data 17.10.2024 ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con ricorso congiunto depositato il 21.07.2023, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Belgrado (Serbia) il 10/11/2012.
A sostegno della domanda deducevano:

1. che il giorno 10.11.2012 in Belgrado (Serbia) i due avevano contratto matrimonio civile iscritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Pompei, anno 2015, parte II, serie C, n.33;

2. che dalla loro unione era nato il figlio in data 14.10.2014, allo stato Persona_1
minorenne;

3. che erano separati sin dal 10/01/2023, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva pronunciato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol. 130/2023 del
10/01/2023 (di cui al verbale di comparizione del 22/12/2022) e che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;

4. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

All'udienza cartolare del 6.12.2023, rilevato che vi erano dubbi in ordine alla somma da versare a titolo di mantenimento per il figlio minore da parte del genitore non collocatario, il G.I. rinviava all'udienza del 3.4.2024.
A tale udienza, considerato che non era stato depositato il verbale di separazione ma solo il decreto di omologa e che sussistevano ancora dubbi sulla rispondenza degli accordi contenuti in ricorso, il
G.I. rinviava all'udienza del 23.10.2024, anticipata a seguito di istanza di parte al 18.09.2024.
Con note autorizzate di trattazione scritta le parti ribadivano la volontà di divorziare, alle condizioni di cui al ricorso, così come integrate con note depositate in data 13.09.2024.
All'udienza cartolare del 18.09.2024 il Collegio riservava la decisione.
Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 17/10/2024.

2. La
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