Trib. Udine, sentenza 30/05/2024, n. 187
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 30/11/2022 al n. 816 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 30/05/2024
PROMOSSA DA
, con l'avv. Veggiari Alessio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO con l'avv. Morrico Enzo e l'avv. Rigano Controparte_1
Giosafat e l'avv. Sandri Ugo
RESISTENTE
OGGETTO: “riconoscimento anzianità di servizio”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal 01.07.1996 al 14.01.2008 e, quindi, il diritto della sig.ra per le ragioni suesposte, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a Pt_1
decorrere dal 01.08.2002, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2008, del
3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2010, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2012, del 5° scatto di anzianità in aggiunta allo scatto di anzianità di livello a decorrere dal 01.06.2014, del 6° scatto di anzianità a decorrere dal
01.06.2016, del 7° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2018, dell'8° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2020 e del 9° e ultimo scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2022, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia.
- Conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze
retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo. Con espressa riserva di quantificazione delle spettanze dovute per i predetti titoli in separato giudizio. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, ult. comma, cod. civ. per avere la ricorrente sottoscritto il verbale di conciliazione dinanzi alla Direzione
Provinciale del lavoro di Udine in data 12 marzo 2008 e, in precedenza, la scrittura privata in data 1 febbraio 2008;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. e/o quella decennale ex art. 2946 cod. civ. del preteso diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e, comunque, ad ogni pretesa economica derivante;
nel merito respingere le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: come da memoria”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/11/2022 – premesso di essere alle Parte_1 dipendenze della società con mansioni di esattrice, Controparte_1
qualificata come impiegata e inquadrata al livello C del C.C.N.L. Org_1 [...]
– allegava di aver prestato attività lavorativa a Organizzazione_2
favore della società convenuta in esecuzione di una serie di contratti a tempo determinato (che specificamente indicava), infine trasformati a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.02.2008.
Nonostante l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della società convenuta durante la vigenza dei diversi contratti a tempo determinato, gli aumenti di anzianità di cui all'art. 26 le erano stati riconosciuti solo dal momento dell'assunzione CP_2
a tempo indeterminato.
La difesa della ricorrente richiamava il disposto dell'art. 26 Controparte_3
e rimarcava che le norme del C.C.N.L. risultavano parimenti applicabili ai
[...]
rapporti a termine così come ai rapporti a tempo indeterminato, in applicazione della regola generale di cui all'art. 6 d. lgs. 368/2011 e art. 25 d. lgs. 81/2015, secondo la quale il lavoratore assunto a tempo determinato aveva diritto al medesimo trattamento, sotto il profilo economico e normativo, del lavoratore assunto a tempo indeterminato.
La parte ricorrente evidenziava che tanto la normativa nazionale in materia di contratto a termine, quanto quella comunitaria, facevano applicazione del principio di non discriminazione del lavoratore assunto a tempo determinato, il quale aveva diritto al medesimo trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori assunti a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello e in proporzione al periodo lavorativo prestato e si doleva che la società resistente avesse violato tale principio, non avendo conteggiato, al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, tutti i mesi di effettivo servizio prestato dalla ricorrente, anche durante
i rapporti di lavoro a tempo determinato, togliendo gli intervalli tra un contratto e l'altro, così riconoscendo alla la anzianità totale di 44 mesi e 25 giorni, secondo un Pt_1 conteggio che veniva riportato nel dettaglio nell'atto introduttivo.
Ad ogni scatto avrebbe dovuto essere, pertanto, corrisposto, nella busta paga del mese di maturazione e in quelle successive, il relativo aumento contrattuale, con incidenza su tutte le mensilità successive dirette e indirette e su ogni ulteriore istituto retributivo diretto ed indiretto, in specifico: sulla quantificazione dei giorni di ferie dovuti e/o sul pagamento della relativa indennità sostitutiva, sulla quantificazione degli accantonamenti/ratei del T.F.R., sul periodo di preavviso dovuto e/o sulla relativa indennità sostitutiva.
Inoltre il riconoscimento dell'effettiva anzianità di servizio doveva valere anche ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici per anzianità di livello, previsti dall'art. 26 lett. b) CP_2
Si costituiva in giudizio la società resistente, eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità della domanda avversaria alla luce del fatto che la ricorrente aveva sottoscritto, in data 12.03.08, un verbale di conciliazione dinanzi alla
[...]
di Udine, con il quale – a fronte dell'assunzione a tempo Organizzazione_3 indeterminato – aveva espressamente rinunciato ad ogni pretesa derivante dai rapporti di lavoro a termine.
La società resistente eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale delle pretese avversarie e contestava che la missiva inoltrata dal legale della ricorrente avesse
efficacia interruttiva, dal momento che, all'epoca dell'invio, al medesimo non risultava conferita alcuna procura scritta.
La parte resistente aggiungeva che l'anzianità era stata assegnata alla ricorrente in maniera convenzionale, con riferimento alla data di
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 30/11/2022 al n. 816 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2022, discussa all'udienza del giorno 30/05/2024
PROMOSSA DA
, con l'avv. Veggiari Alessio Parte_1
RICORRENTE
CONTRO con l'avv. Morrico Enzo e l'avv. Rigano Controparte_1
Giosafat e l'avv. Sandri Ugo
RESISTENTE
OGGETTO: “riconoscimento anzianità di servizio”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti, ad ogni effetto di legge e di contratto, ivi inclusa l'anzianità di servizio e di livello, i periodi di lavoro prestati per effetto dei contratti di lavoro a tempo determinato, intercorsi tra le parti dal 01.07.1996 al 14.01.2008 e, quindi, il diritto della sig.ra per le ragioni suesposte, al riconoscimento del 1° scatto di anzianità a Pt_1
decorrere dal 01.08.2002, del 2° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2008, del
3° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2010, del 4° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2012, del 5° scatto di anzianità in aggiunta allo scatto di anzianità di livello a decorrere dal 01.06.2014, del 6° scatto di anzianità a decorrere dal
01.06.2016, del 7° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2018, dell'8° scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2020 e del 9° e ultimo scatto di anzianità a decorrere dal 01.06.2022, o dalle diverse date accertate in corso di causa o ritenute di giustizia.
- Conseguentemente condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle differenze
retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto percepire in ragione del riconoscimento della predetta anzianità di servizio e degli scatti/aumenti retributivi alle sopraddette scadenze, nonché di ogni ulteriore conseguente incidenza sugli istituti contrattuali diretti e indiretti, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate come per legge, dal dovuto al saldo. Con espressa riserva di quantificazione delle spettanze dovute per i predetti titoli in separato giudizio. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare accertare e dichiarare la inammissibilità della domanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, ult. comma, cod. civ. per avere la ricorrente sottoscritto il verbale di conciliazione dinanzi alla Direzione
Provinciale del lavoro di Udine in data 12 marzo 2008 e, in precedenza, la scrittura privata in data 1 febbraio 2008;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. e/o quella decennale ex art. 2946 cod. civ. del preteso diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e, comunque, ad ogni pretesa economica derivante;
nel merito respingere le domande proposte con il ricorso introduttivo del giudizio, in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. In via istruttoria: come da memoria”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/11/2022 – premesso di essere alle Parte_1 dipendenze della società con mansioni di esattrice, Controparte_1
qualificata come impiegata e inquadrata al livello C del C.C.N.L. Org_1 [...]
– allegava di aver prestato attività lavorativa a Organizzazione_2
favore della società convenuta in esecuzione di una serie di contratti a tempo determinato (che specificamente indicava), infine trasformati a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.02.2008.
Nonostante l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze della società convenuta durante la vigenza dei diversi contratti a tempo determinato, gli aumenti di anzianità di cui all'art. 26 le erano stati riconosciuti solo dal momento dell'assunzione CP_2
a tempo indeterminato.
La difesa della ricorrente richiamava il disposto dell'art. 26 Controparte_3
e rimarcava che le norme del C.C.N.L. risultavano parimenti applicabili ai
[...]
rapporti a termine così come ai rapporti a tempo indeterminato, in applicazione della regola generale di cui all'art. 6 d. lgs. 368/2011 e art. 25 d. lgs. 81/2015, secondo la quale il lavoratore assunto a tempo determinato aveva diritto al medesimo trattamento, sotto il profilo economico e normativo, del lavoratore assunto a tempo indeterminato.
La parte ricorrente evidenziava che tanto la normativa nazionale in materia di contratto a termine, quanto quella comunitaria, facevano applicazione del principio di non discriminazione del lavoratore assunto a tempo determinato, il quale aveva diritto al medesimo trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori assunti a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello e in proporzione al periodo lavorativo prestato e si doleva che la società resistente avesse violato tale principio, non avendo conteggiato, al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato, tutti i mesi di effettivo servizio prestato dalla ricorrente, anche durante
i rapporti di lavoro a tempo determinato, togliendo gli intervalli tra un contratto e l'altro, così riconoscendo alla la anzianità totale di 44 mesi e 25 giorni, secondo un Pt_1 conteggio che veniva riportato nel dettaglio nell'atto introduttivo.
Ad ogni scatto avrebbe dovuto essere, pertanto, corrisposto, nella busta paga del mese di maturazione e in quelle successive, il relativo aumento contrattuale, con incidenza su tutte le mensilità successive dirette e indirette e su ogni ulteriore istituto retributivo diretto ed indiretto, in specifico: sulla quantificazione dei giorni di ferie dovuti e/o sul pagamento della relativa indennità sostitutiva, sulla quantificazione degli accantonamenti/ratei del T.F.R., sul periodo di preavviso dovuto e/o sulla relativa indennità sostitutiva.
Inoltre il riconoscimento dell'effettiva anzianità di servizio doveva valere anche ai fini del riconoscimento degli aumenti periodici per anzianità di livello, previsti dall'art. 26 lett. b) CP_2
Si costituiva in giudizio la società resistente, eccependo, in primo luogo,
l'inammissibilità della domanda avversaria alla luce del fatto che la ricorrente aveva sottoscritto, in data 12.03.08, un verbale di conciliazione dinanzi alla
[...]
di Udine, con il quale – a fronte dell'assunzione a tempo Organizzazione_3 indeterminato – aveva espressamente rinunciato ad ogni pretesa derivante dai rapporti di lavoro a termine.
La società resistente eccepiva, inoltre, la prescrizione quinquennale delle pretese avversarie e contestava che la missiva inoltrata dal legale della ricorrente avesse
efficacia interruttiva, dal momento che, all'epoca dell'invio, al medesimo non risultava conferita alcuna procura scritta.
La parte resistente aggiungeva che l'anzianità era stata assegnata alla ricorrente in maniera convenzionale, con riferimento alla data di
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