Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/12/2024, n. 1800
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. FilippoMeneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3001/2014 R.G. e
promossa
da
MA NZ ([...])
attore
con il patrocinio dell'avv. CHIRICO ANTONIO,
contro
CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA (00320160237)
convenuto
con il patrocinio dell'avv. ATTINA' ARMANDO e dell'avv.
ATTINA' SALVATORE,
con la chiamata in causa di
INAIL (01165400589)
terzo chiamato
pagina 1 di 26
con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO ANTONIO,
nonché con l'intervento di
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA (80185250588),
terzo intervenuto
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO REGGIO CALABRIA.
*
Conclusioni per l'attore – IZ PA:
“1)accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
proprietario e conducente dell'autovettura Ford Fiesta
targata CD 082 DN in ordine alla produzione del sinistro
descritto in premessa;
accertare e dichiarare il diritto di
parte attrice alla refusione di tutti i danni, patrimoniali e
non patrimoniali, presenti e fututi, procedendo alla loro
liquidazione previa decuratazione delle somme versate a
titolo di indennizzo dall'INAIL – danno differenziale, per
l'effetto, condannare la LI Assicurazioni spa, in
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con
il sig. ZA in qualità di proprietario dell'autovettura
Ford Fiesta targata CD 082 DN al risarcimento del danno
differenziale, patrimoniale e non patrimoniale, presente e
futuro, negli importi ritenuti di giustizia in corso di
causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura di legge sulle somme rivalutate dalla data del
pagina 2 di 26 sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze
ed onorari”.
Conclusioni per la convenuta - LI assicurazioni s.p.a:
“ordinare ex art. 107 c.p.c. l'intervento nel presente
giudizio dell'istituto per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro in persona del legale rappresentante pro
tempore trattandosi di causa ad esso comune ed indi rigettare
la domanda dell'attore poiché, infondata in fatto ed in
diritto e non provata. Con la condanna dell'attore al
pagamento delle spese e competenze di causa, IVA, CPA e rimb.
forf. come per legge”.
Conclusioni per il convenuto - SE ZA:
“contumace”.
Conclusioni per il terzo chiamato I.N.A.I.L. – istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro:
“dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Inail
con vittoria di spese e competenze del presente grado di
giudizio”.
pagina 3 di 26
Conclusioni per l'interventore volontario – Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca – istituto
d'istruzione superiore “Pietro Mazzone” di Roccella di
Gioiosa Jonica:
“dichiarare sussistente il diritto di rivalsa per le
prestazioni previdenziali erogate ed erogande, il cui onere
totale ammonta fin qui ad euro 103.468,38 con la conseguente
condanna della LI Assicurazione a corrispondere la
predetta somma in favore dell'Amministrazione scolastica”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.9.2014 IZ
PA premetteva:
- di essere insegnante di matematica e fisica in servizio
presso l'istituto turistico “Umberto Zanotti Bianco” con
sede in Marina di Gioiosa Jonica (RC);
- che in data 12.11.2009 durante il tragitto casa –
lavoro, mentre percorreva la SS 682 (RC) a bordo della
propria autovettura Daewoo OS targata CZ 675 MD,
veniva investito dall'autovettura Ford Fiesta targata
CD082DN, di proprietà di AN LI, assicurata
con LI assicurazioni e condotta all'epoca dei
fatti da SE ZA che, provenendo dal senso
opposto di marcia, invadeva la corsia di competenza della
Daewoo del PA;
pagina 4 di 26
- la responsabilità del sinistro andava attribuita in via
esclusiva a SE ZA;
- a seguito del sinistro il PA veniva trasportato al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri (RC), dove gli
veniva diagnosticato un “trauma contusivo caviglia dx con
frattura tibia e perone” (doc. 11, lett. a – PA);
- per il sinistro in questione, valutato quale infortunio
in itinere, l'istante veniva sottoposto a visita medica
dall'I.N.A.I.L. di Reggio Calabria, all'esito della
quale gli veniva riconosciuto un grado di menomazione
del 22%;
- sul presupposto di cui al punto precedente, l'I.N.A.I.L.
corrispondeva al PA l'indennità previdenziale con
decorrenza dal 24.3.2010 sino al 29.4.2015;
- gli importi complessivi corrisposti al danneggiato,
quantificati sulla base delle tabelle dei coefficienti
per il calcolo dei valori capitali relativi alle
prestazioni erogate dall'Inail ai sensi del D.P.R. n.
1124/1965 e del D.L.gs. n. 38/2000 ammontavano ad €
103.486,38 di cui:
a) € 41.887,02 quale valore capitale di rendita a
titolo di danno biologico;
€ 9.326,79 a titolo di
acconti e ratei già corrisposti alla data del
29.4.2015 sempre a titolo di danno biologico;
b) € 50.514,63 quale valore capitale a titolo di danno
pagina 5 di 26
patrimoniale;
- che in base alla consulenza tecnica di parte a firma del
Dott. Topa (doc. 18), l'istante vantava il diritto ad
ottenere la liquidazione della maggior somma di €
30.000,00, a titolo di danno differenziale, già
decurtata dalla somma riconosciuta dall'Inail per la
stessa posta omogenea;
conveniva in giudizio la LI assicurazioni s.p.a. e
SE ZA, chiedendone la condanna in solido al
risarcimento del c.d. “danno differenziale”, quantificato in
€ 30.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima
udienza di comparizione del 20.1.2015, si costituiva in
giudizio LI assicurazioni s.p.a., la quale contestava
gli assunti attorei e chiedeva di essere autorizzata alla
chiamata in causa dell'Inail di Reggio Calabria quale ente
titolare dell'eventuale diritto di surroga.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
5.5.2015, si costituiva in giudizio l'Inail di Reggio
Calabria, il quale eccepiva il proprio difetto di
legittimazione passiva sul presupposto che la tutela
infortunistica dei dipendenti dello Stato fosse soggetta al
sistema della c.d. “gestione per conto”, disciplinato
dall'art 2 del D.M. del 10.10.1985, in base al quale, il
pagina 6 di 26
rapporto che si instaura tra amministrazione statale ed ente
previdenziale è un rapporto di mandato in forza del quale
l'istituto, in qualità di mandatario, non può attivare
direttamente l'azione di rivalsa, né può instaurare un'azione
diretta per ottenere il risarcimento del danno, che è di
esclusiva competenza dell'amministrazione statale interessata
(mandante).
Benché regolarmente notificato, SE ZA non si
costituiva e all'udienza del 18.1.2016 ne veniva dichiarata
la contumacia.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data
30.12.2015, si costituiva in giudizio il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affermando
di vantare il diritto di surroga nei confronti di LI
assicurazioni per le prestazioni eventualmente effettuate nei
confronti dell'attore.
La causa veniva istruita mediante testi e CTU cinematica e
medico legale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 10.6.2024, la causa
passa ora in decisione sulla base delle conclusioni in
epigrafe.
*
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata per le
motivazioni di seguito esposte.
pagina 7 di 26
*
1. Sull'intervento volontario del Ministero
dell'istruzione: inammissibilità
Va preliminarmente rilevata in questa sede l'inammissibilità
della domanda di rivalsa avanzata con la comparsa di
intervento del Ministero dell'istruzione, per le medesime
ragioni già esposte nell'ordinanza del 19.9.2023, da
intendersi integralmente richiamate.
Ed invero l'intervento effettuato dal Ministero
dell'istruzione con comparsa depositata in data 30.12.2015 va
qualificato come principale in quanto effettuato a sostegno
di un proprio interesse, che si identifica nell'esercizio del
diritto di rivalsa nei confronti di LI assicurazioni
per le prestazioni effettuate in favore dell'attore.
È noto che il necessario corollario dell'art. 105 c.p.c. è
costituito dall'applicazione della norma che disciplina il
termine per l'intervento del terzo, ossia l'art. 268 c.p.c.,
in virtù del quale l'intervento può avvenire fino alla
rimessione della causa in decisione, fermo restando che il
terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento
non sono più consentiti ad alcuna altra parte.
Da quanto detto ne consegue che la domanda di rivalsa
proposta dal terzo intervenuto va assimilata ad una domanda
riconvenzionale e, pertanto, essa è soggetta alla disciplina
pagina 8 di 26
di cui al combinato disposto degli artt. 166, 167 e 267
c.p.c. secondo cui la domanda riconvenzionale deve essere
proposta, a pena di decadenza, venti giorni prima della prima
udienza di comparizione.
Ora, con riguardo al giudizio in analisi, è pacifico che
l'intervento volontario del terzo sia stato proposto
tardivamente.
Ed invero il Ministero è intervenuto in giudizio depositando
la propria comparsa in data 30.12.2015, quindi in epoca
successiva alla prima udienza di comparizione,
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. FilippoMeneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 3001/2014 R.G. e
promossa
da
MA NZ ([...])
attore
con il patrocinio dell'avv. CHIRICO ANTONIO,
contro
CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA (00320160237)
convenuto
con il patrocinio dell'avv. ATTINA' ARMANDO e dell'avv.
ATTINA' SALVATORE,
con la chiamata in causa di
INAIL (01165400589)
terzo chiamato
pagina 1 di 26
con il patrocinio dell'avv. D'AGOSTINO ANTONIO,
nonché con l'intervento di
MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA (80185250588),
terzo intervenuto
con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO
STATO REGGIO CALABRIA.
*
Conclusioni per l'attore – IZ PA:
“1)accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del
proprietario e conducente dell'autovettura Ford Fiesta
targata CD 082 DN in ordine alla produzione del sinistro
descritto in premessa;
accertare e dichiarare il diritto di
parte attrice alla refusione di tutti i danni, patrimoniali e
non patrimoniali, presenti e fututi, procedendo alla loro
liquidazione previa decuratazione delle somme versate a
titolo di indennizzo dall'INAIL – danno differenziale, per
l'effetto, condannare la LI Assicurazioni spa, in
persona del legale rappresentante pro tempore, in solido con
il sig. ZA in qualità di proprietario dell'autovettura
Ford Fiesta targata CD 082 DN al risarcimento del danno
differenziale, patrimoniale e non patrimoniale, presente e
futuro, negli importi ritenuti di giustizia in corso di
causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura di legge sulle somme rivalutate dalla data del
pagina 2 di 26 sinistro sino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze
ed onorari”.
Conclusioni per la convenuta - LI assicurazioni s.p.a:
“ordinare ex art. 107 c.p.c. l'intervento nel presente
giudizio dell'istituto per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro in persona del legale rappresentante pro
tempore trattandosi di causa ad esso comune ed indi rigettare
la domanda dell'attore poiché, infondata in fatto ed in
diritto e non provata. Con la condanna dell'attore al
pagamento delle spese e competenze di causa, IVA, CPA e rimb.
forf. come per legge”.
Conclusioni per il convenuto - SE ZA:
“contumace”.
Conclusioni per il terzo chiamato I.N.A.I.L. – istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro:
“dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Inail
con vittoria di spese e competenze del presente grado di
giudizio”.
pagina 3 di 26
Conclusioni per l'interventore volontario – Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca – istituto
d'istruzione superiore “Pietro Mazzone” di Roccella di
Gioiosa Jonica:
“dichiarare sussistente il diritto di rivalsa per le
prestazioni previdenziali erogate ed erogande, il cui onere
totale ammonta fin qui ad euro 103.468,38 con la conseguente
condanna della LI Assicurazione a corrispondere la
predetta somma in favore dell'Amministrazione scolastica”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9.9.2014 IZ
PA premetteva:
- di essere insegnante di matematica e fisica in servizio
presso l'istituto turistico “Umberto Zanotti Bianco” con
sede in Marina di Gioiosa Jonica (RC);
- che in data 12.11.2009 durante il tragitto casa –
lavoro, mentre percorreva la SS 682 (RC) a bordo della
propria autovettura Daewoo OS targata CZ 675 MD,
veniva investito dall'autovettura Ford Fiesta targata
CD082DN, di proprietà di AN LI, assicurata
con LI assicurazioni e condotta all'epoca dei
fatti da SE ZA che, provenendo dal senso
opposto di marcia, invadeva la corsia di competenza della
Daewoo del PA;
pagina 4 di 26
- la responsabilità del sinistro andava attribuita in via
esclusiva a SE ZA;
- a seguito del sinistro il PA veniva trasportato al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Locri (RC), dove gli
veniva diagnosticato un “trauma contusivo caviglia dx con
frattura tibia e perone” (doc. 11, lett. a – PA);
- per il sinistro in questione, valutato quale infortunio
in itinere, l'istante veniva sottoposto a visita medica
dall'I.N.A.I.L. di Reggio Calabria, all'esito della
quale gli veniva riconosciuto un grado di menomazione
del 22%;
- sul presupposto di cui al punto precedente, l'I.N.A.I.L.
corrispondeva al PA l'indennità previdenziale con
decorrenza dal 24.3.2010 sino al 29.4.2015;
- gli importi complessivi corrisposti al danneggiato,
quantificati sulla base delle tabelle dei coefficienti
per il calcolo dei valori capitali relativi alle
prestazioni erogate dall'Inail ai sensi del D.P.R. n.
1124/1965 e del D.L.gs. n. 38/2000 ammontavano ad €
103.486,38 di cui:
a) € 41.887,02 quale valore capitale di rendita a
titolo di danno biologico;
€ 9.326,79 a titolo di
acconti e ratei già corrisposti alla data del
29.4.2015 sempre a titolo di danno biologico;
b) € 50.514,63 quale valore capitale a titolo di danno
pagina 5 di 26
patrimoniale;
- che in base alla consulenza tecnica di parte a firma del
Dott. Topa (doc. 18), l'istante vantava il diritto ad
ottenere la liquidazione della maggior somma di €
30.000,00, a titolo di danno differenziale, già
decurtata dalla somma riconosciuta dall'Inail per la
stessa posta omogenea;
conveniva in giudizio la LI assicurazioni s.p.a. e
SE ZA, chiedendone la condanna in solido al
risarcimento del c.d. “danno differenziale”, quantificato in
€ 30.000,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima
udienza di comparizione del 20.1.2015, si costituiva in
giudizio LI assicurazioni s.p.a., la quale contestava
gli assunti attorei e chiedeva di essere autorizzata alla
chiamata in causa dell'Inail di Reggio Calabria quale ente
titolare dell'eventuale diritto di surroga.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
5.5.2015, si costituiva in giudizio l'Inail di Reggio
Calabria, il quale eccepiva il proprio difetto di
legittimazione passiva sul presupposto che la tutela
infortunistica dei dipendenti dello Stato fosse soggetta al
sistema della c.d. “gestione per conto”, disciplinato
dall'art 2 del D.M. del 10.10.1985, in base al quale, il
pagina 6 di 26
rapporto che si instaura tra amministrazione statale ed ente
previdenziale è un rapporto di mandato in forza del quale
l'istituto, in qualità di mandatario, non può attivare
direttamente l'azione di rivalsa, né può instaurare un'azione
diretta per ottenere il risarcimento del danno, che è di
esclusiva competenza dell'amministrazione statale interessata
(mandante).
Benché regolarmente notificato, SE ZA non si
costituiva e all'udienza del 18.1.2016 ne veniva dichiarata
la contumacia.
Con comparsa di intervento volontario depositata in data
30.12.2015, si costituiva in giudizio il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affermando
di vantare il diritto di surroga nei confronti di LI
assicurazioni per le prestazioni eventualmente effettuate nei
confronti dell'attore.
La causa veniva istruita mediante testi e CTU cinematica e
medico legale.
Precisate le conclusioni all'udienza del 10.6.2024, la causa
passa ora in decisione sulla base delle conclusioni in
epigrafe.
*
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata per le
motivazioni di seguito esposte.
pagina 7 di 26
*
1. Sull'intervento volontario del Ministero
dell'istruzione: inammissibilità
Va preliminarmente rilevata in questa sede l'inammissibilità
della domanda di rivalsa avanzata con la comparsa di
intervento del Ministero dell'istruzione, per le medesime
ragioni già esposte nell'ordinanza del 19.9.2023, da
intendersi integralmente richiamate.
Ed invero l'intervento effettuato dal Ministero
dell'istruzione con comparsa depositata in data 30.12.2015 va
qualificato come principale in quanto effettuato a sostegno
di un proprio interesse, che si identifica nell'esercizio del
diritto di rivalsa nei confronti di LI assicurazioni
per le prestazioni effettuate in favore dell'attore.
È noto che il necessario corollario dell'art. 105 c.p.c. è
costituito dall'applicazione della norma che disciplina il
termine per l'intervento del terzo, ossia l'art. 268 c.p.c.,
in virtù del quale l'intervento può avvenire fino alla
rimessione della causa in decisione, fermo restando che il
terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento
non sono più consentiti ad alcuna altra parte.
Da quanto detto ne consegue che la domanda di rivalsa
proposta dal terzo intervenuto va assimilata ad una domanda
riconvenzionale e, pertanto, essa è soggetta alla disciplina
pagina 8 di 26
di cui al combinato disposto degli artt. 166, 167 e 267
c.p.c. secondo cui la domanda riconvenzionale deve essere
proposta, a pena di decadenza, venti giorni prima della prima
udienza di comparizione.
Ora, con riguardo al giudizio in analisi, è pacifico che
l'intervento volontario del terzo sia stato proposto
tardivamente.
Ed invero il Ministero è intervenuto in giudizio depositando
la propria comparsa in data 30.12.2015, quindi in epoca
successiva alla prima udienza di comparizione,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi